Cassazione Penale, Sentenza n. 7348/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 17/05/2023 con cui il GIP di Avellino ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in relazione alla richiesta di proroga delle indagini preliminari per i reati di falso in bilancio e truffa aggravata. La Procura Europea ha censurato violazioni degli artt. 8, 9, 12, 16, 22 e 406 c.p.p. e la presunta abnormità funzionale del provvedimento: l'ordinanza sarebbe stata emessa dopo la scadenza del termine per la proroga (art. 406), determinando la stasi del procedimento e l'impossibilità di chiedere una nuova proroga; inoltre il GIP avrebbe erroneamente dichiarato incompetente senza accertare il luogo di consumazione (dovendo applicare la regola suppletiva di cui all'art. 9 c.p.p. in relazione a fatti parzialmente consumati in Avellino) e avrebbe omesso di indicare il giudice ritenuto competente ai sensi dell'art. 22 c.p.p., nonché avrebbe omesso di fissare l'udienza camerale prevista dall'art. 406, comma 5.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui l'ordinanza sul rinnovo/proroga delle indagini preliminari non è impugnabile in Cassazione. Ha ritenuto che la dichiarazione di incompetenza territoriale del GIP non sia atto abnorme: strutturalmente ammissibile ai sensi dell'art. 22 c.p.p. e, sul piano funzionale, non determini una irreversibile stasi del procedimento poiché la Procura Europea, avendo competenza nazionale, può riproporre la richiesta al giudice territorialmente competente; l'eventuale conflitto di competenza è risolvibile successivamente e rimettibile alla Cassazione. Ha inoltre affermato che l'art. 22, comma 1, non obbliga il giudice a indicare il diverso giudice competente al momento della restituzione degli atti. Pur rilevando la violazione dell'obbligo di fissare l'udienza camerale ai sensi dell'art. 406 c.p.p., la Corte ha ritenuto che tale omissione non trasforma l'atto in abnorme né rende ammissibile il ricorso per cassazione contro l'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
art. 8 cod. proc. pen.
Riferimento alla norma sulla determinazione della competenza per il luogo di consumazione: la Corte ricorda che, in presenza di incertezza sulla sede del reato, possono operare regole suppletive, ma nel caso concreto la declaratoria di incompetenza del GIP non è stata considerata abnorme.
art. 9 cod. proc. pen.
Norma suppletiva per l'individuazione della competenza territoriale; la ricorrente invocava la sua applicazione (perché parte del fatto più grave sarebbe avvenuto in Avellino), ma la Corte non ha ritenuto la mancata applicazione idonea a qualificare l'atto come abnorme.
art. 12 cod. proc. pen.
Norma richiamata tra le disposizioni sulla competenza; la pronuncia non ritiene che la declaratoria di incompetenza violi i principi di ripartizione della competenza così come delineati dalle norme citate.
art. 16 cod. proc. pen.
Norma richiamata in tema di competenza; la Corte non ha ritenuto che la dichiarazione del GIP costituisca atto strutturalmente estraneo al sistema delle norme sulla competenza.
art. 22 cod. proc. pen.
Prevede la restituzione degli atti al Pubblico Ministero quando il giudice si dichiari incompetente: la Corte osserva che il comma 1 impone la restituzione senza obbligo di individuare il giudice competente, pertanto l'omissione di tale indicazione non costituisce violazione.
art. 406 cod. proc. pen.
art. 406 cod. proc. pen., comma 5
Regola la procedura per la proroga delle indagini e l'obbligo di udienza camerale se la richiesta non è accoglibile: la Corte ha rilevato la violazione dell'obbligo di fissare l'udienza, ma ha ritenuto che l'omissione non configuri abnormità dell'ordinanza e non renda il provvedimento impugnabile in Cassazione.
art. 640-bis cod. pen.
Norma penale (truffa aggravata) richiamata in relazione alla rilevanza della sede di consumazione di parti del reato; la Corte ha valutato che le questioni di delimitazione territoriale non trasformano la declaratoria di incompetenza in atto abnorme.
art. 111 Cost.
Richiamato il principio della ragionevole durata del processo: la Corte segnala che l'abnormità funzionale è quella che produce una stasi irreversibile del processo, situazione che non è stata ravvisata nel caso concreto.
Massime di principio
- L'ordinanza del GIP che decide sulla proroga del termine per le indagini preliminari non è impugnabile in Cassazione: va valutata la possibilità di rimedi ordinari e la riproposizione dell'istanza al giudice competente.
- La dichiarazione di incompetenza territoriale del GIP, con restituzione degli atti al Pubblico Ministero (art. 22 c.p.p.), non costituisce di per sé atto abnorme: il PM nazionale (es. Procura Europea) può ripresentare la richiesta al giudice territorialmente competente.
- L'omissione da parte del GIP di indicare il giudice ritenuto competente ai sensi dell'art. 22, comma 1, non è sanzionata dalla norma e non costituisce automaticamente vizio idoneo ad annullare il provvedimento.
- La mancata fissazione dell'udienza camerale ai sensi dell'art. 406 c.p.p. è una violazione formale, ma non necessariamente configura abnormità funzionale del provvedimento se non determina una stasi irreversibile del processo.
- In presenza di incertezze sul luogo di consumazione del reato, il PM deve valutare la regola suppletiva (art. 9 c.p.p.) e, se necessario, proporre tempestivamente la nuova istanza di proroga al giudice territorialmente competente.
- Se dalla declaratoria di incompetenza deriva un conflitto di competenza effettivo, la questione può essere sollevata e rimessa alla cognizione della Corte di Cassazione per la sua risoluzione.
- Quando la Procura ha competenza nazionale (es. Procura Europea), la restituzione degli atti al PM non impedisce il prosieguo delle indagini: rimane la possibilità di chiedere nuovamente la proroga al giudice competente.
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