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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32030/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva assolto gli imputati per non punibilita' a causa della particolare tenuita' del fatto (art. 131-bis c.p.), deducendo come unico motivo, ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p., l'omessa citazione per l'udienza di trattazione del processo in appello (mancata notificazione/avviso alla parte civile).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di interesse: il Tribunale di primo grado aveva rigettato la domanda risarcitoria della parte civile (esprimendosi in modo definitivo sul petitum e sul presunto danno risarcibile) e tale statuizione non era stata impugnata, divenendo irrevocabile; pertanto la parte civile non aveva interesse a far proseguire l'impugnazione che riguardava solo la posizione penale degli imputati. Perciò il vizio denunciato (omessa citazione) non poteva produrre utilita' alla ricorrente. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del procedimento, ma non la condanna alla Cassa delle ammende in considerazione dell'astratta fondatezza del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 606, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma richiamata come titolo della doglianza (omessa citazione): la Corte ha valutato il motivo ma lo ha ritenuto privo di efficacia concreta per la parte civile alla luce dell'assenza di interesse.

  • art. 76, cod. proc. pen.

    art. 76, comma 2, cod. proc. pen.

    Principio di immanenza della costituzione di parte civile: la parte civile resta parte del processo in ogni stato e grado salvo revoca o rinuncia; la Corte lo richiamata per distinguere i casi in cui la parte civile puo' impugnare anche se non ha appellato il primo grado.

  • art. 82, cod. proc. pen.

    art. 82, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

    Norma sulla revoca della costituzione di parte civile: la Corte osserva che solo la revoca espressa o tacita nei casi previsti esclude la legittimazione ad agire; tuttavia nel caso concreto la questione non era la revoca ma l'assenza di interesse perché la domanda civile era divenuta irrevocabile.

  • art. 648, cod. proc. pen.

    Richiamata per il principio di irrevocabilita' della sentenza quando non impugnata nei termini: la sentenza di primo grado, per la parte civile, era divenuta irrevocabile rispetto alla domanda risarcitoria.

  • art. 131-bis, cod. pen.

    Norma sulla particolare tenuita' del fatto: motivo per cui la Corte d'appello aveva dichiarato la non punibilita' degli imputati; principio sostanziale applicato in appello ma irrilevante rispetto all'interesse civile della ricorrente, essendo la domanda risarcitoria stata gia' definitivamente rigettata in primo grado.

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    art. 23 comma 8 D.L. 137/2020

    Riferimento procedurale alla definizione del ricorso; la Corte ha proceduto alla valutazione del ricorso secondo la disciplina richiamata.

Massime di principio

  • Se la domanda risarcitoria della parte civile e' stata decisa definitivamente in primo grado e la decisione non e' stata impugnata, la parte civile perde interesse a impugnare successivi provvedimenti penali che riguardano soltanto la posizione degli imputati.
  • L'omessa citazione della parte civile all'udienza d'appello puo' costituire motivo di impugnazione, ma e' utile solo se la parte civile conserva un interesse concreto a vedere riesaminata la sua domanda (ad es. quando la questione civile non sia gia' divenuta irrevocabile).
  • Il principio di immanenza della costituzione di parte civile consente alla vittima di partecipare a tutte le fasi del processo, ma non elimina l'obbligo di tempestivita' delle impugnazioni: la mancata impugnazione di una statuizione civile favorevole o sfavorevole puo' rendere inefficace ogni azione successiva.
  • Quando il pubblico ministero impugna l'assoluzione di primo grado, il ruolo dell'appello del P.M. puo' impedire la formazione del giudicato e quindi mantenere l'interesse della parte civile ad agire; viceversa se la decisione civile e' gia' irrevocabile l'esito penale successivo non ne riapre automaticamente la possibilita'.
  • Prassi consigliata per la parte civile: impugnare tempestivamente ogni decisione sfavorevole sul risarcimento o, perlomeno, manifestare chiaramente la volonta' di non rinunciare all'impugnazione; curare la notifica e la presenza alle udienze d'appello per non perdere titoli processuali.

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