Regolamento (UE) 2016/1004
Regolamento (UE) 2016/1004 della Commissione, del 22 giugno 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco dei regolamenti UNECE obbligatori contenuto nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009, adeguandolo ai nuovi requisiti tecnici applicabili a livello UE. Stabilisce inoltre dal 1o luglio 2016 la cessazione della validità, per determinate categorie di veicoli nuovi, dei certificati di conformità non conformi ai nuovi requisiti in materia di visione indiretta, costruzione generale e resistenza al fuoco dei materiali. L’atto modifica anche l’appendice dell’allegato IV, sostituendo il riferimento alla direttiva 2003/97/CE per il regolamento n. 46 e sopprimendo la riga relativa al regolamento n. 118.
Modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 aggiornando l’elenco dei regolamenti UNECE applicabili obbligatoriamente e introducendo nuove scadenze di cessazione della validità dei certificati di conformità per talune categorie di veicoli.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli a motore e ai loro rimorchi, nonché ai sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, nell’ambito dell’omologazione UE ai sensi della direttiva 2007/46/CE e del regolamento (CE) n. 661/2009. Incide in particolare sulle categorie N2 e N3 per la visione indiretta, sulle categorie M2 e M3 per i requisiti del regolamento UNECE n. 107 e sui veicoli di categoria M3 classi II e III per i requisiti del regolamento UNECE n. 118. Gli effetti operativi decorrono dal 1o luglio 2016, mentre l’entrata in vigore formale è il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Modifica del regolamento (CE) n. 661/2009 in materia di omologazione e sicurezza generale dei veicoli
Il regolamento della Commissione del 22 giugno 2016 interviene sul sistema UE di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei relativi componenti, aggiornando l’allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009. L’intervento recepisce nuovi requisiti tecnici contenuti in alcuni regolamenti UNECE e coordina la disciplina delle omologazioni già rilasciate con l’entrata in applicazione delle nuove prescrizioni.
Finalità e contesto
Dai considerando emerge che l’elenco dei regolamenti UNECE applicabili obbligatoriamente deve essere aggiornato per tener conto dei nuovi requisiti introdotti a livello UE. Inoltre, quando l’aggiornamento comporta nuovi obblighi tecnici, occorre adeguare anche l’appendice dell’allegato IV, che disciplina la permanenza di validità di alcune omologazioni e dei relativi certificati di conformità. La Commissione sottolinea anche l’esigenza di concedere un congruo periodo di tempo ai costruttori per adeguare i veicoli ai nuovi requisiti dei regolamenti UNECE nn. 107 e 118.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda i veicoli a motore, i loro rimorchi e i sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, nel quadro della direttiva 2007/46/CE e del regolamento (CE) n. 661/2009. Le disposizioni operative incidono in particolare su:
- veicoli nuovi delle categorie N2 e N3, per i requisiti relativi alla visione indiretta;
- veicoli nuovi delle categorie M2 e M3, per i requisiti di costruzione generale del regolamento UNECE n. 107;
- veicoli nuovi della categoria M3, classi II e III, per i requisiti di resistenza al fuoco dei materiali del regolamento UNECE n. 118.
Aggiornamento dell’elenco dei regolamenti UNECE obbligatori
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009. Nell’allegato vengono aggiornati i riferimenti ai regolamenti UNECE nn. 13, 13-H, 14, 16, 58, 95, 100, 107, 110, 118 e 121, con l’indicazione delle rispettive serie di modifiche applicabili e delle categorie di veicoli interessate.
Tra i riferimenti rilevanti figurano, in particolare:
- il regolamento UNECE n. 107 per i veicoli M2 e M3;
- il regolamento UNECE n. 118 per gli autobus M3;
- il regolamento UNECE n. 121 per la collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori.
Cessazione della validità dei certificati di conformità
L’articolo 2 prevede che, a decorrere dal 1o luglio 2016, le autorità nazionali cessino di considerare validi, ai fini dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE, i certificati di conformità dei veicoli nuovi delle categorie N2 e N3 omologati secondo la direttiva 2003/97/CE. Per tali veicoli è vietata l’immatricolazione, la vendita e l’entrata in servizio.
L’articolo 3 introduce una regola analoga per i veicoli nuovi delle categorie M2 e M3: dal 1o luglio 2016 i certificati di conformità non sono più validi se i veicoli non sono conformi al regolamento UNECE n. 107, come modificato dalla serie di modifiche 05. Anche in questo caso sono vietate immatricolazione, vendita e messa in servizio.
L’articolo 4 applica lo stesso meccanismo ai veicoli nuovi della categoria M3, classi II e III, qualora non siano conformi al regolamento UNECE n. 118, come modificato dalla serie di modifiche 01. La norma richiama motivi di sicurezza connessi al comportamento alla combustione e/o alla capacità dei materiali di respingere combustibili o lubrificanti.
Modifica dell’appendice dell’allegato IV
L’appendice dell’allegato IV viene aggiornata in due punti. In primo luogo, la voce relativa al regolamento n. 46 è sostituita con il riferimento alla direttiva 2003/97/CE, relativa ai dispositivi per la visione indiretta e alla loro installazione, applicabile a M, N1 e ai componenti. In secondo luogo, viene soppressa la riga relativa al regolamento n. 118.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 1o luglio 2016. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009
L’allegato IV viene modificato per sostituire le righe relative ai regolamenti UNECE nn. 13, 13-H, 14, 16, 58, 95, 100, 107, 110, 118 e 121 con i riferimenti aggiornati alle serie di modifiche applicabili e alle categorie di veicoli interessate. L’aggiornamento riflette l’inserimento nell’ordinamento UE di nuovi requisiti tecnici in tali regolamenti UNECE.
Cessazione della validità dei certificati per i veicoli N2 e N3
Dal 1o luglio 2016, per motivi attinenti alla visione indiretta, le autorità nazionali non considerano più validi ai fini dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE i certificati di conformità dei veicoli nuovi delle categorie N2 e N3 omologati ai sensi della direttiva 2003/97/CE e ne vietano l’immatricolazione, la vendita e l’entrata in servizio.
Cessazione della validità dei certificati per i veicoli M2 e M3
Dal 1o luglio 2016, per motivi attinenti alla costruzione generale, le autorità nazionali non considerano più validi ai fini dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE i certificati di conformità dei veicoli nuovi delle categorie M2 e M3 che non siano conformi al regolamento UNECE n. 107, come modificato dalla serie di modifiche 05, e ne vietano l’immatricolazione, la vendita e l’entrata in servizio.
Requisiti antincendio per gli autobus M3 classi II e III
Dal 1o luglio 2016, per motivi relativi al comportamento alla combustione e/o alla capacità dei materiali di respingere combustibili o lubrificanti, le autorità nazionali non considerano più validi i certificati di conformità dei veicoli nuovi della categoria M3, classi II e III, qualora non conformi al regolamento UNECE n. 118, come modificato dalla serie di modifiche 01, e ne vietano l’immatricolazione, la vendita e l’entrata in servizio.
Modifica dell’appendice dell’allegato IV
La voce relativa al regolamento n. 46 è sostituita con il riferimento alla direttiva 2003/97/CE per i dispositivi per la visione indiretta e la loro installazione; la riga relativa al regolamento n. 118 è soppressa.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o luglio 2016. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 22 giu 2016Regolamento (UE) 2016/1005
- Regolamento · 22 giu 2016Regolamento (UE) 2016/1006
- Regolamento · 22 giu 2016Regolamento (UE) 2016/1007
- Regolamento · 22 giu 2016Regolamento (UE) 2016/1008
- Regolamento · 22 giu 2016Regolamento (UE) 2016/1009
- Regolamento · 22 giu 2016Regolamento (UE) 2016/1081
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →