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Sentenza

Sentenza n. 1009/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202504351

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda risarcitoria per il ritardo nell’attivazione della procedura di chiamata a professore associato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ricercatore universitario)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante contestava la sentenza del TAR che aveva escluso la responsabilità dell’Università per il ritardo nell’attivazione della procedura di cui all’art. 24, comma 5, della l. 240/2010. Deduceva travisamento dei fatti, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Sosteneva che il TAR non avesse considerato l’effetto demolitorio della precedente sentenza che aveva imposto la rinnovazione della valutazione per il conseguimento dell’ASN, né il successivo giudicato che aveva accertato il diritto all’attivazione della procedura di tenure track. L’appellante negava inoltre la configurabilità dell’errore scusabile, rilevando che il quadro normativo non era incerto e che l’Università, ricevuta il 26 gennaio 2021 la comunicazione del conseguimento dell’ASN, avrebbe dovuto attivare immediatamente la procedura. Chiedeva il risarcimento delle retribuzioni non percepite come professore associato, dei pregiudizi derivanti dal mancato esercizio della libera professione, della perdita di chance, del danno biologico e del danno contributivo e pensionistico.

La decisione

L’appello è stato accolto parzialmente e la sentenza del TAR è stata riformata. Il Consiglio di Stato ha escluso che il ritardo nel conseguimento dell’ASN potesse essere imputato all’Università, poiché la procedura di abilitazione era di competenza del MUR e l’ASN costituiva presupposto imprescindibile per l’attivazione della tenure track. Ha tuttavia accertato un ritardo colpevole dell’Ateneo successivo alla comunicazione del conseguimento dell’ASN del 26 gennaio 2021. In base al precedente giudicato, all’effetto sospensivo dell’aspettativa di diciotto mesi e ai pareri favorevoli già acquisiti, l’Università avrebbe dovuto attivare la procedura senza attendere ulteriori determinazioni ministeriali. Il ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrato come professore associato dal 3 marzo 2021, ossia dopo i trenta giorni residui necessari al completamento del triennio. È stato riconosciuto il danno patrimoniale corrispondente alle retribuzioni perdute dal 3 marzo 2021 fino all’effettivo inquadramento, con devalutazione, rivalutazione annuale e interessi secondo i criteri indicati in sentenza. È stata inoltre disposta, quale risarcimento in forma specifica, la ricostruzione della carriera contributiva mediante versamento degli oneri previdenziali e contributivi omessi per il medesimo periodo. Sono state respinte le pretese relative alla libera professione, poiché l’aspettativa senza assegni consentiva comunque l’esercizio dell’attività, e alla perdita di chance, per insufficiente prova di una concreta ed effettiva possibilità perduta e del relativo nesso causale; è stato altresì escluso il danno biologico per mancata allegazione e prova. Ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., è stato assegnato all’Università il termine di novanta giorni per formulare la proposta risarcitoria e procedere alla ricostruzione contributiva. Le spese sono state compensate per metà, con condanna dell’Università al pagamento della parte residua.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 3, lett. b), l. 240/2010

    Disciplina i ricercatori a tempo determinato di tipo B, titolari di contratti triennali non prorogabili.

  • art. 24, comma 5, l. 240/2010

    Consente ai ricercatori di tipo B che conseguano l’ASN entro il triennio e ottengano una valutazione positiva dell’Ateneo di accedere al ruolo di professore associato senza partecipare a un nuovo concorso; nel caso concreto costituiva il fondamento della procedura di tenure track.

  • art. 7, commi 1 e 2, l. 240/2010

    Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente.

    La disposizione è stata ritenuta sufficientemente chiara e, in presenza dei pareri favorevoli e del nulla osta, imponeva al Rettore di disporre positivamente il collocamento in aspettativa, con effetto sospensivo sulla durata del contratto di ricerca.

  • art. 2, comma 2, l. 241/1990

    Il mancato provvedimento sull’istanza di aspettativa entro il termine previsto aveva determinato, secondo il giudicato del TAR richiamato in sentenza, la formazione del silenzio-assenso.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice, quando non sia possibile determinare immediatamente l’importo del risarcimento, di indicare i criteri e assegnare all’amministrazione un termine per formulare una proposta.

  • art. 97 Cost.

    I canoni di imparzialità e buon andamento rilevano nella valutazione della colpa dell’amministrazione per il risarcimento da provvedimento o comportamento illegittimo.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 517/1999

    È richiamato per la disciplina delle funzioni assistenziali del personale universitario medico; la mancata attribuzione di tali funzioni ha contribuito a escludere il danno da mancato esercizio della libera professione.

Massime di principio

  • L’illegittimità dell’azione amministrativa non determina automaticamente il diritto al risarcimento: occorre accertare congiuntamente condotta antigiuridica, colpa dell’amministrazione, nesso causale ed evento dannoso consistente nella lesione di un bene della vita collegato alla posizione soggettiva tutelata.
  • Nel giudizio risarcitorio per provvedimento illegittimo, il privato può invocare l’illegittimità dell’atto quale indice presuntivo della colpa; spetta quindi all’amministrazione dimostrare l’eventuale errore scusabile. L’errore è scusabile solo se giustificato da una situazione di fatto complessa, da un quadro normativo obiettivamente incerto o da contrasti interpretativi, e non quando la violazione rivela negligenza o imperizia.
  • Quando un giudicato abbia accertato la formazione del silenzio-assenso su un’istanza di aspettativa e l’effetto sospensivo della durata del rapporto di ricerca, l’amministrazione deve conformarsi a tali accertamenti e attivare tempestivamente la procedura di chiamata prevista per il ricercatore che abbia conseguito l’ASN entro il periodo contrattuale così prorogato.
  • Il ritardo imputabile all’amministrazione nell’inquadramento del dipendente in una qualifica superiore può essere risarcito mediante corresponsione delle differenze retributive perdute e, ove necessario, mediante ricostruzione in forma specifica della posizione contributiva e previdenziale.
  • La perdita di chance risarcibile richiede la prova di una concreta e apprezzabile possibilità perduta, del vantaggio potenziale e del nesso causale certo tra la condotta amministrativa e la perdita di quella possibilità; non basta una mera aspettativa astratta di migliori opportunità lavorative.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoDanno da provvedimento illegittimoReintegrazione in forma specificaTermini del procedimento e silenzio
RamiPubblico impiego e concorsiResponsabilità della pubblica amministrazioneProcedimento amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaBuona fede e correttezza della PASilenzio della pubblica amministrazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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