Sentenza n. 497/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza, alla sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore - sezione Lavoro il 13.12.2024 n. 1757/2024 nel procedimento contrassegnato con RG. n. 4132/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per complessivi 1.500 euro. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 17 dicembre 2024; era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, l’Amministrazione non aveva dimostrato di avere attribuito il beneficio. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Ha inoltre chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era stato regolarmente notificato, era passato in giudicato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Poiché il Ministero non aveva fornito la prova dell’avvenuto riconoscimento della Carta elettronica del docente, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di attribuire il beneficio per tutti gli anni scolastici indicati, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di compiere tutti gli atti necessari, inclusi gli eventuali atti contabili e di bilancio, entro ulteriori 90 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il TAR ha precisato che l’esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la richiesta di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora può essere negata quando ricorrano ragioni ostative, e il Collegio ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificassero, nel caso concreto, la mancata applicazione della sanzione. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice, anche su richiesta di parte, di imporre una penalità di mora, salvo che ciò sia manifestamente iniquo o ricorrano altre ragioni ostative.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione prima di poter procedere all’esecuzione coattiva nei suoi confronti.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- In presenza di una sentenza ineseguita e dell’inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adozione degli atti necessari entro un termine assegnato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- L’esaurimento dei fondi stanziati o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie, comprese quelle contabili e di bilancio, per rendere possibile l’adempimento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma la sua concreta irrogazione richiede una valutazione discrezionale delle ragioni ostative connesse, tra l’altro, a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.
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