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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28062/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano dell'11 dicembre 2024. L'unica doglianza dedotta riguardava la pretesa sopravvenuta estinzione per prescrizione del reato di truffa commesso il 17 giugno 2016. La Corte di cassazione rileva però che tale questione era già stata proposta davanti al giudice di merito ed era stata correttamente disattesa, perché il giudizio di responsabilità su quel fatto era divenuto definitivo e, in sede rescindente, il rinvio era stato limitato soltanto alla ridefinizione del trattamento sanzionatorio per quel reato, a seguito di annullamento senza rinvio disposto con riferimento ad altro fatto di reato incluso nell'originaria condanna complessiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla prescrizione della truffa fosse reiterativa di una doglianza già esaminata e respinta, e comunque estranea ai limiti del devoluto nel giudizio di rinvio, che riguardava solo la rideterminazione della pena per il reato residuo. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga una censura già esaminata e disattesa dal giudice di merito con motivazione giuridicamente corretta, senza confrontarsi in modo effettivo con le ragioni della decisione impugnata.
  • Nel giudizio di rinvio, il thema decidendum è delimitato dal contenuto rescindente della precedente decisione: non possono essere introdotte questioni estranee ai limiti del devoluto, quando il rinvio sia circoscritto alla sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
  • La deduzione della prescrizione non può essere utilmente fatta valere in sede di legittimità quando il giudizio di responsabilità sul fatto sia già divenuto definitivo e la fase successiva sia limitata alla determinazione della pena.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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