Regolamento (UE) 2016/1007
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1007 della Commissione, del 22 giugno 2016, relativo all'autorizzazione del cloruro di ammonio come additivo per mangimi destinati a ruminanti diversi dagli agnelli da ingrasso e a cani e gatti (titolare dell'autorizzazione Latochema Co. Ltd) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza il cloruro di ammonio come additivo zootecnico per taluni mangimi destinati a ruminanti, gatti e cani, sulla base della valutazione favorevole dell’EFSA. Stabilisce le condizioni tecniche di impiego, i tenori massimi consentiti e le misure di tutela per gli operatori esposti all’additivo. Prevede inoltre un termine finale di autorizzazione al 13 luglio 2026 e l’applicazione diretta in tutti gli Stati membri.
Autorizzazione del cloruro di ammonio come additivo per mangimi destinati a ruminanti diversi dagli agnelli da ingrasso, gatti e cani, con condizioni d’uso e durata dell’autorizzazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in particolare, all’immissione sul mercato e all’uso del cloruro di ammonio come additivo per mangimi nell’Unione europea. Riguarda i mangimi destinati a ruminanti diversi dagli agnelli da ingrasso, gatti e cani, con prescrizioni specifiche per dosi massime, modalità di incorporazione e misure di protezione degli utilizzatori. L’autorizzazione è concessa per il titolare Latochema Co. Ltd ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non si applica alle specie o agli usi non contemplati nell’allegato.
Autorizzazione del cloruro di ammonio come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1007 della Commissione autorizza il cloruro di ammonio come additivo zootecnico per l’alimentazione animale, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. L’atto si fonda sulla domanda presentata dal titolare Latochema Co. Ltd e sul parere favorevole dell’EFSA del 4 dicembre 2015, che ha ritenuto l’uso proposto sicuro per animali, consumatori e ambiente alle condizioni indicate.
Ambito di applicazione e destinatari
L’autorizzazione riguarda il cloruro di ammonio destinato a ruminanti diversi dagli agnelli da ingrasso, nonché a cani e gatti. Il regolamento opera nel settore dei mangimi e si applica agli operatori che producono, incorporano o commercializzano l’additivo e le premiscele contenenti lo stesso nell’Unione europea. L’efficacia dell’autorizzazione è limitata alle specie e alle condizioni riportate nell’allegato; restano quindi esclusi gli impieghi non previsti dal testo.
Classificazione dell’additivo e identificazione
L’additivo è inserito nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici" con finalità di riduzione del pH urinario. È identificato con il numero 4d7 e il titolare dell’autorizzazione è Latochema Co. Ltd. La sostanza attiva è cloruro di ammonio in forma solida, con purezza almeno pari al 99,5%, descritta chimicamente come NH4Cl, numero CAS 12125-02-9, con contenuto di cloruro di sodio non superiore allo 0,5% e produzione mediante sintesi chimica.
Condizioni d’uso e livelli massimi
Per i ruminanti diversi dagli agnelli da ingrasso, il regolamento distingue due soglie in base alla durata del periodo di alimentazione:
- 10 000 mg/kg di mangime completo con umidità al 12% per periodi non superiori a tre mesi;
- 5 000 mg/kg di mangime completo con umidità al 12% per periodi superiori a tre mesi.
Per gatti e cani è fissato un tenore massimo pari a 5 000 mg/kg di mangime completo con umidità al 12%. L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Il testo precisa inoltre che le miscele di diverse fonti di cloruro di ammonio non devono superare i livelli massimi consentiti nei mangimi completi per le specie interessate.
Sicurezza e protezione degli utilizzatori
La Commissione recepisce la conclusione dell’EFSA secondo cui non sono necessarie specifiche prescrizioni di monitoraggio post-immissione sul mercato. Tuttavia, per i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare appropriate procedure operative e misure organizzative. Se tali misure non bastano a ridurre il rischio a un livello accettabile, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale adeguati.
Metodi di analisi
L’allegato richiama i metodi di analisi ammessi per la quantificazione del cloruro di ammonio nell’additivo per mangimi: titolazione con idrossido di sodio secondo la Farmacopea europea, monografia 0007, oppure titolazione con nitrato d’argento secondo il JECFA, monografia "cloruro di ammonio".
Durata dell’autorizzazione, entrata in vigore e applicazione
L’allegato indica il 13 luglio 2026 come termine finale del periodo di autorizzazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
Il cloruro di ammonio, classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici" (riduzione del pH urinario), è autorizzato come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni indicate nell’allegato, ai sensi dell’articolo 1.
Basi della valutazione e presupposti dell’autorizzazione
La Commissione richiama la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e il parere favorevole dell’EFSA del 4 dicembre 2015, secondo cui l’uso proposto non avrebbe effetti nocivi sulla salute animale, sulla salute umana o sull’ambiente. È inoltre indicato che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Composizione e identificazione dell’additivo
L’additivo è identificato con il numero 4d7, il titolare dell’autorizzazione è Latochema Co. Ltd e la sostanza attiva è cloruro di ammonio in forma solida, con purezza pari ad almeno il 99,5%. La sostanza è descritta come NH4Cl, numero CAS 12125-02-9, con cloruro di sodio non superiore allo 0,5%, ottenuta mediante sintesi chimica.
Metodi di analisi
Per la quantificazione del cloruro di ammonio nell’additivo per mangimi sono ammessi la titolazione con idrossido di sodio secondo la Farmacopea europea (monografia 0007) oppure la titolazione con nitrato d’argento secondo il JECFA (monografia "cloruro di ammonio").
Specie destinatarie e livelli massimi
Per i ruminanti diversi dagli agnelli da ingrasso il livello massimo è fissato a 10 000 mg/kg di mangime completo con umidità al 12% per un periodo di alimentazione non superiore a tre mesi e a 5 000 mg/kg per un periodo superiore a tre mesi. Per gatti e cani il tenore massimo è pari a 5 000 mg/kg di mangime completo con umidità al 12%.
Condizioni particolari di impiego
L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Inoltre, le miscele di diverse fonti di cloruro di ammonio non devono superare i livelli massimi consentiti nei mangimi completi per ruminanti, gatti e cani.
Tutela degli utilizzatori
Per prevenire i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate; se tali misure non sono sufficienti a ridurre il rischio a un livello accettabile, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale adeguati.
Durata dell’autorizzazione
L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 13 luglio 2026.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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