Cassazione Penale, Ordinanza n. 19781/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati contravvenzionali di cui ai capi B) e C), aveva riqualificato il fatto di cui al capo A) ai sensi dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. 159/2011, rideterminando la pena e confermando nel resto la condanna. Con il ricorso si è dedotta violazione di legge per la mancata dichiarazione di prescrizione del reato di cui al capo A), sostenendosi che, anche prescindendo dall'erronea qualificazione operata dalla Corte territoriale nell'ipotesi di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 in presenza della sola impugnazione della difesa, il fatto sarebbe comunque contravvenzionale e dunque già prescritto prima della sentenza di secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che, alla data della sentenza di appello, il reato di cui al capo A) non fosse ancora prescritto: anche a volerlo considerare nella qualificazione contravvenzionale già attribuita in primo grado, il termine non era interamente decorso, tenuto conto della sospensione della prescrizione introdotta dall'art. 1 della legge n. 103 del 2017 per i reati commessi dal 10 agosto 2017. Poiché il fatto era stato commesso il 12 settembre 2018, il termine di prescrizione è stato indicato come maturato solo il 12 marzo 2025, quindi dopo la pronuncia della Corte di appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 650 c.p.
richiamato come uno dei reati contravvenzionali dichiarati estinti per prescrizione in appello
art. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011
richiamato come uno dei reati contravvenzionali dichiarati estinti per prescrizione in appello
art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
norma utilizzata dalla Corte territoriale per qualificare il fatto di cui al capo A) e valutata nel ricorso, ma la Cassazione ha deciso sul solo profilo della prescrizione
art. 1 l. n. 103 del 2017
stabilisce che, per i reati commessi dal 10 agosto 2017, il termine di prescrizione è sospeso fino a un massimo di un anno e sei mesi per ciascun grado di giudizio nel periodo tra la scadenza del termine di cui all'art. 544 c.p.p. per il deposito della motivazione e la pronuncia della sentenza del grado successivo o definitiva
art. 544 c.p.p.
indicato come parametro per individuare il dies a quo della sospensione della prescrizione prevista dalla l. n. 103/2017
Massime di principio
- Per i reati commessi dopo il 10 agosto 2017, la disciplina introdotta dall'art. 1 della l. n. 103/2017 comporta la sospensione del decorso della prescrizione, fino a un massimo di un anno e sei mesi per ciascun grado di giudizio, nel lasso temporale compreso tra la scadenza del termine per il deposito della motivazione e la pronuncia della decisione del grado successivo o definitiva.
- Una doglianza sulla prescrizione è manifestamente infondata quando, alla data della sentenza impugnata, il termine prescrizionale non risulta ancora interamente decorso, anche se il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del fatto.
- Ai fini della verifica della prescrizione in appello, occorre applicare la disciplina temporale vigente al momento del fatto e computare gli effetti sospensivi previsti dalla legge, potendo la prescrizione maturare solo oltre la data di pronuncia della sentenza impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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