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Sentenza

Sentenza del 19/01/2017 n. 356 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IRAP - libero professionista - autonoma organizzazione - amministratore di società - prestazione esclusiva - non rileva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava l'assoggettamento all'IRAP, sostenendo l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione. In particolare, aveva svolto per un periodo la funzione di amministratore di una società e, per un periodo più lungo, aveva prestato esclusivamente la propria attività professionale in favore della stessa società. La questione era se tale rapporto esclusivo e il precedente incarico di amministratore dimostrassero l'esistenza di un'organizzazione autonoma rilevante ai fini IRAP.

La decisione

La sentenza ha ritenuto che lo svolgimento dell'attività professionale in favore di un unico soggetto non abbia, di per sé, uno specifico significato probatorio circa l'esistenza di un'autonoma organizzazione. Neppure il breve periodo in cui il professionista aveva ricoperto l'incarico di amministratore della società è stato considerato sufficiente a dimostrare che l'attività professionale fosse organizzata autonomamente. Pertanto, in assenza di ulteriori elementi qualificanti, è stata esclusa la debenza dell'IRAP.

Norme richiamate

  • IRAP e requisito dell'autonoma organizzazione

    L'IRAP dovuta dal professionista presuppone lo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata. La mera prestazione professionale in favore di un solo committente, anche se società, non dimostra automaticamente tale requisito.

Massime di principio

  • La presenza di un unico cliente o committente non prova, da sola, l'esistenza di un'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
  • Per valutare l'autonoma organizzazione occorre considerare elementi concreti, come personale dipendente o collaboratori non marginali, beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e l'impiego di una struttura organizzativa propria.
  • Il fatto che il professionista abbia ricoperto anche un incarico societario, soprattutto per un periodo breve e distinto dall'attività professionale, non è sufficiente da solo a rendere imponibile l'attività ai fini IRAP.
  • La prestazione esclusiva in favore di una società non equivale automaticamente a un'attività organizzata dalla società o dal professionista: devono essere individuati specifici fattori organizzativi riferibili al contribuente.
  • L'eventuale assoggettamento all'IRAP deve essere valutato sulla concreta struttura dell'attività professionale e non sulla sola natura del cliente, sulla sua unicità o sulla temporanea qualità di amministratore.

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