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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20314/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una associazione italiana operante nel settore della sclerosi multipla ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione. In quella ordinanza, che aveva accolto il ricorso della contribuente limitatamente al primo motivo e aveva cassato con rinvio la sentenza della CTR Emilia-Romagna, nel dispositivo e nella motivazione era indicata per errore la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia quale giudice di rinvio. La ricorrente ha chiesto che fosse corretto il riferimento al giudice competente, indicandosi invece la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna. Il Comune è rimasto intimato.

La decisione

La Corte ha riconosciuto la sussistenza di un mero errore materiale nella precedente ordinanza e ne ha disposto la correzione, sostituendo in motivazione e nel dispositivo il riferimento alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con quello alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna. Ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese, richiamando il principio secondo cui nel procedimento di correzione degli errori materiali non vi è una parte soccombente in senso proprio.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. 546/1992

    richiamato come base per individuare la corretta competenza del giudice di rinvio nel processo tributario.

  • art. 63 d.lgs. 546/1992

    richiamato per individuare il giudice di rinvio nel giudizio tributario.

  • art. 287 c.p.c.

    indicato come norma che consente la correzione dell'errore materiale.

  • art. 391-bis c.p.c.

    richiamato come ulteriore fondamento del procedimento di correzione degli errori materiali in sede di legittimità.

  • artt. 287 e 391-bis c.p.c.

    il procedimento di correzione è qualificato come emendabile quando l'errore è meramente materiale e non incide sulla volontà decisoria espressa.

Massime di principio

  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali è emendabile il solo errore meramente materiale o percettivo, quando sia evidente dal testo del provvedimento e non vi sia incertezza sulla volontà decisoria della Corte.
  • La correzione può riguardare sia il dispositivo sia la motivazione, ove il riferimento errato al giudice o ad altro dato identificativo sia frutto di un lapsus materialmente riconoscibile.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali non si pronuncia condanna alle spese, poiché non vi è una soccombenza in senso proprio.
  • Nel giudizio tributario, il giudice di rinvio deve essere individuato secondo le regole di competenza e di rinvio previste dal d.lgs. n. 546 del 1992; un’indicazione difforme, se meramente errata e non voluta, è suscettibile di correzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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