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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1008

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1008 della Commissione, del 22 giugno 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R1008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di determinati ortofrutticoli. Tali valori sono fissati nell'allegato per specifici codici NC e paesi terzi/origini, sulla base del meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata nell'Unione.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, limitatamente ai codici NC elencati e alle rispettive origini/paesi terzi indicati. Rileva per la determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1008 della Commissione: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento disciplina la fissazione dei valori forfettari all'importazione da utilizzare ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni prodotti ortofrutticoli. Esso si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua il meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, richiamando i criteri elaborati in applicazione dei risultati dell'Uruguay Round.

Base normativa e finalità

La Commissione adotta il regolamento sulla base del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando chiariscono che i valori forfettari all'importazione sono determinati sulla base di dati giornalieri variabili e vengono calcolati ciascun giorno feriale.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi per i quali il prezzo di entrata è determinato tramite valori forfettari. L'ambito oggettivo è circoscritto ai prodotti e ai periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, come richiamato nel testo, e ai codici NC elencati nell'allegato del presente atto.

Contenuto dell'allegato

L'allegato fissa i valori forfettari all'importazione, espressi in EUR/100 kg, per specifiche combinazioni di codice NC e codice dei paesi terzi. Tra i prodotti interessati figurano, in particolare:

  • 0702 00 00
  • 0709 93 10
  • 0805 50 10
  • 0808 10 80
  • 0809 10 00
  • 0809 29 00
  • 0809 30 10 e 0809 30 90
  • 0809 40 05

Per ciascun codice sono indicati valori differenziati a seconda dell'origine, tra cui Marocco, Turchia, Argentina, Brasile, Cile, Cina, Nuova Zelanda, Arabia Saudita, Stati Uniti, Uruguay, Sudafrica e il codice "ZZ", che corrisponde a "altre origini" secondo la nomenclatura richiamata.

Effetti giuridici ed entrata in vigore

L'articolo 1 rinvia direttamente all'allegato per la determinazione dei valori applicabili. L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per gli operatori doganali e fiscali ciò significa che i valori indicati devono essere utilizzati immediatamente, dalla data di efficacia del regolamento, per il calcolo del prezzo di entrata delle merci interessate.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. I valori sono espressi in EUR/100 kg e variano in funzione del codice NC e del codice paese terzo.

Ambito materiale dei prodotti interessati

L'allegato riguarda taluni ortofrutticoli identificati dai codici NC 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80, 0809 10 00, 0809 29 00, 0809 30 10, 0809 30 90 e 0809 40 05, con valori differenziati per diverse origini, comprese le voci "ZZ" per "altre origini".

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base normativa e criterio di calcolo

Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I considerando precisano che i valori forfettari sono calcolati ogni giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili, in coerenza con i criteri derivanti dagli esiti dell'Uruguay Round.

Come è indicizzato

Materieagricolturamercato internocommercio esteroorganizzazione comune dei mercati

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