Regolamento (UE) 2016/1005
Regolamento (UE) 2016/1005 della Commissione, del 22 giugno 2016, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le fibre d'amianto (crisotilo) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica l’allegato XVII del REACH per rafforzare il divieto sulle fibre di amianto, con specifico riferimento al crisotilo. Viene mantenuta solo una deroga transitoria, molto circoscritta, per gli impianti di elettrolisi già autorizzati dagli Stati membri alla data del 13 luglio 2016, e fino al 1° luglio 2025. È inoltre introdotto un obbligo di relazione annuale sul quantitativo di crisotilo utilizzato e, se richiesto, sui risultati del monitoraggio dell’aria. La modifica si inserisce nel processo di progressiva eliminazione del crisotilo nell’Unione e tiene conto anche del quadro autorizzativo ambientale applicabile agli impianti cloro-alcali.
Modifica della restrizione REACH sulle fibre di amianto (crisotilo), limitando e chiarendo la deroga per l’uso di diaframmi in impianti di elettrolisi e imponendo obblighi di relazione annuale.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), allegato XVII, voce 6, alle fibre d’amianto e in particolare al crisotilo, nonché agli articoli e alle miscele che le contengono intenzionalmente aggiunte. Riguarda gli operatori di impianti di elettrolisi in funzione al 13 luglio 2016 che beneficiavano già di una deroga nazionale per l’uso di diaframmi contenenti crisotilo, e i relativi utilizzatori a valle; la deroga è ammessa solo fino al 1° luglio 2025 e solo per l’uso in tali impianti di diaframmi o di crisotilo destinato esclusivamente alla manutenzione. Restano escluse le nuove immissioni sul mercato di diaframmi contenenti crisotilo e di fibre di crisotilo per la loro manutenzione, che vengono eliminate dalla disciplina derogatoria. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE.
Regolamento (UE) 2016/1005 della Commissione: restrizioni REACH sul crisotilo
Il regolamento interviene sull’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per rafforzare la disciplina restrittiva relativa alle fibre d’amianto, con particolare riguardo al crisotilo. La Commissione motiva l’intervento con l’obiettivo di eliminare gradualmente l’uso del crisotilo nell’Unione, di rendere più chiara e trasparente la deroga esistente e di coordinare la disciplina chimica con il quadro ambientale e di sicurezza applicabile agli impianti interessati.
Contesto e finalità della modifica
Il considerando evidenzia che la voce 6 dell’allegato XVII vieta già in via generale fabbricazione, immissione sul mercato e uso delle fibre di amianto e dei relativi articoli o miscele contenenti fibre aggiunte intenzionalmente. In passato gli Stati membri potevano concedere una deroga per l’immissione sul mercato e l’uso di diaframmi contenenti fibre di crisotilo destinati a impianti di elettrolisi già esistenti, nonché per le fibre di crisotilo destinate alla fabbricazione o manutenzione di tali diaframmi. Alla data richiamata dalla Commissione, dei cinque impianti inizialmente interessati ne erano rimasti operativi solo due, in Svezia e in Germania.
Valutazione scientifica e socioeconomica richiamata dal regolamento
La Commissione aveva chiesto all’ECHA, ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 1, del REACH, di preparare un fascicolo in vista del divieto dell’immissione sul mercato e dell’uso di diaframmi contenenti crisotilo. Il fascicolo, sottoposto a consultazione pubblica e all’esame del RAC e del SEAC, ha portato a una proposta di limitare temporalmente le deroghe e di consentire agli Stati membri di introdurre un obbligo di comunicazione per rafforzare monitoraggio e applicazione.
Il RAC ha rilevato che in uno degli impianti non vi è esposizione dei lavoratori al crisotilo e che nell’altro l’esposizione è ridotta a un livello di rischio trascurabile grazie a misure di gestione efficaci; ha inoltre concluso che il crisotilo non viene disperso nell’ambiente e che la chiusura immediata dei due impianti produrrebbe benefici sanitari e ambientali trascurabili. Il SEAC ha invece posto l’accento sui costi economici e occupazionali di una chiusura immediata, prendendo atto degli impegni dei gestori a sostituire progressivamente i diaframmi e a cessare le importazioni di crisotilo.
Coordinamento con la disciplina sulle emissioni industriali
Il regolamento richiama anche la decisione di esecuzione 2013/732/UE sulle migliori tecniche disponibili per la produzione di cloro-alcali, adottata ai sensi della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED). In tale quadro, l’uso di diaframmi contenenti amianto non è considerato BAT e le condizioni autorizzative degli impianti in funzione nell’Unione devono essere aggiornate entro il 12 dicembre 2017 affinché tali impianti non li utilizzino più da tale data, salvo eccezioni limitate, giuridicamente vincolanti e coerenti con gli obiettivi ambientali della direttiva.
Regime derogatorio fino al 1° luglio 2025
La modifica alla voce 6 dell’allegato XVII conferma il divieto generale ma prevede un’esenzione temporanea per gli impianti di elettrolisi in funzione il 13 luglio 2016, a condizione che l’uso dei diaframmi contenenti crisotilo fosse già stato oggetto di deroga da parte di uno Stato membro secondo la disciplina previgente.
La deroga riguarda soltanto:
- l’uso di diaframmi contenenti crisotilo negli impianti interessati;
- l’uso di crisotilo impiegato esclusivamente per la manutenzione di tali diaframmi.
La deroga non si estende oltre il 1° luglio 2025 e deve avvenire nel rispetto delle condizioni di autorizzazione stabilite in conformità alla direttiva 2010/75/UE.
Abolizione della possibilità di immissione sul mercato in deroga
Il regolamento revoca la possibilità, prevista in precedenza, di autorizzare l’immissione sul mercato di diaframmi contenenti crisotilo e di fibre di crisotilo destinate esclusivamente alla loro manutenzione. La deroga residua, quindi, riguarda solo l’uso negli impianti già autorizzati, non anche la fase di commercializzazione dei materiali.
Obblighi di comunicazione e monitoraggio
Gli utilizzatori a valle che beneficiano della deroga devono trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione allo Stato membro in cui è situato l’impianto di elettrolisi interessato. La relazione deve indicare il quantitativo di crisotilo utilizzato nei diaframmi a norma della deroga.
Lo Stato membro deve poi trasmettere una copia della relazione alla Commissione europea. Inoltre, qualora lo Stato membro richieda, per ragioni di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, il monitoraggio del tenore di crisotilo nell’aria da parte degli utilizzatori a valle, i risultati di tale monitoraggio devono essere inclusi nella relazione annuale.
Entrata in vigore e effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, in quanto atto di modifica del REACH mediante regolamento della Commissione.
Disposizioni principali
Divieto generale di fabbricazione, immissione sul mercato e uso
La voce 6 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è confermata nella sua impostazione generale: la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso delle fibre d’amianto, nonché degli articoli e delle miscele contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte, sono vietati.
Deroga transitoria per i diaframmi contenenti crisotilo
Per gli impianti di elettrolisi in funzione il 13 luglio 2016 che erano già oggetto di deroga nazionale, il divieto non si applica fino al 1° luglio 2025 all’uso di diaframmi contenenti crisotilo o di crisotilo utilizzato esclusivamente per la manutenzione di tali diaframmi, purché l’uso avvenga nel rispetto delle condizioni di autorizzazione stabilite ai sensi della direttiva 2010/75/UE.
Obbligo di relazione annuale
Entro il 31 gennaio di ogni anno gli utilizzatori a valle che beneficiano della deroga devono trasmettere allo Stato membro in cui si trova l’impianto una relazione sul quantitativo di crisotilo utilizzato nei diaframmi ai sensi della deroga; lo Stato membro trasmette copia della relazione alla Commissione europea.
Monitoraggio del crisotilo nell’aria
Se uno Stato membro, per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, richiede il monitoraggio del tenore di crisotilo nell’aria da parte degli utilizzatori a valle, i risultati del monitoraggio devono essere inclusi nella relazione annuale.
Modifica della disciplina REACH e decorrenza
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato XVII del regolamento REACH conformemente all’allegato del regolamento; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 22 giu 2016Regolamento (UE) 2016/1004
- Regolamento · 22 giu 2016Regolamento (UE) 2016/1006
- Regolamento · 22 giu 2016Regolamento (UE) 2016/1007
- Regolamento · 22 giu 2016Regolamento (UE) 2016/1008
- Regolamento · 22 giu 2016Regolamento (UE) 2016/1009
- Regolamento · 22 giu 2016Regolamento (UE) 2016/1081
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →