Sentenza n. 8702/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento - dell’ordinanza del Questore di Roma del 1° ottobre 2025 N.-OMISSIS-, notificata in data 10 ottobre 2025, con il quale il Questore ha ordinato il ritiro dei documenti di espatrio del ricorrente, nello specifico carta di identità n. -OMISSIS-rilasciata dal Comune di Roma in data 14 febbraio 2025; - ove e per quanto occorra di tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza del Questore di Roma di ritiro della carta d'identità valida per l'espatrio e degli altri documenti equipollenti al passaporto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza questorile che aveva disposto il ritiro della carta d'identità valida per l'espatrio, per consentire l'annotazione dell'inibitoria prevista dalla disciplina sui passaporti. Il provvedimento era motivato dall'esistenza di una pena detentiva e di pene pecuniarie da eseguire, risultanti dal certificato del casellario giudiziale e dagli accertamenti presso gli uffici giudiziari. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 Cost., della legge n. 241/1990 e della legge n. 1185/1967, l'illogicità manifesta, l'eccesso di potere, la violazione del contraddittorio, del diritto di difesa e dei principi del giusto procedimento. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che una sentenza penale indicata come irrevocabile non era invece definitiva, essendo stata tempestivamente appellata, come accertato dal giudice dell'esecuzione; ha inoltre rappresentato di avere pagato, dopo l'adozione dell'ordinanza, la cartella esattoriale relativa alla pena pecuniaria derivante da un decreto penale di condanna.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato il ritiro dei documenti di espatrio come misura strumentale e preventiva diretta ad assicurare l'effettiva esecuzione della condanna penale e ha ribadito che, in presenza dei presupposti previsti dalla legge n. 1185/1967, il provvedimento è vincolato, senza margini di discrezionalità quanto alla gravità dei reati o alla personalità del condannato. Il giudice ha riconosciuto che l'erronea indicazione della sentenza come irrevocabile incideva sull'istruttoria e sulla motivazione. Tuttavia, il provvedimento era plurimotivato e risultava comunque fondato sull'esistenza, al momento della sua adozione, dell'obbligo di soddisfare la pena pecuniaria relativa al decreto penale del 2 maggio 2019. Il successivo pagamento della cartella esattoriale, avvenuto il 5 novembre 2025, costituiva una circostanza sopravvenuta e non poteva incidere sulla legittimità originaria dell'atto. I vizi procedimentali sono stati ritenuti non invalidanti ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, poiché si trattava di un provvedimento vincolato e il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Sono state comunque fatte salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione alla luce del mutato quadro penale e dell'intervenuto pagamento dell'ammenda. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 16 Cost.
La libertà di circolazione è stata richiamata dal ricorrente, ma la decisione ha ritenuto legittima la compressione prevista dalla disciplina sui documenti di espatrio per assicurare l'esecuzione della pena.
art. 3, lett. d), l. 1185/1967
Non possono ottenere il passaporto: [...] d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto.
La disposizione configura il diniego del passaporto, in presenza dei presupposti previsti, come provvedimento vincolato e diretto ad assicurare l'esecuzione della pena.
art. 12, comma 1, l. 1185/1967
Il passaporto è ritirato [...] quando sopravvengono circostanze che ai sensi della presente legge ne avrebbero legittimato il diniego.
Il ritiro del documento è consentito quando sopravvengano circostanze che avrebbero giustificato il diniego del passaporto.
art. 2, comma 1, d.P.R. 649/1974
La disciplina sul ritiro e sull'inibitoria all'espatrio prevista per il passaporto si applica anche ai documenti equipollenti al passaporto, inclusa la carta d'identità valida per l'espatrio.
art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990
La mancata comunicazione dei motivi ostativi non determina l'invalidità dell'atto quando il provvedimento è vincolato e risulta palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Il diniego o il ritiro del passaporto e dei documenti equipollenti, quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, lett. d), della legge n. 1185/1967, costituisce esercizio di potere vincolato, diretto ad assicurare l'effettiva esecuzione della pena e non suscettibile di valutazioni discrezionali sulla gravità del reato o sulla personalità del condannato.
- La legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; il successivo pagamento della pena pecuniaria non incide sulla legittimità originaria del ritiro del documento di espatrio, ferma la necessità di nuove determinazioni amministrative alla luce della sopravvenienza.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, l'invalidità di una delle motivazioni non determina l'annullamento dell'atto quando un'altra motivazione, autonomamente idonea, risulti legittima e sufficiente a sostenerne il dispositivo.
- Nei procedimenti vincolati, la mancata comunicazione dei motivi ostativi non comporta l'invalidità del provvedimento quando sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990.
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