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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33603/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 28/10/2022 che confermava la custodia cautelare in carcere disposta il 31/08/2022 per i reati di associazione di tipo mafioso e plurime estorsioni pluri-aggravate. I motivi dedotti sono: (i) vizio di motivazione per mancata o insufficiente considerazione delle deduzioni difensive (artt. 125 comma 3 e 292 c.p.p.); (ii) mancata valutazione delle prove e delle contestazioni riguardanti il ruolo attributo a Nasone nei capi indicati (adesione all'associazione e partecipazione alle estorsioni, con particolare riferimento alle intercettazioni e al contesto familiare); (iii) violazione di legge in ordine alle esigenze cautelari, con la censura sull'insussistenza della concretezza e attualità del pericolo e dell'adeguata motivazione sulle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure proposte attengono a valutazioni di merito e ad apprezzamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità, non configurando violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione. La motivazione del Tribunale di Reggio Calabria è stata ritenuta adeguata: il Tribunale aveva analizzato le intercettazioni e gli accertamenti investigativi ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza e un ruolo centrale dell'indagato nella cosca "Nasone-Gaietti", nonché la perdurante operatività della cosca e la prossimità temporale dei fatti estorsivi rispetto alla misura. Conseguentemente, è stata confermata la sussistenza delle esigenze cautelari. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). È disposto l'invio di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma I-ter, disp. att. c.p.p., con precisazione che la pronuncia non comporta la rimessione in libertà del detenuto.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.p. comma 3

    Richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione: la Corte rileva che le censure non dimostrano la violazione di questa norma e che il Tribunale ha adeguatamente valutato le deduzioni difensive; le critiche rimangono valutazioni di merito insindacabili in Cassazione.

  • art. 292 c.p.p.

    Invocata dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione; la Corte osserva che non sussiste violazione formale o manifesta illogicità della motivazione richiesta da tale norma nella decisione impugnata.

  • art. 275 c.p.p. comma 3

    La Corte richiama l'applicazione della presunzione di pericolosità sociale nel caso di gravi indizi di colpevolezza e valorizza gli elementi (operatività della cosca, gravità e sistematicità dei reati, prossimità temporale dei fatti) ritenuti dal Tribunale per confermare la sussistenza delle esigenze cautelari.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità; la Corte, rilevando profili di colpa nella determinazione del motivo di inammissibilità, applica altresì la sanzione a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 94 disp. att. c.p.p. comma I-ter

    Disposto l'invio di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario secondo la previsione normativa, con la precisazione che la pronuncia di inammissibilità non determina la rimessione in libertà del detenuto.

Massime di principio

  • In Cassazione i ricorsi contro misure cautelari sono ammissibili solo se denunciata la violazione di norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione; contestazioni esclusivamente di merito o nuove ricostruzioni fattuali sono inammissibili.
  • Le valutazioni sulla gravità indiziaria, sulla rilevanza delle intercettazioni e sul ruolo accusato in un'associazione mafiosa sono, di norma, valutazioni di merito del giudice del merito e risultano difficilmente censurabili in sede di legittimità se la motivazione è logica e coerente.
  • Per rimuovere la presunzione di pericolosità sociale ex art. 275 c.p.p. comma 3 è necessario fornire elementi concreti, attuali e specifici che contraddicano la sussistenza dei gravi indizi o l'attualità del pericolo; mere argomentazioni generiche non sono sufficienti.
  • La conferma della custodia cautelare quando si fonda su intercettazioni numerose e su precedenti sentenze definitive sul gruppo criminale rende più solida la valutazione sulla continuità operativa del clan e sull'attualità del rischio.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta spesso la condanna alle spese e, in presenza di profili di colpa procedurale, l'applicazione di ammende; bisogna considerare questo rischio prima di proporre ricorso in Cassazione per questioni essenzialmente di fatto.

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