Sentenza del 18/10/2018 n. 26198 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
AMA ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva dichiarato illegittime le cartelle relative alla TIA 1 per gli anni 2007-2008. Ha sostenuto, in particolare, che il ricorso della contribuente fosse tardivo o inammissibile per la mancata impugnazione delle precedenti fatture, che la controversia sull'IVA applicata alla TIA appartenesse alla giurisdizione ordinaria, che la TIA fosse soggetta a IVA e che lo smaltimento autonomo dei rifiuti non fosse stato adeguatamente provato né comunicato secondo le prescrizioni regolamentari. La Corte ha respinto i primi due motivi e accolto quelli relativi alla prova dello smaltimento autonomo e agli effetti di tale attività sulla tariffa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la tesi secondo cui la mancata impugnazione delle fatture avesse reso definitiva la pretesa, poiché le fatture TIA costituiscono atti eventualmente impugnabili in via facoltativa e la pretesa può essere contestata con la successiva cartella. Ha inoltre confermato la giurisdizione tributaria sulla TIA 1 e ha escluso l'applicabilità dell'IVA, essendo la TIA di natura tributaria. Tuttavia, ha rilevato che la Commissione regionale aveva motivato in modo insufficiente la prova dello smaltimento autonomo e aveva erroneamente ritenuto che tale attività comportasse l'esenzione totale dalla tariffa. Lo smaltimento doveva essere documentato mediante le attestazioni e dichiarazioni previste dalla legge e dal regolamento comunale e, anche se provato, avrebbe dato diritto soltanto a una riduzione proporzionale della tariffa. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21
L'elenco degli atti impugnabili è tassativo ma deve essere interpretato estensivamente. Gli atti atipici che rendono conoscibile una pretesa tributaria possono essere impugnati, ma l'impugnazione è facoltativa; la mancata contestazione non rende definitiva la pretesa, che può essere impugnata con il successivo atto tipico, come la cartella.
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49
"tariffa per la gestione dei rifiuti urbani"
La TIA 1 conserva natura tributaria e le controversie sulla sua debenza rientrano nella giurisdizione tributaria. Ai sensi del comma 14, lo smaltimento autonomo dei rifiuti assimilati deve essere comprovato secondo le modalità previste e dà diritto a una riduzione proporzionale, non all'esenzione integrale.
D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, commi 1 e 11
La disciplina della nuova tariffa non ha comportato l'immediata cessazione della TIA 1, che è rimasta applicabile fino all'emanazione della disciplina attuativa e al completamento degli adempimenti necessari.
D.P.R. n. 507 del 1993, art. 58
La TIA 1 è considerata una variante della TARSU e ne conserva la qualificazione tributaria.
Regolamento del Comune di Roma n. 24/03, art. 13, comma 5
"attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente"
Per ottenere il beneficio collegato al recupero o allo smaltimento autonomo, il contribuente deve presentare nei termini una dichiarazione annuale, l'attestazione del soggetto autorizzato e la documentazione del registro di carico e scarico.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 1, 3, 4 e 5
La disposizione individua i vizi denunciati da AMA: difetto di giurisdizione, violazione o falsa applicazione di legge, nullità della sentenza e insufficiente o contraddittoria motivazione.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di una fattura o di un altro atto non tipicamente previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 non rende necessariamente definitiva la pretesa tributaria, se questa può essere contestata con la successiva cartella.
- Le controversie sulla TIA 1 appartengono alla giurisdizione tributaria, poiché la tariffa ha natura di tributo e non di corrispettivo privatistico.
- La TIA 1 non è soggetta a IVA: l'IVA colpisce il corrispettivo per beni o servizi, non il pagamento di un'imposta, anche quando questa finanzia un servizio pubblico.
- Chi sostiene di gestire o avviare autonomamente al recupero i rifiuti assimilati deve fornire la documentazione specificamente richiesta dalla normativa e dal regolamento comunale, riferita proprio agli anni contestati.
- Lo smaltimento autonomo o il recupero dei rifiuti non comporta automaticamente l'esenzione totale dalla tariffa: di regola determina una riduzione proporzionale, poiché restano servizi generali di gestione dei rifiuti resi dall'amministrazione.
- Il giudice non può fondare la decisione su una prova generica o su documenti non riferiti alle annualità controverse; deve indicare le fonti probatorie e spiegare il percorso logico che collega tali prove alla decisione.
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