Sentenza n. 15996/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, che ha riconosciuto il diritto alla carta elettronica per la formazione per quattro anni scolastici, per complessivi 2.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 10571/2025 del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, pubblicata il 22 ottobre 2025, notificata ai fini esecutivi il 27 ottobre 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione in relazione al servizio non di ruolo prestato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025, con accredito di 500 euro per ciascun anno e per complessivi 2.000 euro. Il ricorrente ha dedotto che il Ministero non aveva adempiuto alle statuizioni di condanna. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: ha accertato che il titolo era passato in giudicato, era stato notificato nelle forme prescritte e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha ritenuto sussistente la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. e, considerata la mancata esecuzione allegata dal creditore e l’assenza di chiarimenti da parte dell’Amministrazione, ha accolto la pretesa secondo i principi sull’onere della prova tra debitore e creditore. Ha precisato che i presupposti del diritto riconosciuto dal giudicato non sono sindacabili in sede di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, che interverrà, previa richiesta del ricorrente, entro i successivi 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Il Ministero è stato condannato a pagare 800 euro di spese, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero per gli eventuali seguiti di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
La disposizione costituisce il riferimento processuale per la domanda di ottemperanza accolta dal TAR.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Nel caso di specie, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’Amministrazione resistente, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
Per procedere all’esecuzione del titolo nei confronti dell’Amministrazione, il TAR ha verificato la notificazione nelle forme prescritte e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Sussiste, inoltre, la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2, c.p.a.
La disposizione fonda la competenza del TAR adito a conoscere della domanda di ottemperanza.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione nelle forme prescritte e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione, il giudice può ordinare all’Amministrazione di adempiere entro un termine determinato.
- In presenza dell’allegazione di inadempimento da parte del creditore, la mancata produzione di chiarimenti o elementi da parte dell’Amministrazione resistente può condurre all’accoglimento della domanda, secondo i principi sull’onere della prova tra debitore e creditore.
- Nel giudizio di ottemperanza non sono sindacabili i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato: l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione alle statuizioni del titolo.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione e previa richiesta del ricorrente.
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