Sentenza del 05/10/2020 n. 997 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Reddito d'impresa - deducibilità di canone demaniale - è ammissibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Questione relativa alla deducibilità dal reddito d'impresa del canone annuale corrisposto per l'occupazione di suolo demaniale. Il ricorso impugna il disconoscimento fiscale di tale deduzione, sostenendo che il canone demaniale rientra tra i canoni e oneri gravanti sui redditi degli immobili e pertanto è deducibile ai sensi della normativa fiscale applicabile.
La decisione
Il giudice ha ritenuto fondata la tesi del ricorrente: il canone demaniale è deducibile dal reddito d'impresa. La decisione si fonda su una interpretazione testuale dell'art. 10, co. 1, lett. a) del D.P.R. 917/1986 (TUIR), che elenca i canoni e oneri deducibili gravanti sui redditi degli immobili senza operare una distinzione in ragione della loro natura corrispettiva. Di conseguenza è stata riconosciuta la deducibilità richiesta dal contribuente (con conseguente accoglimento del ricorso rispetto alla pretesa impositiva contestata).
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 10, co. 1, lett. a
art. 10, comma 1, lettera a, D.P.R. 917/1986
La norma elenca i canoni e gli oneri deducibili come gravanti sui redditi degli immobili senza distinguere in funzione della loro natura corrispettiva; pertanto il canone demaniale per occupazione di suolo demaniale rientra nella nozione di canone deducibile e può essere portato in deduzione dal reddito d'impresa
Massime di principio
- I canoni demaniali corrisposti per l'occupazione di suolo o aree demaniali sono, di regola, deducibili dal reddito d'impresa se rientrano nell'ambito dei canoni e oneri gravanti sui redditi degli immobili come previsti dall'art. 10 TUIR.
- La valutazione principale è testuale: se la norma fiscale elenca 'canoni' e 'oneri' senza distinguere la loro natura corrispettiva, il canone demaniale va considerato deducibile a parità di condizioni con altri canoni immobiliari.
- Per ottenere la deduzione il contribuente deve comunque documentare il pagamento e la natura dell'onere (collegamento con l'attività d'impresa e con l'immobile/area occupata), così da dimostrare che si tratta di un onere effettivamente gravante sul reddito dell'immobile utilizzato dall'impresa.
- Se l'amministrazione fiscale contesta la deducibilità, la linea difensiva efficace è la lettura sistematica e testuale dell'art. 10 TUIR unita alla prova documentale del rapporto economico e del pagamento del canone.
- Eccezioni possono sussistere solo se norme speciali o disposizioni regolamentari prevedono espressamente una diversa disciplina per specifiche tipologie di canoni demaniali: in tal caso prevarrà la norma speciale.
- In pratica, quando si verifica una situazione analoga è opportuno verificare sia la corrispondenza del canone alla nozione di onere gravante sul reddito degli immobili sia la presenza di eventuali disposizioni normative o giurisprudenziali contrarie; in assenza di tali elementi, si può ritenere applicabile la deducibilità.
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