Cassazione Penale, Sentenza n. 21430/2023 del 18/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con unico motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 157, 159 e 160 c.p. e del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. 'rinvio Covid'). Il ricorrente deduceva che i reati si erano prescritti il 2 novembre 2021 e che, al momento della pronuncia impugnata (10/02/2022), la prescrizione era già maturata. Sosteneva inoltre che l'unico periodo potenzialmente sospensivo (rinvio dall'udienza del 26/05/2020 al 17/02/2021) poteva determinare sospensione solo dal 26/05/2020 al 30/06/2020 (35 giorni) e richiamava la pronuncia della Corte costituzionale n. 140/2021 che ha dichiarato l'illegittimità della disciplina che estendeva la sospensione oltre il 30/06/2020.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Ha escluso l'applicabilità della sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, del decreto-legge n. 18/2020 perché nel procedimento non risultava fissata alcuna udienza tra il 9/3/2020 e l'11/5/2020 né decorrenza di termini processuali in quel periodo (principio già affermato dalle Sezioni unite). Ha inoltre escluso ogni effetto utile del comma 9 dell'art. 83, poiché la Corte costituzionale, con sent. n. 140/2021, ne ha dichiarato l'illegittimità con efficacia ex tunc. Applicando l'art. 157 c.p. la Corte ha fissato il termine prescrizionale in 6 anni (per i reati contestati), considerato che atti interruttivi potevano aumentare il termine fino a un quarto ai sensi dell'art. 161, secondo comma, portando il termine massimo a 7 anni e 6 mesi. Poiché i reati erano stati commessi il 2/05/2014, si è concluso che la prescrizione si è perfezionata il 2/11/2021, prima della sentenza impugnata; perciò la sentenza della Corte d'appello è stata annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620, co. 1, lett. a) c.p.p. perché i reati si sono estinti per prescrizione.
Norme richiamate
art. 494 cod. pen.
individua il reato contestato; ai fini della prescrizione il reato è punito con la reclusione fino a un anno e concorre alla determinazione del termine prescrizionale.
art. 642 cod. pen.
individua il reato contestato: truffa a danni di un'assicurazione; ai fini del calcolo della prescrizione rileva il parametro sanzionatorio (reato punito con reclusione da 1 a 5 anni).
art. 157 cod. pen.
stabilisce i termini di prescrizione in relazione alla pena massima ed è stato utilizzato per fissare il termine base di 6 anni per i reati ascritti.
art. 161 cod. pen.
prevede che l'interruzione della prescrizione non può comportare un aumento superiore a un quarto del tempo necessario a prescrivere; applicato per calcolare l'aumento massimo a 7 anni e 6 mesi.
art. 160 cod. pen.
richiamato in connessione all'art. 161 per la disciplina degli effetti dell'interruzione della prescrizione.
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
comma 4: sospensione della prescrizione per 64 giorni per procedimenti con udienza fissata tra il 9/3/2020 e l'11/5/2020 o con decorrenza di termini in quel periodo (applicazione limitata ai casi concreti). comma 9: prevedeva sospensione per i procedimenti rinviati ai sensi del comma 7 lett. g) oltre il 30/6/2020, ma è stato dichiarato incostituzionale con efficacia ex tunc dalla Corte costituzionale (sent. n. 140/2021) e quindi non utilizzabile.
legge 24 aprile 2020, n. 27
atto di conversione del d.l. 18/2020; richiamato per inquadrare la normativa emergenziale sulla sospensione dei termini processuali.
Corte cost., sent. n. 140 del 2021
pronuncia di illegittimità costituzionale
ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 83, comma 9, D.L. 18/2020 nella parte indicata, con efficacia ex tunc, escludendo quindi gli effetti sospensivi previsti da quella disposizione.
Sezioni Unite Cassazione, sent. n. 5292 del 26/11/2020
interpretazione art. 83, comma 4
hanno chiarito che la sospensione di 64 giorni prevista dal comma 4 opera solo per i procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo 9/3/2020-11/5/2020 o per i quali nei medesimi giorni decorresse un termine processuale; non può essere applicata in modo generalizzato a tutti i procedimenti pendenti.
art. 620 cod. proc. pen.
norma che consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio quando il reato sia estinto per prescrizione; sulla base di tale disposizione la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio.
Massime di principio
- Per calcolare la prescrizione occorre partire dalla data del fatto e dal termine base previsto dall'art. 157 c.p. in relazione alla pena edittale del reato contestato.
- Gli atti interruttivi possono aumentare il termine prescrizionale, ma l'aumento non può eccedere un quarto del tempo necessario a prescrivere (art. 161, comma 2); tale limite va sempre verificato nel conteggio.
- Le sospensioni previste dal decreto-legge n. 18/2020 vanno applicate con attenzione: il comma 4 opera solo se vi era udienza fissata o decorrenza di termine nel periodo 9/3/2020-11/5/2020; il comma 9, se è stato dichiarato incostituzionale nel caso concreto (come con sent. Corte cost. n. 140/2021), non produce effetti nemmeno retroattivi utili al calcolo della prescrizione.
- Se la prescrizione si è nel frattempo perfezionata, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p. perché il reato si è estinto.
- Nelle vicende connessse a misure emergenziali (es. COVID) è necessario verificare sia le pronunce delle Sezioni Unite sia le sentenze della Corte costituzionale per stabilire quali previsioni temporanee siano ancora applicabili.
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