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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14602/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte processuale fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di equa riparazione proposta ai sensi della L. n. 89/2001 per la durata irragionevole di una procedura fallimentare iniziata nel giugno 1978 e chiusa nel febbraio 2020. La Corte di appello, in sede di opposizione al decreto di liquidazione, aveva aumentato l’indennizzo rispetto al decreto del consigliere delegato, ma aveva mantenuto una riduzione del 40% in ragione della molteplicità dei creditori ammessi al passivo, applicando l’art. 2-bis, comma 1-bis, L. n. 89/2001. Il ricorrente principale ha censurato: 1) la motivazione del decreto, ritenuta apparente, illogica e contraddittoria, perché la Corte territoriale avrebbe riconosciuto il parametro minimo annuale di euro 400,00 ma con argomentazioni incongruenti sulla natura della procedura e sulla mancata attivazione del fallito; 2) la violazione dell’art. 2-bis, comma 1-bis, L. n. 89/2001, per avere applicato la riduzione del 40% a una procedura concorsuale, ritenendola norma riferita solo al processo ordinario e non alla procedura fallimentare. Il Ministero, con ricorso incidentale, ha sostenuto che il fallito non sarebbe legittimato a chiedere l’equa riparazione per la durata della procedura, assumendo che egli non sarebbe parte della procedura stessa in senso proprio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso incidentale del Ministero sulla legittimazione del fallito, richiamando il principio secondo cui anche il fallito è parte della procedura fallimentare e può chiedere l’equa riparazione per la sua durata irragionevole. Ha respinto anche il primo motivo del ricorso principale, giudicando la motivazione del decreto esistente e non affetta da contraddittorietà insanabile. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale, affermando che la riduzione del 40% prevista dall’art. 2-bis, comma 1-bis, L. n. 89/2001 non si applica alle procedure concorsuali; il numero elevato dei creditori può incidere solo sulla quantificazione dell’indennizzo entro la forbice legale, ma non giustifica una decurtazione automatica quando il parametro annuale è già stato liquidato nel minimo di legge. Ne è seguita la cassazione del decreto impugnato in relazione al motivo accolto e il rinvio alla Corte di appello di Potenza in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma evocata per censurare la violazione di legge nel ricorso principale e incidentale

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma evocata per la censura di nullità della motivazione del provvedimento impugnato

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione apparente o mancante

  • art. 2 l. n. 89/2001

    base normativa del diritto all’equa riparazione per irragionevole durata del processo/procedura

  • art. 2-bis, comma 1, l. n. 89/2001

    richiamato nel decreto impugnato per il criterio di liquidazione dell’indennizzo annuo

  • art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 89/2001

    la riduzione percentuale per pluralità di parti opera solo per il "processo" e non per la procedura concorsuale

  • art. 5-ter l. n. 89/2001

    norma invocata per l’opposizione al decreto di liquidazione dell’equo indennizzo

  • art. 75 c.p.c.

    richiamato dal Ministero a sostegno dell’asserita carenza di legittimazione del fallito

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    base della censura di motivazione apparente/contraddittoria

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base delle censure per violazione o falsa applicazione di legge

Massime di principio

  • In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole, la procedura fallimentare rientra nell’ambito di applicazione della L. n. 89/2001 e il fallito è legittimato a proporre la relativa domanda, in quanto parte della procedura concorsuale.
  • La riduzione dell’indennizzo prevista dall’art. 2-bis, comma 1-bis, L. n. 89/2001 per la pluralità delle parti si riferisce al "processo" e non può essere automaticamente estesa alle procedure concorsuali.
  • Nelle procedure concorsuali la presenza di numerosi creditori è fisiologica; perciò tale dato può incidere sulla quantificazione dell’indennizzo entro i limiti legali, ma non giustifica una decurtazione ulteriore se il parametro annuale è già stato fissato nel minimo previsto.
  • La motivazione è viziata solo quando sia assente o meramente apparente; non integra di per sé contraddittorietà insanabile il ragionamento che valorizzi la natura della procedura e la posizione soggettiva del richiedente ai fini della liquidazione dell’indennizzo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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