Cassazione Penale, Sentenza n. 2040/2022 del 18/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma in appello delle condanne per: (i) partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416 bis c.p.); (ii) intestazione fittizia/uso di prestanome relativo al bar "Vecchia Milano" (art. 12-quinquies legge n. 356/1992, oggi art. 512-bis c.p.); e (iii) l'aggravante per agevolazione mafiosa (art. 7 legge n. 203/1991). Le censure principali erano: omissione di acquisizione di una trascrizione peritale decisiva (captazione 28.11.2012, con possibile travisamento della frase "è suo figlio"); insufficiente tenuta probatoria e motivazionale della sentenza di merito sulla esistenza/operatività della cosca e sulla materialità della partecipazione di Barbaro Francesco (basata su elementi parentali, su una dote risalente al 2007 e su una conversazione equivoca); profili tecnici sul carattere istantaneo del reato di intestazione fittizia e sulla prova del dolo e della finalità elusiva (Greco ha inoltre dedotto la propria posizione di extraneus/coartazione e chiesto le attenuanti generiche).
La decisione
Decisione mista della Corte di Cassazione. Per Barbaro Francesco: la Corte ha ritenuto fondati alcuni motivi e ha annullato con rinvio la condanna per il reato di associazione mafiosa (art. 416 bis) perché la motivazione di merito era viziata — in particolare il diniego di acquisizione della perizia trascrittiva della captazione del 28.11.2012 è stato considerato erroneo e tale da poter incidere sul significato probatorio fondamentale attribuito alla conversazione. Di conseguenza è stata altresì annullata con rinvio la qualificazione aggravante ex art. 7 legge n. 203/1991 in relazione ad alcune contestazioni. Quanto ai reati di intestazione fittizia (art. 12-quinquies / attuale art. 512-bis): la Corte ha confermato la condanna relativa al capo 2 (acquisto del 16.07.2013) riconoscendo l'effettiva disponibilità dei Barbaro sul bene e la finalità elusiva; ha invece annullato con rinvio la condanna relativa al capo 3 (retrocessione del 04.04.2014) perché non è stata adeguatamente dimostrata la consapevolezza o la simulazione necessaria per integrare il reato in quella fase. Per Greco Raffaele: la Cassazione ha rigettato il ricorso sui capi 2 e 3 (confermate le responsabilità per le intestazioni fittizie), ma ha accolto il motivo relativo all'aggravante ex art. 7 legge n. 203/1991 annullandola con rinvio per carenze motivazionali correlate alla prova dell'esistenza/operatività della cosca agevolata. Nel complesso la Corte ha disposto rinvii per nuovi giudizi limitatamente alle parti annullate; le conferme di alcune condanne restano operative.
Norme richiamate
art. 416 bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
La Corte chiarisce che l'affiliazione o il possesso di una "dote" non sono di per sé sufficienti: occorre provare lo stabile inserimento nella struttura associativa e la messa a disposizione materiale e attuale del soggetto per il perseguimento dei fini del sodalizio; la titolarità di una dote deve essere storicizzata e correlata all'operatività concreta della cosca nel tempo e nello spazio contestati.
art. 12-quinquies legge n. 356/1992 (ora art. 512-bis cod. pen.) (intestazione fittizia / interposizione)
Il reato è istantaneo e richiede la prova che al momento dell'atto sia intervenuta l'attribuzione apparente dei beni per eludere misure di prevenzione; la Corte conferma che la gestione materiale del bene può essere indizio della reale disponibilità ma non è il solo elemento decisivo: è necessario valutare la convergenza di prove (pagamenti, disponibilità di liquidità, comportamenti) per accertare l'interposizione fittizia e la finalità elusiva.
art. 7 legge n. 203/1991 (aggravante per finalità di agevolazione mafiosa)
L'aggravante richiede la prova che la condotta sia stata diretta ad agevolare la cosca (non solo persone singole). La Corte ha ritenuto che, ove la sussistenza e l'operatività della cosca non siano adeguatamente provate nel periodo contestato, l'aggravante non possa essere confermata.
art. 603 cod. proc. pen. (acquisizione di prova sopravvenuta)
L'acquisizione di prova sopravvenuta è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, ma quando la prova sopravvenuta può mutare significativamente il significato di una prova determinante (qui la trascrizione peritale rispetto al brogliaccio P.G.), il giudice di merito deve valutare seriamente l'acquisizione o, in alternativa, l'ascolto diretto del file audio; il rifiuto ingiustificato può determinare vizio di motivazione e annullamento.
art. 192 cod. proc. pen. (valutazione degli indizi)
La Corte ricorda che gli indizi devono concorrere a formare un quadro unitario, coerente e privo di alternative logicamente equivalenti; non è sufficiente una pluralità di elementi deboli o meramente sociocomportamentali privi di univoca valenza probatoria.
art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)
Rilevato in prospetto dalle difese (Greco), la Corte osserva che il diniego delle generiche e la quantificazione della pena devono essere motivati: qui la questione è stata in massima parte assorbita o non decisiva nella decisione di annullamento parziale.
art. 26 D.Lgs. n. 159/2011 (presunzione di interposizione a favore di familiari)
La Corte ribadisce che l'intestazione a familiari non esclude di per sé la fattispecie di intestazione fittizia: la presunzione può essere superata ma non impedisce, di regola, l'accertamento della simulazione se sussistono indizi della reale disponibilità.
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
Utilizzato per valutare la concorso nelle operazioni di intestazione: la Corte ha confermato che il ruolo attivo e ripetuto nelle trattative e nella gestione costituisce elemento per l'attribuzione di responsabilità concorrente.
Sez. U n. 36958/2021 (giurisprudenza di legittimità citata)
Le Sezioni Unite sono richiamate per i criteri di prova della partecipazione mafiosa: l'affiliazione rituale può essere grave indizio solo se inserita in un quadro che dimostri la serietà ed effettività del vincolo e la messa a disposizione permanente dell'affiliato.
Massime di principio
- Se una conversazione intercettata è elemento decisivo per la responsabilità, il giudice deve valutare e se necessario acquisire la trascrizione peritale o l'audio originale; il rifiuto ingiustificato può invalidare la motivazione.
- Il possesso di una "dote" mafiosa o la parentela con soggetti mafiosi non bastano da soli a provare la partecipazione attiva: serve la prova della messa a disposizione stabile e attuale dell'individuo per l'organizzazione.
- Il reato di intestazione fittizia (art. 12-quinquies / art. 512-bis) è istantaneo: va provato che al momento dell'atto vi fosse la volontà e la disponibilità fittizia del bene per eludere misure; elementi successivi possono essere rilevanti ma non sostituire la prova originaria.
- L'aggravante per agevolazione mafiosa richiede prova specifica che l'azione abbia avuto natura e finalità tali da favorire la consorteria, non semplicemente il singolo soggetto; la sua applicazione è condizionata da una solida prova dell'operatività della cosca.
- La gestione materiale di un bene intestato a un prestanome è un elemento indiziario importante ma va integrato da altri riscontri (pagamenti, disponibilità di fondi, ruoli nelle trattative) per dimostrare la reale titolarità e finalità elusiva.
- In fase di impugnazione per cassazione non sono ammesse riletture acritiche del compendio probatorio: tuttavia errori sostanziali di acquisizione prove o vizi logico-motivazionali gravi possono legittimare l'annullamento e il rinvio.
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