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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23587/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché i motivi erano non deducibili in sede di legittimità in quanto meramente reiterativi di quelli già svolti in appello e non correlati criticamente alla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello che aveva ribadito la responsabilità per un fatto qualificato come detenzione/cessione di stupefacenti a fini di spaccio in lieve entità. Con il ricorso sono stati dedotti due motivi: 1) erronea valutazione del compendio probatorio in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di spaccio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la valorizzazione delle dichiarazioni rese a s.i.t. da un soggetto indicato in atti. La Corte ha rilevato che le censure non si confrontavano con la motivazione della sentenza d'appello, ma reiteravano in sostanza i medesimi argomenti già proposti contro la decisione di primo grado, senza una critica argomentata specificamente rivolta alla motivazione del provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Disposizione incriminatrice posta a base della condanna di merito per il fatto di spaccio in lieve entità.

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di impugnazione devono essere specifici e indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    L'assenza dei requisiti formali e contenutistici dell'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è ammissibile solo se contiene una critica argomentata e specifica alla motivazione della decisione impugnata; non è sufficiente riprodurre le doglianze già formulate in appello.
  • La mera reiterazione in sede di legittimità di censure già respinte dal giudice di merito, senza confronto con gli argomenti della sentenza impugnata, integra inammissibilità.
  • Le doglianze che investono la valutazione del compendio probatorio, se formulate in modo generico e non correlato alla motivazione della sentenza d'appello, non superano il vaglio di ammissibilità in cassazione.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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