Regolamento (UE) 2016/1082
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1082 della Commissione, del 22 giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oecher Puttes/Aachener Puttes (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone l'iscrizione nel registro UE della denominazione "Oecher Puttes"/"Aachener Puttes" come IGP. La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Germania e l'assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L'atto si limita a formalizzare la registrazione e a stabilire la sua efficacia nell'ordinamento dell'Unione.
Registrazione della denominazione geografica protetta "Oecher Puttes/Aachener Puttes" nel registro UE delle DOP e IGP.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione "Oecher Puttes"/"Aachener Puttes" quale indicazione geografica protetta (IGP) per un prodotto alimentare della classe 1.2 dei prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.). Produce effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, essendo direttamente applicabile. Non disciplina altri prodotti o denominazioni, né introduce esclusioni specifiche ulteriori rispetto al richiamo alla classificazione merceologica dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Registrazione di "Oecher Puttes/Aachener Puttes" come IGP
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1082 della Commissione conclude la procedura di registrazione della denominazione "Oecher Puttes"/"Aachener Puttes" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. L'atto è adottato nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e si fonda, in particolare, sull'assenza di opposizioni alla domanda pubblicata.
Contesto procedurale
La Commissione richiama che la domanda di registrazione presentata dalla Germania era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione nei termini di cui all'articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione deve essere iscritta nel registro.
Oggetto della registrazione
L'articolo 1 dispone la registrazione della denominazione "Oecher Puttes"/"Aachener Puttes" come IGP. La denominazione identifica un prodotto classificato nella classe 1.2 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia prodotti a base di carne, inclusi prodotti cotti, salati e affumicati.
Efficacia del regolamento
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto di esecuzione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Registrazione dell'IGP
La denominazione "Oecher Puttes"/"Aachener Puttes" è registrata come indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Classificazione del prodotto
La denominazione registrata identifica un prodotto appartenente alla classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Base procedurale della registrazione
La domanda di registrazione presentata dalla Germania era stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e non è stata oggetto di dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'articolo 51 dello stesso regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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