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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21430/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con unico motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 157, 159 e 160 c.p. e del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. 'rinvio Covid'). Il ricorrente deduceva che i reati si erano prescritti il 2 novembre 2021 e che, al momento della pronuncia impugnata (10/02/2022), la prescrizione era già maturata. Sosteneva inoltre che l'unico periodo potenzialmente sospensivo (rinvio dall'udienza del 26/05/2020 al 17/02/2021) poteva determinare sospensione solo dal 26/05/2020 al 30/06/2020 (35 giorni) e richiamava la pronuncia della Corte costituzionale n. 140/2021 che ha dichiarato l'illegittimità della disciplina che estendeva la sospensione oltre il 30/06/2020.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Ha escluso l'applicabilità della sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, del decreto-legge n. 18/2020 perché nel procedimento non risultava fissata alcuna udienza tra il 9/3/2020 e l'11/5/2020 né decorrenza di termini processuali in quel periodo (principio già affermato dalle Sezioni unite). Ha inoltre escluso ogni effetto utile del comma 9 dell'art. 83, poiché la Corte costituzionale, con sent. n. 140/2021, ne ha dichiarato l'illegittimità con efficacia ex tunc. Applicando l'art. 157 c.p. la Corte ha fissato il termine prescrizionale in 6 anni (per i reati contestati), considerato che atti interruttivi potevano aumentare il termine fino a un quarto ai sensi dell'art. 161, secondo comma, portando il termine massimo a 7 anni e 6 mesi. Poiché i reati erano stati commessi il 2/05/2014, si è concluso che la prescrizione si è perfezionata il 2/11/2021, prima della sentenza impugnata; perciò la sentenza della Corte d'appello è stata annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620, co. 1, lett. a) c.p.p. perché i reati si sono estinti per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 494 cod. pen.

    individua il reato contestato; ai fini della prescrizione il reato è punito con la reclusione fino a un anno e concorre alla determinazione del termine prescrizionale.

  • art. 642 cod. pen.

    individua il reato contestato: truffa a danni di un'assicurazione; ai fini del calcolo della prescrizione rileva il parametro sanzionatorio (reato punito con reclusione da 1 a 5 anni).

  • art. 157 cod. pen.

    stabilisce i termini di prescrizione in relazione alla pena massima ed è stato utilizzato per fissare il termine base di 6 anni per i reati ascritti.

  • art. 161 cod. pen.

    prevede che l'interruzione della prescrizione non può comportare un aumento superiore a un quarto del tempo necessario a prescrivere; applicato per calcolare l'aumento massimo a 7 anni e 6 mesi.

  • art. 160 cod. pen.

    richiamato in connessione all'art. 161 per la disciplina degli effetti dell'interruzione della prescrizione.

  • decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

    comma 4: sospensione della prescrizione per 64 giorni per procedimenti con udienza fissata tra il 9/3/2020 e l'11/5/2020 o con decorrenza di termini in quel periodo (applicazione limitata ai casi concreti). comma 9: prevedeva sospensione per i procedimenti rinviati ai sensi del comma 7 lett. g) oltre il 30/6/2020, ma è stato dichiarato incostituzionale con efficacia ex tunc dalla Corte costituzionale (sent. n. 140/2021) e quindi non utilizzabile.

  • legge 24 aprile 2020, n. 27

    atto di conversione del d.l. 18/2020; richiamato per inquadrare la normativa emergenziale sulla sospensione dei termini processuali.

  • Corte cost., sent. n. 140 del 2021

    pronuncia di illegittimità costituzionale

    ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 83, comma 9, D.L. 18/2020 nella parte indicata, con efficacia ex tunc, escludendo quindi gli effetti sospensivi previsti da quella disposizione.

  • Sezioni Unite Cassazione, sent. n. 5292 del 26/11/2020

    interpretazione art. 83, comma 4

    hanno chiarito che la sospensione di 64 giorni prevista dal comma 4 opera solo per i procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo 9/3/2020-11/5/2020 o per i quali nei medesimi giorni decorresse un termine processuale; non può essere applicata in modo generalizzato a tutti i procedimenti pendenti.

  • art. 620 cod. proc. pen.

    norma che consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio quando il reato sia estinto per prescrizione; sulla base di tale disposizione la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio.

Massime di principio

  • Per calcolare la prescrizione occorre partire dalla data del fatto e dal termine base previsto dall'art. 157 c.p. in relazione alla pena edittale del reato contestato.
  • Gli atti interruttivi possono aumentare il termine prescrizionale, ma l'aumento non può eccedere un quarto del tempo necessario a prescrivere (art. 161, comma 2); tale limite va sempre verificato nel conteggio.
  • Le sospensioni previste dal decreto-legge n. 18/2020 vanno applicate con attenzione: il comma 4 opera solo se vi era udienza fissata o decorrenza di termine nel periodo 9/3/2020-11/5/2020; il comma 9, se è stato dichiarato incostituzionale nel caso concreto (come con sent. Corte cost. n. 140/2021), non produce effetti nemmeno retroattivi utili al calcolo della prescrizione.
  • Se la prescrizione si è nel frattempo perfezionata, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p. perché il reato si è estinto.
  • Nelle vicende connessse a misure emergenziali (es. COVID) è necessario verificare sia le pronunce delle Sezioni Unite sia le sentenze della Corte costituzionale per stabilire quali previsioni temporanee siano ancora applicabili.

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