Sentenza n. 1501/2026 - Torino, Sezione 3
per il riconoscimento della specifica indennità di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 395/1995 prevista per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego, anche implicito, del riconoscimento dell'indennità per servizi esterni prevista dall'art. 9 del d.P.R. n. 395/1995
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, tutti appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e assegnati alla Casa di Reclusione di Asti, hanno chiesto l'accertamento del diritto all'indennità per servizi esterni prevista dall'art. 9 del d.P.R. n. 395/1995. Hanno dedotto di svolgere, pur in assenza di specifici ordini formali di servizio, attività di controllo e vigilanza dei detenuti nella zona compresa tra il muro di cinta e l'intercinta esterna, nonché in altri locali della struttura, per almeno tre ore durante il turno di servizio. Il Ministero ha contestato sia la ricostruzione fattuale sia la fondatezza giuridica della pretesa. Il TAR ha rilevato, in via preliminare, che il ricorso collettivo non indicava per ciascun ricorrente l'inquadramento, l'ufficio di assegnazione, le funzioni, il periodo e le modalità del servizio, l'orario e i turni concretamente svolti, con conseguente indeterminatezza ed eterogeneità delle posizioni individuali. Nel merito, il ricorso sosteneva l'applicabilità dell'indennità al servizio svolto all'interno della struttura carceraria, sebbene in spazi esterni agli uffici e nella fascia di intercinta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso perché inammissibile e, comunque, infondato. In rito, ha ritenuto che il ricorso collettivo fosse inammissibile poiché i ricorrenti non avevano allegato, con specificità e precisione, gli elementi necessari a verificare per ciascuno la legittimazione, l'interesse, l'omogeneità della posizione e la fondatezza della pretesa. L'attenuazione del principio dispositivo nel processo amministrativo non esonera il ricorrente dall'onere di allegare i fatti costitutivi della domanda e di fornire gli elementi necessari per il loro accertamento. Nel merito, richiamando l'art. 74 c.p.a. e precedenti conformi, il Collegio ha affermato che l'indennità per servizi esterni ha natura ristorativa ed è diretta a compensare il particolare disagio e i rischi aggiuntivi connessi allo svolgimento del servizio in ambiente esterno. Non è sufficiente che l'attività sia svolta fisicamente fuori dai locali dell'ufficio di appartenenza: per il personale di polizia penitenziaria, il servizio deve essere prestato all'esterno della cinta muraria che delimita lo spazio destinato alla custodia dei detenuti. Il servizio svolto nella fascia compresa tra la recinzione e il muro di cinta resta invece interno alla struttura carceraria e non integra il servizio esterno indennizzabile. È stato inoltre richiamato il requisito della durata minima di tre ore, previsto dalla normativa applicabile, fermo restando che tale requisito, da solo, non è sufficiente in assenza degli ulteriori presupposti. I ricorrenti sono stati condannati in solido? No: il dispositivo li condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 9 d.P.R. n. 395/1995
specifica indennità per il personale di polizia "impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena", nonché per il "personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati"
La disposizione individua i servizi esterni e i servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, cui può spettare l'indennità.
art. 11 d.P.R. n. 254/1999
esteso l'indennità in esame "al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi"
La norma estende l'indennità al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio all'esterno degli uffici o presso strutture di terzi.
art. 9 d.P.R. n. 164/2002
l'indennità deve essere corrisposta "al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore"
La durata minima di tre ore costituisce un requisito necessario per l'indennità, ma non sostituisce gli ulteriori presupposti relativi alla natura del servizio.
art. 8, comma 2, d.P.R. n. 170/2007
al personale che, per esigenze eccezionali dell'Amministrazione, effettua un orario settimanale articolato a giorni alterni, l'indennità per servizi esterni "in misura doppia", con il limite ... di 30 indennità per ciascun dipendente, nell'arco del mese
La disposizione disciplina l'indennità in misura doppia per il personale che effettua, per esigenze eccezionali, un orario settimanale articolato a giorni alterni, entro il limite mensile previsto.
art. 74 c.p.a.
Consente al giudice, in presenza dei presupposti, di definire la controversia con sentenza in forma semplificata mediante richiamo a precedenti conformi.
Massime di principio
- Nel ricorso collettivo ciascun ricorrente deve allegare in modo specifico tutti gli elementi fattuali e documentali necessari a verificare la propria legittimazione, il proprio interesse, l'omogeneità della posizione rispetto agli altri ricorrenti e la fondatezza della domanda; l'omessa individualizzazione delle posizioni rende il ricorso inammissibile.
- L'attenuazione del principio dispositivo nel processo amministrativo non elimina l'onere dei ricorrenti di allegare con precisione i fatti costitutivi della pretesa e di fornire gli elementi necessari per il loro concreto accertamento.
- L'indennità per servizi esterni destinata al personale di polizia penitenziaria ha natura ristorativa e spetta soltanto quando il servizio comporti il particolare disagio e i rischi aggiuntivi propri dell'attività svolta all'esterno della struttura carceraria; non è sufficiente che il servizio si svolga fuori dai locali dell'ufficio, ma all'interno della cinta muraria dell'istituto.
- Lo svolgimento del servizio nella fascia compresa tra la recinzione e il muro di cinta di un istituto penitenziario resta interno alla struttura carceraria e non dà titolo, per ciò solo, all'indennità per servizi esterni.
- La durata minima di tre ore del servizio esterno è un requisito necessario, ma non sufficiente: devono ricorrere anche la natura effettivamente esterna del servizio e gli ulteriori presupposti previsti dalla disciplina applicabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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