Regolamento (UE) 2016/1009
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1009 della Commissione, del 22 giugno 2016, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento determina i quantitativi rimasti inutilizzati in alcuni contingenti tariffari del settore latte e prodotti lattiero-caseari e li trasferisce al successivo sottoperiodo contingentale 1° gennaio 2017 - 30 giugno 2017. L’intervento si basa sul regolamento (CE) n. 2535/2001, che disciplina il regime di importazione e l’apertura dei contingenti tariffari per tali prodotti. Le quantità da aggiungere sono dettagliate in allegato per ciascun numero d’ordine, con distinte categorie di origine. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Determinazione dei quantitativi non richiesti da aggiungere ai contingenti tariffari del settore latte e prodotti lattiero-caseari per il sottoperiodo 1° gennaio 2017 - 30 giugno 2017, aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari effettuate nell’ambito dei contingenti tariffari annuali aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001. Riguarda gli operatori che presentano domande di titoli di importazione e incide sulla ripartizione dei quantitativi disponibili per specifici sottoperiodi contingentali, con riferimento anche a contingenti per prodotti originari della Svizzera, dell’Islanda e della Nuova Zelanda. Il regolamento ha efficacia immediata dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Determinazione dei quantitativi non richiesti nei contingenti tariffari lattiero-caseari
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1009 della Commissione disciplina la redistribuzione dei quantitativi non domandati nell’ambito di taluni contingenti tariffari aperti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 2535/2001, che ha istituito il regime di importazione e i relativi contingenti tariffari per tali prodotti, e viene adottato per assicurare una gestione corretta e continua dei sottoperiodi contingentali.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare l’articolo 188, paragrafi 2 e 3, quale base giuridica per la gestione dei contingenti tariffari nel settore agricolo. Dai considerando emerge che, per alcune quote relative alle domande di titoli di importazione presentate tra il 1° e il 10 giugno 2016 per il sottoperiodo 1° luglio - 31 dicembre 2016, i quantitativi richiesti risultano inferiori a quelli disponibili. Per evitare che tali quantità restino inutilizzate, il regolamento dispone il loro trasferimento al sottoperiodo successivo.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le importazioni di prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari effettuate nell’ambito dei contingenti tariffari annuali. Si rivolge agli operatori economici che presentano domande di titoli di importazione secondo il regolamento (CE) n. 2535/2001 e incide sulla disponibilità di quantitativi per specifici numeri d’ordine di contingente. L’allegato distingue inoltre alcune categorie in base all’origine dei prodotti, includendo prodotti originari della Svizzera, dell’Islanda e della Nuova Zelanda.
Meccanismo di riallocazione dei quantitativi
L’articolo 1 stabilisce che i quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione sono aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2017. La misura opera tramite l’allegato, che elenca i quantitativi non richiesti per ciascun numero d’ordine interessato.
Dati contenuti nell’allegato
Per i contingenti generali e per alcuni contingenti per origine specifica, l’allegato indica i quantitativi da aggiungere ai quantitativi disponibili nel sottoperiodo di riferimento. In particolare:
- per i numeri d’ordine 09.4590, 09.4599, 09.4591, 09.4592, 09.4593, 09.4594, 09.4595 e 09.4596 sono indicati quantitativi non richiesti destinati al sottoperiodo 1° gennaio 2017 - 30 giugno 2017;
- per i prodotti originari della Svizzera, il numero d’ordine 09.4155 è associato a un quantitativo non richiesto da aggiungere;
- per i prodotti originari dell’Islanda, i numeri d’ordine 09.4205 e 09.4206 sono trattati con riferimento al medesimo sottoperiodo;
- per i prodotti originari della Nuova Zelanda, i numeri d’ordine 09.4514, 09.4515, 09.4182 e 09.4195 sono collegati al sottoperiodo 1° ottobre 2016 - 31 dicembre 2016.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento dell’Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento in applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare dell’articolo 188, paragrafi 2 e 3, per gestire i contingenti tariffari nel settore lattiero-caseario aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001.
Trasferimento dei quantitativi non richiesti
I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 2535/2001 sono aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2017. I quantitativi da aggiungere sono elencati nell’allegato per ciascun numero d’ordine.
Contingenti interessati e quantitativi
L’allegato riporta i quantitativi non richiesti da aggiungere ai contingenti per i numeri d’ordine 09.4590, 09.4599, 09.4591, 09.4592, 09.4593, 09.4594, 09.4595, 09.4596, 09.4155, 09.4205 e 09.4206 per il sottoperiodo 1° gennaio 2017 - 30 giugno 2017; per i prodotti originari della Nuova Zelanda, i quantitativi sono indicati per il sottoperiodo 1° ottobre 2016 - 31 dicembre 2016 per i numeri d’ordine 09.4514, 09.4515, 09.4182 e 09.4195.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 22 giu 2016Regolamento (UE) 2016/1004
- Regolamento · 22 giu 2016Regolamento (UE) 2016/1005
- Regolamento · 22 giu 2016Regolamento (UE) 2016/1006
- Regolamento · 22 giu 2016Regolamento (UE) 2016/1007
- Regolamento · 22 giu 2016Regolamento (UE) 2016/1008
- Regolamento · 22 giu 2016Regolamento (UE) 2016/1081
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →