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Ordinanza

Ordinanza n. 70/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del Decreto del Dirigente Generale n. -OMISSIS-del 25.9.2025, con cui il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha respinto il ricorso gerarchico proposto dalla sig.ra -OMISSIS-; - del provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo n. -OMISSIS- del 10.6.2025, con il quale è stata emessa “declaratoria a non pronunciarsi” sull’istanza di autorizzazione paesaggistica per la collocazione di una scala prefabbricata.

Giustizia amministrativa202502529

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale di rigetto del ricorso gerarchico e declaratoria della Soprintendenza di non pronunciarsi sull’istanza di autorizzazione paesaggistica per la collocazione di una scala prefabbricata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (soprintendenza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto del Dirigente generale che ha respinto il ricorso gerarchico e il provvedimento della Soprintendenza che ha dichiarato di non pronunciarsi sull’istanza di autorizzazione paesaggistica relativa alla collocazione di una scala prefabbricata. In sede cautelare ha dedotto l’esistenza di un danno grave e irreparabile, rappresentato dall’impossibilità di rendere utilizzabile la proprietà in vista della prossima stagione balneare. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati gli ulteriori motivi di legittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che non era stata documentata la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, poiché dagli atti non risultava provata l’impossibilità di utilizzare la proprietà nella prossima stagione balneare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto dubbia la fondatezza dei motivi di ricorso: non può escludersi che la Soprintendenza, nell’esercizio del proprio potere consultivo, possa tenere autonomamente conto del vincolo di inedificabilità assoluta previsto dall’art. 15 l.r. 78/1976; inoltre, secondo la giurisprudenza richiamata, l’eccezione alla regola dell’inedificabilità assoluta comprende soltanto le strutture necessarie a consentire alla collettività, e non a singoli gruppi di persone, la fruizione del mare e della fascia costiera immediatamente prossima. Il TAR ha disposto, inoltre, l’acquisizione istruttoria, a carico dell’amministrazione resistente, dell’ordinanza di sospensione immediata dei lavori e dell’ingiunzione a demolire menzionate nella memoria difensiva dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per l’assenza di un danno grave e irreparabile e per la dubbia fondatezza dei motivi.

  • art. 15 l.r. 78/1976

    Prevede il vincolo di inedificabilità assoluta rilevante per la valutazione dell’istanza relativa alla collocazione della scala prefabbricata; la Soprintendenza può tenerne conto autonomamente nell’esercizio del proprio potere consultivo, secondo la valutazione cautelare del TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, quale presupposto per l’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la mancata documentazione del pregiudizio grave e irreparabile allegato dalla parte ricorrente impedisce la concessione della sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
  • La fondatezza cautelare della domanda può essere negata quando risulti dubbio che l’amministrazione abbia esercitato il proprio potere in contrasto con un vincolo di inedificabilità assoluta applicabile all’intervento.
  • Nell’esercizio del proprio potere consultivo in materia paesaggistica, la Soprintendenza può considerare autonomamente la presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta previsto dalla legislazione regionale.
  • In presenza di una deroga alla regola generale dell’inedificabilità assoluta della fascia costiera, essa deve essere interpretata restrittivamente e può riguardare soltanto le strutture necessarie alla fruizione del mare e della fascia costiera da parte della collettività, non di singoli gruppi di persone.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelare
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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