Cassazione Civile, Ordinanza n. 15620/2023 del 01/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ha chiesto la revocazione ex art. 391-bis c.p.c. dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 23880/2016, sostenendo che la Corte avrebbe travisato la situazione di fatto perché, nel dichiarare inammissibile il precedente ricorso per cassazione, non avrebbe esaminato la documentazione allegata e depositata, ritenuta necessaria a provare la legittimazione ad agire della società stessa, soggetto che non aveva formalmente partecipato al giudizio di merito concluso con la sentenza poi impugnata. Il Comune ha resistito chiedendo l'inammissibilità o comunque l'infondatezza del ricorso. La ricorrente ha inoltre dedotto di aver assolto all'onere di deposito e richiamo documentale mediante il fascicolo di parte della fase inibitoria di appello e tramite deposito ex art. 372 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto che non ricorresse un errore di fatto revocatorio, ma una questione di diritto attinente alla legittimazione a proporre ricorso per cassazione da parte di un soggetto estraneo alla vicenda processuale. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, rilevando anche un difetto di specificità circa il contenuto del precedente ricorso per cassazione e la documentazione richiamata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo per errore di fatto revocatorio, non per contestare valutazioni o questioni di diritto
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio deve consistere nella percezione inesatta di un fatto processuale, non nella valutazione giuridica delle risultanze processuali
art. 372 c.p.c.
i documenti rilevanti a provare la legittimazione dovevano essere depositati e il relativo elenco notificato alle controparti secondo le forme previste
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
i documenti posti a fondamento della legittimazione devono essere specificamente indicati nel ricorso per delimitare il thema decidendum
art. 369 c.p.c.
richiamato con riferimento al termine di deposito del ricorso e dei documenti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 391-bis c.p.c. presuppone un errore di fatto immediatamente percepibile, consistente nell'affermazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto processuale incompatibile con gli atti, e non è configurabile quando si contesti la valutazione o l'interpretazione delle risultanze processuali.
- La revocazione della decisione della Corte di cassazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione una questione di diritto, come la legittimazione processuale all'impugnazione, anche se la parte deduce un presunto travisamento dei documenti.
- Chi agisce in cassazione per dimostrare la propria legittimazione deve rispettare un duplice onere: deposito dei documenti rilevanti e loro specifica indicazione nel ricorso, così da consentire l'esatta delimitazione del thema decidendum.
- Il difetto di specificità del ricorso, specie quando si controverta sulla documentazione posta a fondamento della legittimazione, può autonomamente condurre all'inammissibilità dell'impugnazione.
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