Sentenza del 20/02/2015 n. 3417 - Corte di Cassazione
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA - Configurabilità - Condizioni - Questione assorbita in altre statuizioni della sentenza - Omessa pronuncia - Esclusione - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di una cartella di pagamento IRPEF relativa all'anno 1990. Il contribuente aveva ottenuto l'annullamento della cartella poiché i giudici di merito avevano ritenuto inesistente la notificazione eseguita tramite raccomandata con avviso di ricevimento, in assenza di una relata di notifica, e avevano inoltre considerato nullo l'atto per la mancata indicazione del responsabile del procedimento. Equitalia ha contestato tali conclusioni, sostenendo che l'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 consente la notificazione diretta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di relata, e che la mancata indicazione del responsabile del procedimento non comportava la nullità delle cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1 giugno 2008. Ha inoltre denunciato omessa pronuncia sulla sanatoria della notificazione e sul difetto di sottoscrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso. Ha stabilito che la notificazione della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento è validamente eseguita anche senza relata di notifica, poiché l'avviso di ricevimento documenta la consegna e l'identità del destinatario. Ha inoltre affermato che la mancata indicazione del responsabile del procedimento non determina la nullità delle cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1 giugno 2008. Il secondo motivo, relativo alla sanatoria della notificazione, è stato dichiarato assorbito. Il quarto motivo, relativo all'omessa pronuncia sul difetto di sottoscrizione, è stato respinto, perché la questione risultava implicitamente assorbita dalla decisione complessiva sull'appello. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 26
La notificazione può essere eseguita "anche mediante invio" diretto dell'atto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tale modalità non è necessaria una separata relata di notifica; l'avviso di ricevimento prova la consegna e l'individuazione del destinatario.
Codice di procedura civile, artt. 148 e 149
Le regole generali sulla relata e sulla notificazione a mezzo posta non impediscono l'applicazione della disciplina speciale dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 per la notificazione diretta delle cartelle di pagamento.
Codice civile, art. 2700
L'avviso di ricevimento, quale atto pubblico formato dall'ufficiale postale, fa fede fino a querela di falso delle dichiarazioni e attività attestate in esso.
Legge n. 212/2000, art. 7
L'indicazione del responsabile del procedimento è funzionale alla trasparenza, all'informazione del cittadino e alla tutela del diritto di difesa, ma la sua omissione produce gli effetti previsti dalla disciplina applicabile ratione temporis.
D.L. n. 248/2007, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla Legge n. 31/2008
Le disposizioni sull'indicazione dei responsabili dei procedimenti si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008; la mancata indicazione per i ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità.
Per le cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1 giugno 2008, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non determina la nullità della cartella.
Codice di procedura civile, art. 112
Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice omette completamente di decidere su una domanda ritualmente proposta che richieda accoglimento o rigetto; non ricorre quando la questione è stata implicitamente assorbita da altre statuizioni.
Codice di procedura civile, art. 156, comma 3
La nullità di un atto può essere sanata se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo cui era destinato, ma nella fattispecie la relativa questione è stata dichiarata assorbita.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento può essere validamente notificata direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza relata di notifica separata, purché l'avviso documenti la consegna al destinatario.
- La mancanza della relata non rende automaticamente inesistente la notificazione quando si applica la modalità speciale prevista per le cartelle dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973.
- L'omessa indicazione del responsabile del procedimento va valutata in base alla data di consegna del ruolo: per i ruoli anteriori al 1 giugno 2008 non determina, di regola, la nullità della cartella.
- L'omessa pronuncia non è configurabile quando la questione è stata implicitamente assorbita dalla decisione su un motivo principale; in tal caso occorre riproporla con una specifica censura nella fase successiva.
- La cassazione con rinvio non attribuisce definitivamente la ragione alla parte ricorrente sull'intera controversia: il giudice del rinvio deve riesaminare la causa applicando i principi indicati dalla Corte.
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