Sentenza n. 719/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento dell'ordinanza n. 22 del 30 novembre 2015, notificata l’1 dicembre 2015, recante ordine di demolizione delle opere abusive e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e di rimessione in pristino relativa a manufatti agricoli, concimaie e strutture destinate a stalla, fienile e ricovero di mezzi agricoli
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, deducendo: la carenza di legittimazione di una dei ricorrenti, poiché il capannone insistente sul suo terreno risultava già spontaneamente demolito, nonché la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo; la violazione delle garanzie partecipative, per omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. 241/1990 e dell'art. 20, comma 2, d.P.R. 380/2001; la violazione della normativa edilizia e regionale, sostenendo che il Comune avrebbe indistintamente sanzionato opere preesistenti e opere successive, sebbene alcune risalenti a epoca anteriore al 1967; infine, la natura pertinenziale dei manufatti rispetto all'immobile commerciale destinato alla vendita di carni e la conseguente ammissibilità di un ampliamento nei limiti previsti dalla normativa regionale. I ricorrenti hanno inoltre sostenuto che la partecipazione procedimentale avrebbe consentito di chiarire la preesistenza di parte delle opere e il loro rapporto pertinenziale con l'immobile principale.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto alla posizione della ricorrente proprietaria del terreno, ha escluso la carenza di legittimazione, rilevando che sull'area insistevano anche due concimaie, comprese tra le opere abusive oggetto dell'ordinanza, rispetto alle quali non era stata dedotta alcuna specifica difesa. Il riferimento dell'ordinanza al capannone già demolito non comportava l'inclusione di tale manufatto nel dispositivo, poiché il provvedimento richiamava le opere abusive ancora esistenti. Sulla pretesa anteriorità al 1967, il giudice ha affermato che l'onere della prova gravava sui ricorrenti e che questi avevano documentato soltanto la presenza delle opere nel 1991; pertanto, le opere non potevano beneficiare di un trattamento favorevole connesso alla loro eventuale risalenza a epoca anteriore al 1967. È stata esclusa anche la natura pertinenziale dei manufatti, in ragione della loro consistenza, autonoma utilizzabilità e concreta destinazione a stalle, fienili, concimaie e ricovero di attrezzi agricoli. Il loro utilizzo era inoltre riferibile all'impresa agricola e non all'attività commerciale di vendita di carni. La disciplina regionale sugli ampliamenti non era applicabile, poiché subordinata alla previa acquisizione del titolo abilitativo richiesto, nella specie mancante. L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non ha determinato l'illegittimità dell'ordinanza, essendo gli apporti partecipativi prospettati inidonei a modificare l'esito del procedimento; il vizio è stato quindi ritenuto non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies l. 241/1990. Il richiamo all'art. 20, comma 2, d.P.R. 380/2001 è stato giudicato inconferente, poiché tale disposizione riguarda il procedimento per il rilascio del permesso di costruire e non il procedimento repressivo oggetto della controversia. Nulla è stato disposto sulle spese, per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa dell'ordine di demolizione delle opere edilizie abusive.
art. 7 l. 241/1990
Prevede la comunicazione di avvio del procedimento; la sua omissione non ha inciso sulla validità dell'ordinanza perché nessun apporto partecipativo avrebbe potuto modificarne il contenuto.
art. 21-octies l. 241/1990
L'omessa comunicazione di avvio non comporta l'annullabilità del provvedimento quando l'amministrazione dimostri che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 20, comma 2, d.P.R. 380/2001
È riferito al procedimento per il rilascio del permesso di costruire e non trova applicazione nel procedimento repressivo concluso con l'ordine di demolizione.
art. 3, comma 3, lett. a), l.r. n. 21/2009
previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all’articolo 6
La possibilità di realizzare gli ampliamenti previsti dalla norma presuppone comunque la previa acquisizione del titolo abilitativo; in sua mancanza la disposizione non legittima le opere.
Massime di principio
- La legittimazione passiva rispetto a un ordine di demolizione sussiste per il proprietario dell'area sul quale insistano opere abusive ancora ricomprese nell'oggetto dell'ordinanza, anche se altro manufatto precedentemente indicato nel provvedimento sia stato spontaneamente demolito.
- Chi invoca la preesistenza delle opere abusive a un'epoca cui l'ordinamento riconnette un trattamento edilizio più favorevole deve fornire una prova adeguata della relativa datazione; la sola documentazione della presenza delle opere in epoca successiva non dimostra la loro realizzazione anteriore.
- Manufatti di consistenza rilevante, autonomamente utilizzabili e concretamente destinati a stalle, fienili, concimaie o ricovero di mezzi e attrezzi non sono qualificabili come mere pertinenze edilizie, anche se funzionalmente collegati a un immobile principale.
- La disciplina regionale che consente ampliamenti edilizi non legittima opere realizzate senza il previo titolo abilitativo espressamente richiesto dalla stessa disciplina.
- Nel procedimento repressivo edilizio, l'omessa comunicazione di avvio non determina l'annullabilità dell'ordine di demolizione quando, alla luce dell'accertata abusività delle opere e dell'inidoneità delle deduzioni prospettate, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
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