Cassazione Civile, Ordinanza n. 16122/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario un preavviso di iscrizione ipotecaria notificato dall'agente della riscossione per il mancato pagamento di somme iscritte in diverse cartelle esattoriali riferite a crediti dell'Agenzia delle entrate, della Regione Campania, del Consorzio di Bonifica, dell'INAIL e dell'INPS; aveva inoltre impugnato anche un estratto di ruolo relativo ad altre cartelle non indicate nel preavviso. Il ricorso era stato accolto in primo grado e la decisione confermata in appello. In cassazione, l'agente della riscossione ha proposto ricorso, ma la contribuente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per nullità del mandato conferito ad avvocato del libero foro. La Corte ha esaminato tale eccezione preliminare e ha ritenuto invalida la procura: per il giudizio di legittimità, in mancanza dei presupposti speciali previsti dalla legge o dalla convenzione (conflitto, indisponibilità dell'Avvocatura dello Stato o apposita delibera), l'Agenzia deve avvalersi dell'Avvocatura dello Stato; la difesa tramite avvocato del libero foro era quindi irregolare e ha determinato l'inammissibilità del ricorso. La Corte ha anche precisato che nel giudizio di legittimità non trova applicazione l'art. 182 c.p.c. per sanare il vizio della procura. Le spese sono state compensate, e resta dovuto l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
La decisione
La Corte ha accolto l'eccezione preliminare della resistente, ha dichiarato invalida la procura alle liti conferita dall'Agenzia delle entrate-Riscossione ad avvocato del libero foro nel giudizio di cassazione e, per tale ragione, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite, rilevando che il consolidamento della giurisprudenza sul punto si è avuto solo nel corso del giudizio, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1 d.l. n. 193 del 2016
convertito dalla legge n. 225 del 2016
ha disposto l'estinzione ope legis delle società del Gruppo Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, con successione a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali.
L. n. 225 del 2016
conversione del d.l. n. 193 del 2016
ha confermato la disciplina istitutiva dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e la successione nei rapporti delle società estinte.
art. 1, comma 8, d.l. n. 193 del 2016
"L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato [...] Lo stesso ente può altresì avvalersi [...] di avvocati del libero foro [...] ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati"
la norma consente all'ente di utilizzare l'Avvocatura dello Stato, avvocati del libero foro o dipendenti delegati solo nei casi e con le modalità previste, non in modo indistinto nel giudizio di cassazione.
art. 43 r.d. n. 1611 del 1933
richiamato quale base per l'uso dell'Avvocatura dello Stato
la difesa erariale è ordinaria nei casi riservati e, in ipotesi speciali, richiede apposita motivata delibera.
d.lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17
richiamati come parametri di corretto ricorso ad avvocati del libero foro da parte dell'ente.
d.P.R. n. 602 del 1973
individua l'agente della riscossione e il relativo ambito di attività.
art. 182 c.p.c.
nel giudizio di legittimità non è applicabile per sanare il vizio della procura conferita dall'Agenzia al difensore non legittimato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la validità della costituzione dell'agente della riscossione tramite avvocato del libero foro dipende dalla sussistenza dei presupposti legali o convenzionali che ne giustificano l'impiego; in mancanza, la procura è invalida e il ricorso è inammissibile.
- Quando l'ordinamento o la convenzione riservano il patrocinio all'Avvocatura dello Stato, l'utilizzo di un difensore del libero foro richiede la prova dei presupposti derogatori previsti dalla disciplina applicabile.
- Il vizio relativo alla mancanza di valida rappresentanza processuale in cassazione incide sulla regolare costituzione del rapporto processuale e può essere rilevato d'ufficio dal giudice.
- Nel giudizio di legittimità non opera il meccanismo di sanatoria dell'art. 182 c.p.c. per regolarizzare la procura rilasciata in violazione delle regole sulla difesa dell'ente pubblico di riscossione.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando l'orientamento giurisprudenziale decisivo si consolida solo nel corso della causa.
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