Cassazione Penale, Sentenza n. 51623/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione della Corte d'appello che aveva quantificato la pena complessiva. Ha chiesto l'applicazione dell'art. 20-bis cod. pen. (introdotto dal d.lgs. 150/2022) che consente la sostituzione delle pene detentive brevi con pene alternative (es. lavoro di pubblica utilità, semilibertà). Sostenendo che la nuova normativa è più favorevole (ius superveniens), ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata o comunque l'applicazione della disciplina nuova in sede di legittimità; ha inoltre dichiarato il proprio consenso preventivo all'applicazione delle pene sostitutive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 95 d.lgs. 150/2022, la possibilità di ottenere la sostituzione della pena mediante il procedimento previsto compete al giudice dell'esecuzione quando la vicenda non era già pendente innanzi alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore del decreto (30/12/2022). Dalla giurisprudenza richiamata risulta che la pronuncia della Corte d'appello determina la pendenza del giudizio innanzi alla Corte di cassazione soltanto se, alla data del 30/12/2022, il procedimento risultava effettivamente pendente in Cassazione. Nel caso di specie la sentenza d'appello è stata pronunciata il 07/10/2022 e pertanto l'istanza di applicazione delle pene sostitutive deve essere proposta al giudice dell'esecuzione entro trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza; la Corte non poteva pertanto accogliere il ricorso. Il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 95, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
«il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza»
Disposizione transitoria che consente l'applicazione della nuova disciplina sulle pene sostitutive solo se il procedimento risultava pendente innanzi alla Corte di cassazione alla data del 30/12/2022; in caso contrario l'istanza va proposta al giudice dell'esecuzione entro 30 giorni dall'irrevocabilità.
art. 20-bis, cod. pen. (introdotto dal d.lgs. 150/2022)
Introduce pene sostitutive delle pene detentive brevi; la Corte ne riconosce la natura sostanziale e favorevole rispetto alla disciplina previgente, idonea a beneficiare i procedimenti ancora pendenti secondo l'art. 2, comma 4, cod. pen.
art. 2, quarto comma, cod. pen.
Principio che consente l'applicazione della legge penale più favorevole ai procedimenti non ancora definiti con sentenza irrevocabile.
capo III legge 24 novembre 1981, n. 689
Contiene le pene sostitutive richiamate dall'art. 95; l'istanza per l'applicazione va proposta al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p. se ricorrono i presupposti di pendenza richiesti.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 11397/1995; Sez. U, n. 47008/2009; Sez. 5, n. 37022/2023; Sez. 6, n. 34091/2023)
Precedenti che chiariscono la natura sostanziale delle sanzioni sostitutive e il criterio per valutare la pendenza del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della nuova norma; stabiliscono che quando la sentenza d'appello è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore, l'istanza non va proposta in sede di legittimità ma al giudice dell'esecuzione.
art. 666 cod. proc. pen.
Norma procedurale che individua il giudice competente per le istanze di esecuzione (giudice dell'esecuzione), cui va proposta l'istanza di sostituzione delle pene sostitutive secondo l'art. 95 d.lgs. 150/2022.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (richiamato nel dispositivo)
Riferimento procedurale alle pronunce della Corte di cassazione che non possono, secondo la Corte, essere utilizzate per sostituire la via ordinaria prevista dall'art. 95 per l'applicazione delle pene sostitutive, evitandosi così disparità di trattamento.
Massime di principio
- La nuova disciplina sulle pene sostitutive (art. 20-bis cod. pen.) è di natura sostanziale e, se più favorevole, può applicarsi ai procedimenti ancora non definiti con sentenza irrevocabile secondo l'art. 2, comma 4, cod. pen.
- L'applicazione transitoria prevista dall'art. 95 d.lgs. 150/2022 è possibile solo se il procedimento era pendente innanzi alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore del decreto (30/12/2022).
- Se la sentenza di merito (es. Corte d'appello) è stata pronunciata prima del 30/12/2022 e non risultava già pendente in Cassazione alla predetta data, l'istanza per l'applicazione delle pene sostitutive deve essere proposta al giudice dell'esecuzione, entro 30 giorni dall'irrevocabilità della sentenza.
- La semplice presentazione del ricorso in Cassazione dopo l'entrata in vigore della norma non muta la competenza: è decisiva la pendenza effettiva del procedimento in Cassazione alla data del 30/12/2022.
- Il consenso del condannato all'applicazione delle pene sostitutive non sostituisce né abbrevia i termini procedurali né modifica la regola di competenza; è quindi necessario rispettare le vie procedurali previste (giudice dell'esecuzione quando dovuto).
- In situazioni analoghe verificare tempestivamente le date rilevanti (data della sentenza di merito, data di eventuale deposito del ricorso in Cassazione, data di entrata in vigore della norma) e, se necessario, proporre l'istanza al giudice dell'esecuzione entro i termini stabiliti.
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