Sentenza del 26/10/2015 n. 22033 - Comm. Trib. Prov. Roma
Imposte sul reddito - IRPEF - Fondo pensioni - Liquidazione coatta - Somme riconosciute in forma di capitale - Trattamento fiscale - Assimilazione ai redditi di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa somma è stata qualificata come assimilabile ai redditi di lavoro. Trattandosi di somme erogate nel 2006, l'imponibile doveva essere determinato sottraendo i contributi rimasti a carico del lavoratore entro il limite del 4% e applicando il criterio di computo dell'87,50% dell'importo rilevante ai fini fiscali. La pretesa fiscale è stata quindi riconosciuta come dovuta solo secondo tali criteri di corretta determinazione dell'imponibile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il trattamento fiscale della somma liquidata in forma di capitale agli iscritti nell'ambito della previdenza complementare, dopo la liquidazione coatta del Fondo Pensioni. La liquidazione non era dipesa da una scelta volontaria degli iscritti, ma era stata resa necessaria dal disavanzo tecnico-attuariale del Fondo e dall'impossibilità sopravvenuta di perseguire lo scopo previdenziale originario. Si è quindi discusso se la somma dovesse essere trattata come reddito di lavoro e quale fosse la relativa base imponibile.
Norme richiamate
Art. 17, comma 2, TUIR 917/1986
Richiamato per il regime fiscale applicabile alle somme percepite in forma di capitale, riconducibili a redditi derivanti da rapporti di lavoro o assimilati.
Art. 48, comma 2, TUIR 917/1986
Utilizzato per individuare la rilevanza reddituale delle somme corrisposte nell'ambito del rapporto previdenziale e per determinare la base imponibile.
Art. 48-bis, lettera d), TUIR 917/1986
Richiamato ai fini della determinazione fiscale delle prestazioni in capitale derivanti dalla previdenza complementare, con applicazione della riduzione all'87,50% e della deduzione dei contributi rimasti a carico del lavoratore entro il limite previsto.
Cassazione n. 13274/2005
Precedente giurisprudenziale richiamato a sostegno della qualificazione delle somme previdenziali in capitale come redditi assimilati a quelli di lavoro e dei relativi criteri di tassazione.
Massime di principio
- Quando una prestazione previdenziale viene liquidata in capitale per la liquidazione coatta del fondo e non per una scelta volontaria dell'iscritto, la somma può essere trattata fiscalmente come reddito assimilato a quello di lavoro.
- La causa coattiva della liquidazione non elimina l'imponibilità della prestazione, ma incide sulla sua corretta qualificazione e sui criteri di determinazione della base imponibile.
- Per le somme soggette al regime fiscale applicabile nel 2006, occorre verificare la deduzione dei contributi rimasti a carico del lavoratore, entro il limite del 4%, e l'applicazione del coefficiente dell'87,50%.
- Il trattamento fiscale deve essere individuato in base alla disciplina vigente nell'anno di erogazione e alla natura effettiva della prestazione, non solo in base alla forma con cui la somma è stata liquidata.
- In casi analoghi è necessario distinguere tra contributi già fiscalmente esclusi, quote effettivamente imponibili e modalità di erogazione, verificando anche la giurisprudenza applicabile al periodo interessato.
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