Cassazione Civile, Ordinanza n. 30866/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento TARSU relativo agli anni 2006-2009 emesso da un Comune nei confronti di una società che gestiva attività sanitaria. La società aveva impugnato l'atto sostenendo, da un lato, che la CTR avesse erroneamente applicato l'art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993 ritenendo non automaticamente speciali i rifiuti provenienti da ospedali e case di cura e, dall'altro, che non fosse stata correttamente determinata la superficie imponibile, in particolare con riferimento a una planimetria prodotta e alla necessità di una consulenza tecnica d'ufficio. Con il secondo motivo la società contestava anche l'affermazione secondo cui l'assoggettamento a TARSU non presuppone il rilascio di licenze o autorizzazioni, poiché il tributo dipende dalla concreta potenzialità di produzione di rifiuti urbani o assimilati. Il Comune ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che la TARSU è dovuta per la disponibilità dei locali e delle aree produttive di rifiuti, indipendentemente da autorizzazioni o licenze, e che l'esclusione dalla tassazione riguarda solo le parti di superficie nelle quali si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili, rispetto alle quali incombe sul contribuente l'onere di provare l'esistenza e la delimitazione. Nel caso concreto, la società non aveva fornito prova idonea della produzione di rifiuti speciali nelle aree tassate; inoltre, la doglianza sulla planimetria è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., poiché il documento non era stato trascritto né allegato, e la richiesta di CTU è stata considerata meramente esplorativa. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore importo per il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 62 D.Lgs. n. 507/1993
La TARSU è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali e aree idonei a produrre rifiuti; l'esclusione opera solo per le superfici in cui si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili, che il contribuente deve provare.
art. 68 D.Lgs. n. 507/1993
comma 1, comma 2, lett. a) e lett. c)
I Comuni devono adottare un regolamento con classificazione delle categorie e sottocategorie di locali e aree secondo omogenea potenzialità di rifiuti; tra le categorie rientrano anche i locali e le aree ad uso abitativo per collettività e convivenze, esercizi alberghieri.
art. 70 D.Lgs. n. 507/1993
È richiamato come obbligo di denuncia del contribuente nel sistema TARSU, rilevante per l'indicazione delle superfici e dei presupposti di esclusione.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso deve rispettare il principio di specificità; è inammissibile la doglianza che richiami un documento non trascritto né allegato in modo da consentirne la verifica in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistendo il rigetto del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In materia di TARSU, il presupposto impositivo è la disponibilità di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti, senza che rilevi il previo rilascio di licenze o autorizzazioni.
- L'esclusione dalla tassazione per aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili opera solo per la parte di superficie in cui tali rifiuti sono prodotti in via esclusiva; l'onere di dimostrarne l'esistenza e la delimitazione grava sul contribuente.
- Le deroghe e le riduzioni del tributo non operano automaticamente sulla base della mera astratta idoneità dell'attività, ma richiedono prova specifica dei relativi presupposti.
- In cassazione, la doglianza fondata su documenti deve essere specifica e autosufficiente: il documento richiamato va trascritto o allegato in modo da consentire il controllo della sua rilevanza.
- La richiesta di consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata in funzione meramente esplorativa per supplire alla mancanza di prova dei fatti costitutivi dell'esenzione o dell'esclusione dalla base imponibile.
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