Cassazione Penale, Ordinanza n. 19559/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva definito il procedimento con sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. nei confronti dell'imputato. In sede di ricorso per cassazione, la difesa ha dedotto che il giudice di appello non avrebbe informato l'imputato della possibilità di sostituire la pena detentiva, purché entro il limite di quattro anni, secondo la disciplina richiamata dall'art. 53 l. n. 689/1981 nella nuova formulazione, con conseguente violazione dell'art. 20-bis c.p. e vizio di motivazione. La censura mirava quindi a far valere un preteso difetto informativo incidente sulla correttezza della determinazione sanzionatoria nell'ambito del patteggiamento in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. Ha ritenuto che, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; non sono invece deducibili censure che attengano alla mera determinazione della pena, salvo che si traducano in illegalità della sanzione. Il motivo proposto, centrato sulla mancata informazione circa la possibile sostituzione della pena, è stato giudicato estraneo a tali ipotesi. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la richiesta di conversione della pena detentiva breve in pena sostitutiva può essere formulata anche nel procedimento a pena concordata, ma deve comunque far parte dell'accordo. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Disciplina il concordato in appello; la Corte ribadisce che, nel rito così definito, il sindacato di legittimità è limitato ai vizi inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla divergenza tra accordo e pronuncia.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Costituisce il parametro per la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso.
art. 20-bis c.p.
Norma richiamata dalla difesa a sostegno dell'obbligo informativo sulla sostituzione della pena detentiva; la Corte non ritiene la censura deducibile nel perimetro del ricorso contro il concordato in appello.
art. 53 l. n. 689 del 1981
Richiamato dalla difesa per sostenere la sostituibilità della pena detentiva entro il limite di quattro anni; la Corte osserva che la richiesta di conversione deve comunque entrare nell'accordo tra le parti.
art. 2 d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31
Indicato come norma modificativa dell'art. 599-bis c.p.p., che consente di formulare la richiesta di conversione della pena anche nelle procedure a pena concordata, purché faccia parte dell'accordo.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma citata nel testo con riferimento al patteggiamento in appello e alla sentenza definita dalla Corte d'appello.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è circoscritto ai soli vizi relativi alla formazione della volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra accordo e sentenza; non è ammesso sindacato sulle valutazioni inerenti alla determinazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale.
- La mancata informazione della parte circa una possibile pena sostitutiva non è di per sé motivo di ricorso in cassazione contro la sentenza resa all'esito del concordato in appello, se la doglianza non incide sui profili di validità del consenso o su una difformità rispetto all'accordo.
- La richiesta di conversione della pena detentiva breve in pena sostitutiva può essere veicolata anche nel rito a pena concordata, ma deve risultare espressamente compresa nell'accordo tra le parti; il giudice non può introdurre unilateralmente una pena diversa da quella concordata.
- Quando il ricorso non rientra nei limiti stretti di ammissibilità previsti per il concordato in appello, la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile de plano, con le conseguenze economiche previste dal codice di rito.
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