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Sentenza

Sentenza n. 5072/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento prot. n.m-dg.DGMC11122.30/06/2025.0046137.U del Ministero della Giustizia, UIEPE per il Lazio, Abruzzo e Molise con il quale la ricorrente è stata revocata anticipatamente dall’incarico di Esperto criminologo ex art. 80 comma 4 della legge n. 354/1975 presso l’ Ufficio locale di Frosinone a causa del mancato recapito all’Ufficio – senza sua colpa – del DURC alla stessa data di emissione del provvedimento e cioè al 30 gugno 2025 (DURC pervenuto all’Ufficio il 10 luglio 2025) in base alla graduatoria/elenco ex art. 132 D.P.R. n. 320/2000 degli esperti in criminologia ai sensi dell’art. 80 della legge n. 354/1975 approvata in esito all’Avviso Pubblico del 7 dicembre 2022 il 26 agosto 2024 in cui la ricorrente risulta prima classificata; - del successivo provvedimento del Ministero della Giustizia, UIEPE per il Lazio Abruzzo e Molise del 6 agosto 2025, prot. n.m_dg. DGMC11122.06/08/2025.0055083.U notificato via PEC in pari data, con il quale la ricorrente è stata anche revocata in anticipo dall’incarico di esperto criminologo presso l’Ufficio locale di Pescara e cancellata dalla relativa graduatoria in pretesa autotutela per presunta mancanza del titolo di partecipazione presentato nella procedura di cui all’Avviso Pubblico del 7 dicembre 2022 esitata nella graduatoria pubblicata il 26 agosto 2024 in cui la ricorrente risulta prima classificata; - del decreto n. 121 del 13 agosto 2025, di rettifica in autotutela degli elenchi approvati il 26 agosto 2024 e pubblicati il 28 agosto 2024 con cancellazione della ricorrente e sua esclusione dagli elenchi/graduatorie degli esperti criminologi nell’ambito della Corte di Appello di Roma e segnatamente dall’Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna di Frosinone; - dei dinieghi immotivatamente opposti alle istanze di autotutela della ricorrente con provvedimenti del 4 settembre 2025 prot. n. 59329 e del 16 settembre 2025 prot. n.61877; - all’avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio di idoneità pubblicato il 22 dicembre 2021, per pretesa inidoneità del titolo di specializzazione speso nella domanda di partecipazione; - di ogni altro atto al suddetto connesso e/o collegato, presupposto, antecedente e/o successivo

Giustizia amministrativa202512867

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: recesso anticipato dagli incarichi di esperta criminologa, esclusione e cancellazione dagli elenchi e dalle graduatorie per asserita inidoneità del titolo di specializzazione e, per una sede, per mancata tempestiva produzione del DURC

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, collocata ai primi posti delle graduatorie per esperti criminologi e destinataria di incarichi presso gli uffici di Pescara e Frosinone, ha impugnato i provvedimenti con cui l'Amministrazione ha disposto il recesso anticipato dagli accordi, la cancellazione dagli elenchi e l'esclusione dalla procedura. Ha dedotto la violazione degli artt. 21-nonies, 21-quinquies e 21-sexies della legge n. 241/1990, dell'art. 3 della medesima legge, dell'avviso di selezione, dell'art. 97 Cost. e dei principi di adeguatezza, ragionevolezza, proporzionalità, buona fede e legittimo affidamento. Ha contestato la sussistenza dei presupposti dell'autotutela, l'assenza di un interesse pubblico concreto e attuale, il superamento del termine ragionevole, il difetto di motivazione e di istruttoria, il travisamento dei fatti, nonché la ritenuta inidoneità del diploma in scienze criminologiche rilasciato dall'Istituto MEME s.r.l., associato all'Association Internationale Jean Monnet di Bruxelles. Ha inoltre invocato l'art. 45 TFUE e i principi europei sull'equipollenza sostanziale dei titoli. Con un secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento e mancata possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione degli atti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto rispettato il termine di dodici mesi previsto, ratione temporis, dall'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, poiché l'esclusione è stata disposta entro dodici mesi dall'approvazione della graduatoria del 26 agosto 2024; il termine non decorreva invece dall'ammissione o dal colloquio di idoneità. Ha escluso la necessità di una motivazione particolarmente articolata sull'interesse pubblico, poiché l'estromissione da una selezione per difetto di un requisito di ammissione costituisce atto vincolato e richiede l'indicazione del requisito mancante. Ha respinto anche la censura partecipativa, rilevando che gli atti erano stati notificati via PEC e che la ricorrente aveva successivamente presentato istanze di riesame, ricevendo riscontri e una più ampia esplicitazione delle ragioni del diniego. Nel merito, ha ritenuto non idoneo il diploma rilasciato dall'Istituto MEME: dalle informazioni acquisite presso l'Association Internationale Jean Monnet risultava che l'istituto non apparteneva al sistema universitario riconosciuto e rilasciava certificazioni di valore professionale, curricolare e culturale, non equivalenti a titoli universitari o accademici. Poiché l'avviso richiedeva, oltre alla laurea, un diploma di specializzazione in criminologia conseguito presso scuole individuate con D.P.C.M. oppure un master universitario di secondo livello, il requisito non risultava posseduto. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L'esercizio del potere di autotutela, avente ad oggetto i provvedimenti favorevoli per il privato, può avvenire entro il limite temporale di dodici mesi dall'adozione degli stessi.

    Il termine di dodici mesi, applicabile ratione temporis, è stato rispettato perché l'esclusione è intervenuta entro dodici mesi dall'approvazione della graduatoria; il dies a quo non è stato individuato nell'ammissione alla procedura o nel colloquio di idoneità.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente in relazione ai poteri di autotutela, ma il rigetto è stato fondato principalmente sulla disciplina dell'annullamento d'ufficio e sulla natura vincolata dell'esclusione.

  • art. 21-sexies l. 241/1990

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente, senza costituire il fondamento specifico della ratio decidendi.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il giudice ha ritenuto sufficiente, per l'esclusione da una selezione dovuta al difetto di un requisito, l'indicazione del requisito mancante.

  • artt. 7 e 10 l. 241/1990

    La censura di violazione della partecipazione procedimentale è stata respinta perché gli atti erano stati comunicati via PEC e la ricorrente aveva potuto esercitare le proprie facoltà difensive mediante istanze di riesame.

  • art. 3 dell'avviso pubblico di selezione

    Per essere ammessi alla selezione di esperti criminologi è richiesto il possesso di altra laurea magistrale o vecchio ordinamento e diploma di specializzazione in criminologia o scienze psichiatriche forensi, conseguiti presso le Scuole di specializzazione individuate con D.P.C.M., di concerto con il M.I.U.R., o master di II livello in criminologia, conseguito presso Università.

    Il requisito richiede un titolo accademico o equiparato conseguito presso istituzioni rientranti nelle categorie indicate dall'avviso; non è sufficiente una certificazione di valore soltanto professionale, curricolare o culturale.

  • art. 7 dell'avviso pubblico di selezione

    Esclusione dalla selezione, di diritto e senza necessità di comunicazione, a fronte del mancato possesso dei requisiti richiesti.

    Il mancato possesso dei requisiti previsti dall'avviso comporta l'esclusione dalla procedura.

  • art. 45 TFUE

    La ricorrente ne ha invocato la violazione in relazione all'equivalenza dei titoli, ma il TAR non ha accolto la censura, ritenendo comunque non dimostrata l'equipollenza accademica del diploma prodotto.

  • art. 97 Cost.

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, senza che il giudice ne abbia ravvisato la violazione.

Massime di principio

  • L'esclusione da una procedura selettiva per difetto di un requisito di ammissione è un atto vincolato e non richiede una motivazione rafforzata sull'interesse pubblico, essendo sufficiente indicare il requisito mancante e le ragioni per cui il candidato non lo possiede.
  • Quando l'annullamento d'ufficio incide su una graduatoria o su un'ammissione, il termine previsto dall'art. 21-nonies l. 241/1990 decorre, nel caso esaminato, dall'approvazione della graduatoria e non dai precedenti atti di ammissione o dal verbale del colloquio di idoneità.
  • Un titolo di formazione rilasciato da un organismo non appartenente al sistema universitario riconosciuto e qualificato dallo stesso ente emittente come avente valore professionale, curricolare e culturale non soddisfa un requisito che richieda una specializzazione accademica o un titolo universitario equipollente.
  • La violazione delle garanzie partecipative non ricorre quando gli atti lesivi siano stati tempestivamente comunicati all'interessato e questi abbia potuto presentare istanze di riesame, ottenendo dall'Amministrazione un riscontro e l'esplicitazione delle ragioni del diniego.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAutotutelaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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