Cassazione Penale, Sentenza n. 34947/2025 del 27/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità del fatto). Il ricorrente ha contestato che la Corte d'appello ha escluso la tenuità motivando in modo astratto sul rilevante disvalore penale della fattispecie e sul bene giuridico protetto, senza valutare le concrete circostanze del fatto (modalità, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo), come richiede la giurisprudenza per l'applicazione della causa di non punibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato la Corte d'appello per aver escluso la particolare tenuità basandosi sull'astratta tutela del bene giuridico e non su una valutazione concreta e complessiva degli elementi del caso. Ha quindi annullato la sentenza impugnata senza rinvio. Tuttavia il reato (artt. 480 e 482 c.p.) è ormai estinto per prescrizione (maturata il 26/10/2024), per cui la sentenza è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: applicabile, ove ricorrano i presupposti e nei limiti di pena, a qualsiasi fattispecie criminosa. Richiede una valutazione complessiva e concreta degli elementi del caso (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo). Può essere dedotta per la prima volta in appello.
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena che indicano gli elementi (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) utili anche per valutare la tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis.
art. 480 c.p.
Norma incriminatrice richiamata per il fatto: relativa a falsificazione collegata ad atti pubblici (nel caso, contraffazione di una marca operativa attestante revisione). La Corte ha originariamente ritenuto applicabili tali fattispecie al comportamento contestato.
art. 482 c.p.
Norma collegata all'uso o attestazione di un atto falso inserito in documento pubblico; applicata nel giudizio di merito insieme all'art. 480.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Motivazione del ricorso: disposizione che consente di impugnare per inosservanza o erronea applicazione di norme di diritto, invocata per denunciare l'erronea esclusione della tenuità del fatto.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Limite alla trattazione del motivo in cassazione: richiama l'obbligo di motivazione nei limiti strettamente necessari per la decisione, come richiamato nel ricorso.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) può essere invocata per qualsiasi reato, purché ricorrano i presupposti e si rispettino i limiti di pena previsti dalla norma.
- L'accertamento della tenuità richiede una valutazione concreta e complessiva degli elementi del caso (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo); non è sufficiente un giudizio astratto sul bene giuridico protetto.
- La mera gravità astratta della fattispecie o la rilevanza del bene giuridico tutelato non possono di per sé escludere la causa di non punibilità senza esame delle circostanze concrete.
- La questione della particolare tenuità può essere sollevata per la prima volta in appello dall'imputato e deve essere valutata dal giudice di merito; l'omessa valutazione concreta è motivo di annullamento in Cassazione.
- Se, nel frattempo, il reato si è estinto per prescrizione, l'annullamento può essere disposto senza rinvio per estinzione del reato.
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