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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34933/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento per IVA 2006, contestata dalla società contribuente per vizi dell'atto presupposto, cioè di un avviso di accertamento che la società assumeva non esserle stato validamente notificato. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo irregolare la notificazione dell'avviso prodromico e, di conseguenza, annullando la cartella. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, assumendo che la nullità della notifica dell'avviso fosse questione nuova, prospettata solo in appello; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la CTR ritenuto nulla la notifica eseguita in Potenza largo Pascoli 38 nonostante tale dato fosse stato dedotto dalla stessa contribuente; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non aver considerato come pacifico il fatto che nell'ottobre 2009 la sede fosse in Potenza; 4) violazione degli artt. 58 e 60 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 140 e 145 c.p.c., sostenendo che la notificazione agli enti doveva avvenire nel Comune dell'ultimo domicilio fiscale e, in mancanza, al legale rappresentante secondo le regole applicabili; 5) ulteriore censura sulla medesima questione della validità della notifica dell'avviso di accertamento. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, dichiarando assorbito il quinto. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite. La Corte ha rilevato che il giudice d'appello aveva fondato la decisione su un accertamento di fatto incompatibile con quanto risultava dallo stesso atto di appello della contribuente, nella parte in cui questa aveva dichiarato di avere trasferito la sede a Napoli solo dopo la notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta nell'ottobre 2009. Tale circostanza rendeva erronea la conclusione della CTR sulla mancata ritualità della notifica dell'atto presupposto. Il giudizio si è quindi chiuso con cassazione con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di norme processuali e di nullità della sentenza o del procedimento

  • art. 57, comma 1, d.lgs. 546/1992

    consente di dedurre in appello solo le questioni già introdotte ritualmente; la Corte tuttavia dichiara inammissibile il motivo per difetto di autosufficienza, non per una diversa lettura della norma

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve pronunciarsi nei limiti delle domande e delle eccezioni ritualmente proposte, senza alterare il thema decidendum

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per contestare la valutazione del fatto pacifico e delle risultanze di causa da parte del giudice di merito

  • artt. 58, comma 3, e 60, comma 1, lett. c) ed e), d.P.R. 600/1973

    disciplinano la notificazione degli avvisi di accertamento ai soggetti diversi dalle persone fisiche e il rilievo del domicilio fiscale

  • artt. 140 e 145 c.p.c.

    richiamati come regole della notificazione applicabili in via residuale o coordinata ai fini della validità della notifica dell'atto impositivo

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura che prospetti una questione nuova sollevata in appello è inammissibile se il ricorrente non riproduce in modo autosufficiente gli atti processuali necessari a dimostrarne la novità.
  • Quando la parte stessa abbia dichiarato in giudizio un determinato fatto storico, il giudice di merito non può prescindere da tale ammissione per fondare un accertamento incompatibile con quanto pacificamente emerso dagli atti.
  • Nelle controversie sulla notificazione di un avviso di accertamento a un ente, è decisivo accertare in concreto il domicilio fiscale esistente al momento della notifica; l'eventuale successivo trasferimento della sede non incide sulla validità della notificazione già eseguita.
  • Se la motivazione della sentenza di merito poggia su un presupposto fattuale smentito dagli atti di causa, la decisione è censurabile in cassazione e deve essere cassata con rinvio per nuovo esame.
  • Le censure sulla ritualità della notificazione dell'atto presupposto, se fondate su fatti già risultanti dagli atti o ammessi dalla controparte, possono essere esaminate congiuntamente come doglianze strettamente connesse al corretto accertamento del fatto storico e alla corretta applicazione delle regole di notificazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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