Cassazione Penale, Ordinanza n. 21253/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
La vicenda riguarda un incidente di esecuzione in cui il condannato chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. tra diversi reati già oggetto di sentenze di condanna, commessi in un arco temporale molto ampio (dal 2004 al 2017). Il giudice dell'esecuzione ha escluso l'unicità del disegno criminoso valorizzando la notevole distanza cronologica tra i fatti, l'eterogeneità dei beni giuridici offesi e l'assenza di elementi sintomatici di una programmazione unitaria sin dall'inizio. Ha inoltre ritenuto che le condotte fossero espressione di una scelta di vita improntata alla sistematica violazione delle norme penali, anche in relazione all'insofferenza verso le prescrizioni delle misure di prevenzione. Con l'unico motivo di ricorso il condannato ha censurato tale valutazione, chiedendo sostanzialmente una diversa lettura del compendio probatorio e sostenendo la sussistenza dei presupposti per la continuazione, anche per gruppi di sentenze; la Corte rileva però che il ricorso non introduceva specifiche allegazioni idonee a dimostrare una continuazione parziale tra gruppi contigui di reati, limitandosi a contestazioni generiche e di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero, in sostanza, dirette a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità; per quanto attiene ai profili giuridici e motivazionali, le doglianze sono state giudicate manifestamente infondate o generiche. È stata confermata l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva negato il riconoscimento della continuazione, sulla base della distanza temporale tra i reati, dell'eterogeneità delle violazioni e della mancanza di allegazioni specifiche su una eventuale continuazione per singoli gruppi di reati. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, c.p.
Il vincolo della continuazione richiede la prova di un medesimo disegno criminoso originario; la sola contiguità formale dei reati non basta, e il giudice può negarlo quando il dato temporale, l'eterogeneità dei fatti e l'assenza di indici di programmazione unitaria rendano non plausibile l'unicità del progetto criminoso.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 52 d.lgs. 196/03
Richiamo finale all'obbligo di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387
La verifica della continuazione per singoli gruppi di reati è doverosa solo se il richiedente deduce specificamente il medesimo disegno criminoso anche rispetto a quei gruppi, allegando gli indici rivelatori della continuazione parziale.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in tema di condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità con profili di colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio sull'unificazione per continuazione, la notevole distanza temporale tra i reati è un indice ostativo rilevante e, quanto più i fatti sono lontani nel tempo, tanto più si rafforza il limite logico al riconoscimento del medesimo disegno criminoso, salvo specifici elementi contrari.
- Il giudice dell'esecuzione può negare la continuazione quando i reati risultino eterogenei per bene giuridico offeso e privi di circostanze sintomatiche di una programmazione unitaria sin dall'inizio.
- La richiesta di continuazione per singoli gruppi di reati impone una deduzione specifica: il richiedente deve individuare i gruppi contigui e allegare gli indici della relativa continuazione parziale; in difetto, il giudice non è tenuto a una verifica analitica su tale profilo.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una mera rivalutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa degli atti di merito, se la motivazione impugnata è non illogica e non presenta vizi rilevabili nei limiti del sindacato di cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se emergono profili di colpa nella causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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