Cassazione Civile, Sentenza n. 4796/2020 del 24/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
Una società immobiliare vendette, con rogito del 21 dicembre 2001, tre immobili attribuendone separatamente la nuda proprietà e l’usufrutto agli odierni ricorrenti. La società fu dichiarata fallita il 30 novembre 2005 e il curatore promosse, ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall., l’azione revocatoria degli atti, assumendo che gli immobili avessero un valore superiore a quello dichiarato e che le vendite avessero contribuito al dissesto. Gli acquirenti sostennero la congruità dei prezzi, l’integrale pagamento e la circostanza che gli immobili erano stati ceduti al rustico; contestarono inoltre la stima del CTU e dedussero che uno degli immobili costituiva la prima casa di una delle acquirenti. Il Tribunale accolse la domanda del Fallimento e dichiarò inammissibile la riconvenzionale; la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 15/2016 depositata l’11 gennaio 2016, rigettò il gravame e confermò l’inefficacia degli atti anche in favore della società intervenuta. In Cassazione gli acquirenti proposero sei motivi: (1) violazione degli artt. 2901 e 1175 c.c., perché alcuni creditori avrebbero autorizzato o agevolato le vendite, pur essendo collegati alla società o soddisfatti con il ricavato; (2) erronea valutazione dell’eventus damni e violazione degli artt. 2740 e 2697 c.c., sostenendo che l’insolvenza non derivava dagli atti e che non era sufficiente la variazione qualitativa del patrimonio; (3) nullità della sentenza per motivazione asseritamente apparente sulla stima degli immobili, con contestazioni relative all’incarico, ai criteri e alle conclusioni del CTU; (4) violazione dell’art. 2901 c.c. quanto all’elemento soggettivo, sostenendo che l’impegno all’acquisto risaliva al 2000, quando la società sarebbe stata patrimonialmente florida; (5) violazione dell’art. 2710 c.c., per il mancato riconoscimento dell’efficacia probatoria delle scritture contabili circa il pagamento di somme superiori a euro 746.280,22; (6) violazione degli artt. 2901 c.c. e 67, comma 3, lett. c), l. fall., assumendo che l’esenzione dalla revocatoria prevista per l’acquisto della prima casa valesse anche per l’azione ordinaria esercitata dal curatore.
La decisione
La Cassazione rigetta il ricorso. Il primo motivo è infondato: ai fini dell’azione revocatoria rileva l’esistenza del credito, mentre il comportamento del creditore eventualmente contrario a buona fede può incidere sulla responsabilità del debitore per l’inadempimento, ma non esclude l’inefficacia dell’atto dispositivo diretta a ricostituire la garanzia patrimoniale. Il secondo motivo è infondato: anche una variazione qualitativa del patrimonio può integrare l’eventus damni e, comunque, la Corte d’appello aveva valutato l’aggravamento complessivo della garanzia patrimoniale, considerando l’insufficienza dei beni rispetto ai debiti e il prezzo inferiore al valore commerciale. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità: non era stato riprodotto il quesito per verificare il dedotto superamento dell’incarico del CTU e le ulteriori critiche erano generiche e non individuavano puntualmente errori o valutazioni contestate. Il quarto motivo è inammissibile perché prospettava in Cassazione un tema nuovo, non dedotto nei termini specifici in appello e implicante accertamenti di fatto. Il quinto motivo è infondato: l’art. 2710 c.c. non attribuisce efficacia probatoria ai libri contabili nei confronti del curatore che agisce in revocatoria, il quale opera quale terzo rispetto ai rapporti tra fallito e creditore. Il sesto motivo è infondato: l’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3, l. fall. riguarda la revocatoria fallimentare e non si estende all’azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 66 l. fall. La Corte condanna i ricorrenti alle spese di legittimità, liquidate in euro 10.200 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfettario, e dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Ai fini della proposizione – e dell’accoglimento – dell’azione revocatoria ciò che si richiede, “ex latere creditoris”, è l’esistenza di un credito (peraltro, inteso in senso ampio, visto che “l’art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti”: cfr. ex multis Cass. 23208/2016) essendo irrilevante, invece, ogni indagine sul comportamento del titolare dello stesso che, ove risulti contrario all’obbligo di buona fede, potrà assumere rilievo come circostanza idonea ad escludere, ovvero ad attenuare, la responsabilità del debitore per l’inadempimento, non potendosi tuttavia ritenere che di essa si possa tener conto in un giudizio che ha come finalità solo quella di far dichiarare l’inefficacia di un atto dispositivo posto in essere dal soggetto tenuto a mantenere integra la propria garanzia patrimoniale.
Per l’azione revocatoria ordinaria è sufficiente, dal lato del creditore, l’esistenza di un credito inteso in senso ampio, comprensivo anche di una ragione o aspettativa. L’eventuale condotta non conforme a buona fede del creditore non impedisce la revoca dell’atto dispositivo, potendo rilevare sul diverso piano della responsabilità del debitore per l’inadempimento.
art. 1175 c.c.
Ai fini della proposizione – e dell’accoglimento – dell’azione revocatoria ciò che si richiede, “ex latere creditoris”, è l’esistenza di un credito (peraltro, inteso in senso ampio, visto che “l’art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti”: cfr. ex multis Cass. 23208/2016) essendo irrilevante, invece, ogni indagine sul comportamento del titolare dello stesso che, ove risulti contrario all’obbligo di buona fede, potrà assumere rilievo come circostanza idonea ad escludere, ovvero ad attenuare, la responsabilità del debitore per l’inadempimento, non potendosi tuttavia ritenere che di essa si possa tener conto in un giudizio che ha come finalità solo quella di far dichiarare l’inefficacia di un atto dispositivo posto in essere dal soggetto tenuto a mantenere integra la propria garanzia patrimoniale.
L’eventuale violazione della buona fede da parte del creditore può incidere sulla responsabilità del debitore, ma non costituisce ragione per escludere l’azione revocatoria, che mira a rendere inefficace l’atto pregiudizievole alla garanzia patrimoniale.
art. 2740 c.c.
un diverso trattamento è ampiamente giustificato dalla nota diversità dei due tipi di azione revocatoria – ordinaria e fallimentare – in discussione, in quanto dirette: la prima, a tutelare (ricostituendola) la garanzia patrimoniale generica del debitore, ex art. 2740 c.c. (ex plurimis, Cass. n. 22915 del 2016), avendo perciò come presupposto soggettivo la cd. scientia damni da parte di debitore e terzo (ovvero il consilium fraudis del debitore e la partecipatio fraudis del terzo, in caso di atto anteriore dolosamente preordinato al pregiudizio delle ragioni creditorie);
La revocatoria ordinaria tutela la garanzia patrimoniale generica del debitore e presuppone, sul piano soggettivo, la scientia damni del debitore e del terzo, o, per l’atto anteriore dolosamente preordinato, il consilium fraudis e la partecipatio fraudis.
art. 2697 c.c.
la censura, infatti, difetta di autosufficienza laddove critica la sentenza impugnata per aver recepito le conclusioni rassegnate dal CTU nonostante che egli fosse “andato oltre l’incarico conferitogli” senza avere neanche riprodotto il quesito formulato al fine di consentire a questa Corte di apprezzare l’incongruenza denunciata; ed è priva di specificità nelle restanti parti (e segnatamente, laddove addebita all’ausiliario di aver espresso “in alcuni punti” dell’elaborato – non meglio precisati – “valutazioni personali”, ovvero aver commesso non meglio identificati “errori nell’iter logico” seguito) visto che soltanto “ove siano state sollevate censure dettagliate e non generiche, il giudice d’appello ha l’obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa correlata alle specifiche critiche sollevate, corredando con una più puntuale motivazione la propria scelta di aderire alle conclusioni del consulente d’ufficio” (cfr. Cass. 12703/2015; Cass. 23594/2017).
La decisione non enuncia una regola sostanziale sul riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c.; la norma è richiamata dai ricorrenti, mentre la Corte decide il motivo relativo alla consulenza tecnica per difetto di autosufficienza e specificità.
art. 2710 c.c.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire che “l’art. 2710 c.c., che attribuisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, ai libri regolarmente tenuti, individua l’ambito operativo della sua speciale disciplina nel riferimento, necessariamente collegato, all’imprenditore ed al rapporto di impresa, sicchè non può trovare applicazione con riguardo al curatore del fallimento, il quale, agendo in revocatoria nella sua funzione di gestione del patrimonio del fallito, assume, rispetto ai rapporti tra quest’ultimo ed il creditore, la qualità di terzo” (Cass. SU 4213/2013; Cass. 11017/2013; Cass. 18682/ 2017).
L’efficacia probatoria dei libri regolarmente tenuti prevista dall’art. 2710 c.c. opera tra imprenditori per rapporti inerenti all’impresa; non è opponibile al curatore che agisce in revocatoria, poiché questi assume la qualità di terzo rispetto ai rapporti tra il fallito e il creditore.
art. 66 l. fall.
la L. Fall., art. 67, comma 3, lett. e) nel prevedere l’esclusione dall’assoggettamento all’azione revocatoria degli atti, dei pagamenti e delle garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato ai sensi della L. Fall., art. 182 bis ha riguardo alla sola azione revocatoria fallimentare e non anche a quella ordinaria che, in base a quanto stabilito dall’art. 66 cit. legge, è disciplinata integralmente secondo le norme del codice civile.
L’azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 66 l. fall. è regolata integralmente dal codice civile e resta distinta dalla revocatoria fallimentare.
art. 67 l. fall.
la L. Fall., art. 67, comma 3, lett. e) nel prevedere l’esclusione dall’assoggettamento all’azione revocatoria degli atti, dei pagamenti e delle garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato ai sensi della L. Fall., art. 182 bis ha riguardo alla sola azione revocatoria fallimentare e non anche a quella ordinaria che, in base a quanto stabilito dall’art. 66 cit. legge, è disciplinata integralmente secondo le norme del codice civile.
Le esenzioni previste dall’art. 67 l. fall. sono riferite alla revocatoria fallimentare e non si estendono, in quanto tali, all’azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore; il principio è applicato anche all’esenzione relativa all’acquisto della prima casa prevista dal comma 3, lett. c).
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
la censura, infatti, difetta di autosufficienza laddove critica la sentenza impugnata per aver recepito le conclusioni rassegnate dal CTU nonostante che egli fosse “andato oltre l’incarico conferitogli” senza avere neanche riprodotto il quesito formulato al fine di consentire a questa Corte di apprezzare l’incongruenza denunciata; ed è priva di specificità nelle restanti parti (e segnatamente, laddove addebita all’ausiliario di aver espresso “in alcuni punti” dell’elaborato – non meglio precisati – “valutazioni personali”, ovvero aver commesso non meglio identificati “errori nell’iter logico” seguito) visto che soltanto “ove siano state sollevate censure dettagliate e non generiche, il giudice d’appello ha l’obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa correlata alle specifiche critiche sollevate, corredando con una più puntuale motivazione la propria scelta di aderire alle conclusioni del consulente d’ufficio” (cfr. Cass. 12703/2015; Cass. 23594/2017).
La Corte dichiara inammissibile la censura di nullità della sentenza per motivazione asseritamente omessa, rilevando che le contestazioni alla consulenza tecnica non erano autosufficienti né specifiche. Un obbligo di risposta argomentativa puntuale sorge quando le critiche alla consulenza siano dettagliate e non generiche.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Infatti, alla luce della stessa ricostruzione che i ricorrenti propongono del contenuto del proprio atto di gravame (cfr. pag. 29-34 del ricorso) in riscontro con la motivazione della sentenza impugnata, l’oggetto del presente motivo contiene un “thema decidendum” del tutto nuovo, con conseguente violazione del principio secondo cui nel “giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio” (ex multis Cass. 25319/2017): infatti, l’unico riferimento alla questione posta con la censura in esame (“dai documenti societari risulta che si decise di vendere gli immobili non finiti, in un momento in cui la società aveva bilanci in attivo e pieno accesso al credito”: cfr. pag. 30 terzo cpv del ricorso), risulta sganciato da ogni specifica indicazione temporale, ed appare del tutto generico ed inidoneo a configurare una censura circoscritta alla quale, in tesi, la Corte territoriale non avrebbe dato risposta, dovendosi invece ritenere che la doglianza non sia stata affatto proposta nei termini prospettati in questa sede.
La Corte respinge le censure proposte ai sensi dell’art. 360 c.p.c. secondo le regole proprie del giudizio di legittimità: una questione nuova che richieda accertamenti di fatto non può essere introdotta per la prima volta in cassazione; le doglianze devono inoltre essere specifiche e autosufficienti.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Nell’azione revocatoria ordinaria il requisito relativo al creditore è integrato dall’esistenza di un credito inteso in senso ampio, comprensivo anche di una ragione o aspettativa; l’eventuale condotta del creditore contraria a buona fede non esclude di per sé la revocabilità dell’atto, potendo incidere sulla responsabilità del debitore per l’inadempimento.
- L’eventus damni può consistere anche in una variazione qualitativa del patrimonio del debitore, quando l’atto pregiudichi la consistenza o l’idoneità della garanzia patrimoniale generica rispetto ai debiti.
- La contestazione delle valutazioni del consulente tecnico d’ufficio deve indicare in modo puntuale gli errori o i criteri censurati e, se si deduce il superamento dell’incarico, deve consentire di verificare il quesito conferito; soltanto critiche specifiche e dettagliate impongono al giudice d’appello una risposta argomentativa correlata.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano indagini o accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito; le censure devono inoltre essere formulate con specificità e autosufficienza.
- La prova legale dei libri contabili prevista dall’art. 2710 c.c. per i rapporti tra imprenditori inerenti all’impresa non è opponibile al curatore che agisce in revocatoria, il quale, rispetto ai rapporti tra fallito e creditore, opera quale terzo.
- Le esenzioni previste dall’art. 67 l. fall. per la revocatoria fallimentare non si estendono all’azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 66 l. fall., la quale è disciplinata dalle norme del codice civile; ciò vale anche per l’esenzione relativa all’acquisto dell’abitazione principale.
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