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Sentenza

Sentenza n. 2068/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma, della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202509198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza breve del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il giudizio di non idoneità psico-fisica al concorso per allievi carabinieri e contro la graduatoria finale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata era stata giudicata non idonea al servizio militare dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici, poiché affetta da tiroidite autoimmune di Hashimoto, ricondotta alle endocrinopatie considerate causa di non idoneità dalla disciplina tecnica militare. In primo grado era stata disposta una verificazione, che aveva confermato il giudizio della Commissione, pur rilevando che la patologia, grazie alla terapia sostitutiva ormonale, non determinava attualmente limitazioni funzionali o lavorative. In appello la candidata ha dedotto error in iudicando, eccesso di potere per travisamento ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, violazione o errata applicazione del d.m. 4 giugno 2014 e violazione dell'art. 3 l. 241/1990. Ha sostenuto che una patologia potrebbe essere escludente soltanto se comportasse concrete invalidità funzionali e che, nel caso concreto, l'assenza di limitazioni avrebbe dovuto condurre a una diversa valutazione. Ha inoltre prospettato una lettura costituzionalmente orientata della disciplina, in relazione agli artt. 3, comma 3, 4 e 35 Cost., a tutela delle aspirazioni lavorative.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto accertata, sulla base della valutazione della Commissione medica e della verificazione, la presenza della patologia tiroidea. L'assenza di attuali limitazioni funzionali, derivante dal buon compenso farmacologico, non è stata considerata decisiva, poiché la disciplina tecnica applicabile prevede espressamente l'esclusione dei portatori di endocrinopatie, tra cui le malattie della tiroide, l'ipo- e l'ipertiroidismo e il gozzo multinodulare. L'Amministrazione non dispone quindi di un margine per disapplicare tale disciplina e deve pronunciare la non idoneità quando ne ricorrano i presupposti. Il giudice ha inoltre valorizzato la possibile instabilità futura della compensazione farmacologica e la finalità della disciplina, diretta a evitare l'arruolamento di soggetti esposti a una maggiore fragilità psicofisica e a pregiudizi sull'impiego futuro nei delicati compiti militari. La valutazione medico-militare costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per manifesta illogicità, travisamento o abnormità, senza possibilità per il giudice di sostituirsi agli organi sanitari militari o rivalutare nel merito il quadro clinico. Nel caso concreto non sono stati ravvisati tali vizi. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 582 d.P.R. 90/2010

    La disposizione è richiamata quale base normativa della disciplina dell'idoneità al servizio militare e delle condizioni causa di non idoneità.

  • d.m. 4 giugno 2014

    La direttiva tecnica è interpretata nel senso che le endocrinopatie, comprese le malattie della tiroide, l'ipo- e l'ipertiroidismo e il gozzo multinodulare, costituiscono condizioni escludenti ai fini dell'idoneità al servizio militare.

  • Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, lettera B, n. 3

    La previsione è ritenuta specificamente applicabile alla patologia tiroidea della candidata e impone il giudizio di non idoneità al servizio militare incondizionato.

  • art. 3 l. 241/1990

    La violazione dell'obbligo di motivazione è stata dedotta dall'appellante, ma non è stata ritenuta sussistente dal giudice.

  • art. 3, comma 3, Cost.

    Richiamato dall'appellante nell'ambito della prospettata interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina escludente.

  • art. 4 Cost.

    Richiamato dall'appellante a tutela delle aspirazioni lavorative.

  • art. 35 Cost.

    Richiamato dall'appellante a tutela del lavoro.

Massime di principio

  • L'accertamento dei requisiti psicofisici per il reclutamento nelle Forze armate è riservato agli organi sanitari militari e costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, travisamento o abnormità, senza possibilità di sostituzione del giudice alle commissioni mediche o di rivalutazione nel merito del quadro clinico.
  • Quando la disciplina tecnica militare qualifica espressamente una determinata patologia o categoria di patologie come causa di non idoneità, l'assenza di attuali limitazioni funzionali o lavorative, anche se dovuta a una terapia farmacologica efficace, non impedisce il giudizio di non idoneità.
  • L'Amministrazione militare non può disapplicare le previsioni tecniche che impongono l'esclusione per determinate condizioni patologiche, dovendo pronunciare la non idoneità quando la patologia accertata rientri nella categoria normativa escludente.
  • La disciplina sull'idoneità psicofisica al reclutamento può considerare anche il rischio di futura compromissione dell'integrità psicofisica e dell'utile impiego in servizio, non essendo necessario che la patologia determini già una concreta limitazione funzionale al momento dell'accertamento.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneità
RamiForze armate e forze di polizia
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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