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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29752/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

I proprietari di un immobile convenivano in giudizio i vicini chiedendo che due aperture presenti sul muro dell'appartamento di questi ultimi, prospicienti la loro terrazza, fossero regolarizzate come semplici luci ex art. 901 c.c. I convenuti resistevano e proponevano domanda riconvenzionale, chiedendo l'accertamento dell'acquisto per usucapione ventennale, o in forza di scrittura privata del 5 aprile 2001, di una servitù di veduta o di luce sul fondo degli attori, nonché la rimozione di una parete divisoria costruita sulla terrazza degli attori e il risarcimento dei danni. Il tribunale rigettava la domanda principale e accoglieva la riconvenzionale, qualificando le aperture come vedute e ritenendo maturata l'usucapione della servitù di veduta. La corte d'appello confermava in sostanza tale impostazione, riducendo però il risarcimento. I ricorrenti per cassazione censuravano: 1) la qualificazione delle aperture come vedute e non luci irregolari, sostenendo che, in presenza di grate, mancasse la prospectio agevole e che fosse possibile al più la sola inspectio; 2) la conseguente affermazione dell'usucapione della servitù di veduta, deducendo che le luci irregolari non sono usucapibili; 3) l'interpretazione della scrittura privata del 5 aprile 2001, che non varrebbe come riconoscimento di servitù e non potrebbe fondare l'applicazione dell'art. 1988 c.c. ai diritti reali; 4) l'erronea esclusione dell'applicazione del divieto di vedute dirette ex art. 905 c.c. e dell'irrilevanza della distanza di un metro e mezzo; 5) l'illegittima liquidazione equitativa del danno in assenza di prova rigorosa del pregiudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che la corte territoriale abbia erroneamente qualificato come vedute aperture che, in base alle caratteristiche oggettive accertate, non consentivano la prospectio richiesta per la veduta, specie in presenza di inferriate. Ha affermato che la veduta richiede, oltre alla inspectio, anche la prospectio, ossia l'affaccio e la possibilità di guardare frontalmente, obliquamente o lateralmente nel fondo vicino; un'apertura che non consenta tale affaccio può integrare solo una luce. Ha inoltre precisato che il possesso di luci irregolari non può condurre all'usucapione della servitù di veduta, perché la servitù di aria e luce non ha carattere di apparenza. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 900 c.c.

    La veduta richiede non solo la possibilità di vedere il fondo vicino, ma anche l'affaccio; la distinzione rispetto alla luce va compiuta sulla base delle caratteristiche oggettive dell'apertura.

  • art. 901 c.c.

    Le luci sono aperture destinate ad aria e luce, con requisiti di sicurezza e protezione; se dotate di inferriate e prive di prospectio, non costituiscono vedute.

  • art. 902 c.c.

    La luce irregolare non è idonea a fondare l'acquisto per usucapione della servitù di veduta.

  • art. 905 c.c.

    La questione del divieto di vedute e delle distanze è rimasta assorbita; la norma rileva solo ove l'apertura sia effettivamente una veduta.

  • art. 873 c.c.

    Richiamato nel contesto della contestazione sulla distanza della parete divisoria rispetto al muro perimetrale.

  • art. 907 c.c.

    Richiamato nel contesto della domanda di rimozione della parete divisoria posta in prossimità delle vedute o aperture.

  • art. 1988 c.c.

    La ricorrente escludeva l'applicabilità della ricognizione di debito o promessa di pagamento ai diritti reali; la questione è rimasta assorbita.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato con riferimento alla liquidazione equitativa del danno, poi assorbita.

  • art. 2056 c.c.

    La liquidazione del danno segue i criteri del risarcimento aquiliano; la relativa censura è stata assorbita.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nella fase di proposta di definizione accelerata del giudizio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la decisione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Ai fini della distinzione tra veduta e luce, rilevano le caratteristiche oggettive dell'apertura, non l'intenzione di chi l'ha realizzata o la funzione pratica perseguita.
  • La veduta presuppone, oltre alla inspectio, anche la prospectio: deve esistere la possibilità di affacciarsi e guardare nel fondo vicino in modo frontale, obliquo o laterale, con visione mobile e globale.
  • Un'apertura munita di inferriata o grata che impedisca l'affaccio o non renda agevole e sicuro il prospicere non integra una veduta, ma al più una luce.
  • Il possesso o l'utilizzo di una luce irregolare non è idoneo a far acquistare per usucapione una servitù di veduta, poiché la servitù di aria e luce non è apparente nel senso richiesto per l'usucapione.
  • Le censure di legittimità che mirano a sostituire la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito con una diversa lettura delle prove sono inammissibili quando sollecitano un nuovo giudizio di fatto.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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