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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21445/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego tacito di rimborso di un credito IVA relativo all'anno d'imposta 2014, credito che risultava riconosciuto dall'Amministrazione finanziaria per euro 32.034,00 ma non veniva materialmente erogato dall'agente della riscossione in presenza di debiti della società. La contribuente, sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, aveva ottenuto in primo grado una decisione favorevole solo parzialmente, con riconoscimento del rimborso al netto dell'importo ammesso al passivo della procedura; in appello, invece, era stato accolto il gravame dell'Agenzia delle Entrate e rigettato il ricorso originario. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 100, 102 e 103 c.p.c., sostenendo che l'unico soggetto legittimato a impugnare la decisione di primo grado fosse l'agente della riscossione, con conseguente inammissibilità dell'appello dell'Agenzia per difetto di interesse e di legittimazione; 2) omessa pronuncia e/o difetto di motivazione su una questione di diritto relativa alla competenza del giudice tributario rispetto a quella del giudice ordinario, assumendo che la compensazione del credito fiscale con il controcredito della procedura dovesse essere scrutinata dal giudice ordinario competente sul passivo della procedura concorsuale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che l'Agenzia delle Entrate, quale titolare del rapporto tributario sostanziale, era legittimata ad appellare la sentenza di primo grado sotto ogni profilo, senza necessità che impugnasse anche l'agente della riscossione, il quale è mero destinatario del pagamento e non integra litisconsorzio necessario con l'ente impositore. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per novità della questione, rilevando che la censura sulla competenza non risultava trattata nella sentenza impugnata e che il ricorrente non aveva assolto l'onere di indicare specificamente in quale atto precedente l'avesse dedotta; in ogni caso, lo ha reputato infondato perché l'Amministrazione finanziaria può opporre in compensazione il proprio controcredito tributario nel giudizio promosso dalla procedura concorsuale per ottenere il rimborso d'imposta, quando la compensazione è invocata solo come eccezione paralizzante della domanda, mentre il diverso profilo dell'accertamento/condanna per un credito residuo impone l'intervento del giudice del concorso. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    La legittimazione e l'interesse ad agire sono ricollegati alla titolarità della posizione giuridica sostanziale; l'Agenzia delle Entrate, quale titolare del rapporto tributario, ha interesse a impugnare la decisione.

  • art. 102 c.p.c.

    Non sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione, perché quest'ultimo è solo incaricato della riscossione e destinatario del pagamento.

  • art. 103 c.p.c.

    La posizione processuale dell'agente della riscossione non determina un necessario litisconsorzio con l'Amministrazione finanziaria.

  • art. 1188 c.c.

    L'agente della riscossione è assimilato al soggetto incaricato dal creditore e autorizzato a ricevere il pagamento.

  • art. 56 l.fall.

    La compensazione è ammessa nei limiti in cui sia opposta come eccezione per paralizzare la domanda di rimborso; se invece si chiede una condanna o un accertamento del residuo credito, opera la disciplina del concorso.

  • art. 201 l.fall.

    La regola sulla compensazione prevista per il fallimento si estende alla liquidazione coatta amministrativa.

  • art. 209 l.fall.

    Il rito speciale per l'accertamento del passivo richiamato per la procedura fallimentare trova applicazione anche nella liquidazione coatta amministrativa.

  • art. 304 CCII

    È richiamato come norma di continuità rispetto all'art. 201 l.fall. per l'applicazione della disciplina concorsuale alla liquidazione coatta amministrativa.

  • art. 155 CCII

    È indicato come riproduzione dell'art. 56 l.fall. nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'ente impositore è legittimato a impugnare la sentenza che incide sulla pretesa tributaria, anche quando nel giudizio sia presente l'agente della riscossione, poiché quest'ultimo non è litisconsorte necessario ma mero incaricato della riscossione e destinatario del pagamento.
  • Nel contenzioso tributario promosso dalla procedura concorsuale per il rimborso di un credito d'imposta, l'Amministrazione finanziaria può eccepire in compensazione un proprio controcredito per ottenere il rigetto, totale o parziale, della domanda, senza necessità che la questione sia previamente devoluta al giudice del passivo, purché non si chieda una pronuncia di condanna o di accertamento del credito residuo a favore dell'Amministrazione.
  • La questione nuova in cassazione è inammissibile se il ricorrente non dimostra specificamente di averla già dedotta nel giudizio di merito e non indica l'atto processuale in cui ciò è avvenuto.
  • La compensazione tra crediti e debiti della procedura concorsuale è ammessa come eccezione sostanziale difensiva diretta a neutralizzare la pretesa avversaria; il diverso accertamento di un credito residuo da far valere in via autonoma segue invece le regole del concorso.
  • In materia di rapporti tra riscossione e pretesa tributaria, l'attività dell'agente della riscossione è riferibile all'Amministrazione finanziaria, che conserva interesse alla conservazione degli atti e alla difesa della pretesa fiscale anche rispetto ai vizi della fase esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiTributiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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