Cassazione Penale, Ordinanza n. 23587/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché i motivi erano non deducibili in sede di legittimità in quanto meramente reiterativi di quelli già svolti in appello e non correlati criticamente alla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello che aveva ribadito la responsabilità per un fatto qualificato come detenzione/cessione di stupefacenti a fini di spaccio in lieve entità. Con il ricorso sono stati dedotti due motivi: 1) erronea valutazione del compendio probatorio in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di spaccio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la valorizzazione delle dichiarazioni rese a s.i.t. da un soggetto indicato in atti. La Corte ha rilevato che le censure non si confrontavano con la motivazione della sentenza d'appello, ma reiteravano in sostanza i medesimi argomenti già proposti contro la decisione di primo grado, senza una critica argomentata specificamente rivolta alla motivazione del provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Disposizione incriminatrice posta a base della condanna di merito per il fatto di spaccio in lieve entità.
art. 581 c.p.p.
I motivi di impugnazione devono essere specifici e indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
art. 591 c.p.p.
L'assenza dei requisiti formali e contenutistici dell'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è ammissibile solo se contiene una critica argomentata e specifica alla motivazione della decisione impugnata; non è sufficiente riprodurre le doglianze già formulate in appello.
- La mera reiterazione in sede di legittimità di censure già respinte dal giudice di merito, senza confronto con gli argomenti della sentenza impugnata, integra inammissibilità.
- Le doglianze che investono la valutazione del compendio probatorio, se formulate in modo generico e non correlato alla motivazione della sentenza d'appello, non superano il vaglio di ammissibilità in cassazione.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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