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Ordinanza

Ordinanza n. 43/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della determinazione di esclusione n. 423 del 21 ottobre 2025 di applicazione della sanzione dell’esclusione dal bando di concorso per l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni per il noleggio con conducente, notificata in data 21 ottobre 2025 a mezzo PEC; - di ogni altro atto presupposto, richiamato, connesso o consequenziale al provvedimento impugnato, in particolare dell’art. 8, comma 2 punto 3 (comma 2.3) del Regolamento comunale, anche di carattere generale, anche se di soggetti terzi, anche se non espressamente indicato nel presente ricorso, ove anche non conosciuto oppure non direttamente lesivo, per quanto di ragione, e con riserva di proporre ulteriori impugnazioni per mezzo di motivi aggiunti avverso tutti quegli atti del procedimento de quo allo stato non conosciuti, adottati o adottandi nel corso dell’ulteriore attività amministrativa.

Giustizia amministrativa202600016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di esclusione dal concorso per l'assegnazione di cinque autorizzazioni per il noleggio con conducente, nonché gli atti presupposti e, per quanto di ragione, la disposizione regolamentare richiamata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'esclusione dalla procedura concorsuale deducendo, per quanto emerge dall'ordinanza, tre motivi. Con il primo hanno contestato la legittimità dell'esclusione per la mancata acquisizione di un parere della Commissione Consultiva Comunale, ritenuto necessario ai sensi del regolamento comunale sul servizio di noleggio da rimessa con conducente. Con il secondo hanno censurato l'applicazione dei requisiti di partecipazione previsti dall'art. 1, lett. g), del bando, in relazione ai requisiti comprovati richiesti ai partecipanti; tale disposizione non è stata tuttavia impugnata. Il terzo motivo, non specificamente esaminato, è stato ritenuto assorbito in ragione della natura plurimotivata del provvedimento di esclusione. In sede cautelare i ricorrenti hanno inoltre dedotto un pregiudizio derivante dall'esclusione, ritenuto dal giudice generico e non adeguatamente provato.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per mancanza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha rilevato che l'art. 7 del regolamento comunale non sembra imporre all'amministrazione l'acquisizione del parere della Commissione Consultiva Comunale per disporre l'esclusione di un partecipante. Ha inoltre osservato che la disposizione del bando relativa ai requisiti di partecipazione, art. 1, lett. g), non è stata impugnata e appare chiara nel richiedere il possesso di specifici requisiti comprovati, coerentemente con la motivazione dell'esclusione. Il rigetto di tali censure ha comportato l'assorbimento del terzo motivo, poiché l'atto impugnato appare plurimotivato. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio dedotto è stato ritenuto tendenzialmente generico e privo di riscontro probatorio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, individuati nel fumus boni iuris e nel periculum in mora.

  • art. 7 del Regolamento per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura

    La disposizione non appare imporre all'amministrazione l'acquisizione del parere della Commissione Consultiva Comunale per disporre l'esclusione di un partecipante.

  • art. 1, lett. g), del Bando della procedura

    La disposizione, non impugnata, appare richiedere il possesso di specifici requisiti comprovati in capo al partecipante, in coerenza con la motivazione dell'esclusione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'atto impugnato presuppone la compresenza di fumus boni iuris e periculum in mora; la carenza anche di uno solo dei due requisiti impedisce l'accoglimento della domanda cautelare.
  • Quando la disciplina regolamentare applicabile non prevede chiaramente l'obbligo di acquisire il parere di un organo consultivo per l'esclusione da una procedura selettiva, la censura fondata sull'omessa acquisizione del parere non presenta, in sede cautelare, un adeguato fumus boni iuris.
  • La mancata impugnazione della clausola del bando che stabilisce i requisiti di partecipazione preclude, in sede cautelare, la contestazione dell'applicazione di quei requisiti, quando la clausola sia chiara e coerente con la motivazione dell'esclusione.
  • In presenza di un provvedimento plurimotivato, il rigetto delle censure rivolte ad autonome ragioni giustificative dell'atto consente di assorbire le ulteriori doglianze, se l'atto conserva comunque una motivazione idonea a sorreggerne il dispositivo.
  • Il periculum in mora non è dimostrato dalla mera allegazione di un pregiudizio generico derivante dall'esclusione da una procedura, occorrendo un'indicazione concreta del danno e un adeguato riscontro probatorio.

Come è indicizzato

MaterieTaxi e noleggio con conducenteIndustria, artigianato e attività produttiveTutela cautelare
RamiTrasporti e circolazioneCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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