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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28586/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il recupero di un credito verso una società debitrice principale e verso due fideiussori obbligati in solido. I fideiussori hanno proposto querela di falso incidentale sostenendo che alcuni moduli di fideiussione sarebbero stati abusivamente riempiti dalla banca dopo la sottoscrizione su fogli parzialmente in bianco, in particolare nella parte relativa all'importo massimo garantito, in assenza di una convenzione che autorizzasse tale riempimento. Il tribunale ha rigettato la querela; la corte d'appello ha confermato, ritenendo non dimostrati né il riempimento in bianco da parte della banca né la mancanza di accordo tra le parti. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita errata allocazione dell'onere della prova, sostenendo che spettasse alla banca provare l'esistenza del consenso al riempimento, e violazione dell'art. 2729 c.c. per omessa considerazione di indizi ritenuti idonei a fondare la presunzione semplice del mancato accordo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato anzitutto la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché i ricorrenti non avevano specificamente riprodotto né localizzato nel ricorso gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure. Ha inoltre affermato che la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere probatorio alla parte sbagliata, mentre nel caso concreto i ricorrenti miravano in realtà a contestare la valutazione delle prove. Quanto agli indizi richiamati a sostegno della presunzione, la Corte ha ribadito che la loro valutazione è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in cassazione se motivato in modo congruo. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella correttamente onerata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni.

  • art. 2729 c.c.

    La valutazione degli indizi e della prova presuntiva è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Le censure fondate su atti e documenti sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce il contenuto né ne indica specificamente la collocazione nel fascicolo e la sequenza processuale rilevante.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è avvenuta con il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 226 c.p.c.

    Richiamato nel provvedimento di primo grado per la pena pecuniaria irrogata in relazione alla querela di falso rigettata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stata disposta l'ulteriore somma a titolo di contributo unificato in presenza dei presupposti di legge.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione le censure basate su documenti o atti del merito sono inammissibili se non sono autosufficienti: occorre riprodurre il contenuto rilevante e indicare con precisione dove il documento si trovi e quando sia stato prodotto.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. non coincide con una contestazione della valutazione delle prove: sussiste solo quando il giudice distribuisce l'onere probatorio in modo giuridicamente errato.
  • La deduzione di errori nella valutazione di indizi e presunzioni non consente, di regola, un nuovo esame del merito in cassazione; il controllo di legittimità resta limitato alla congruità della motivazione.
  • Chi deduce l'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco deve offrire una prova rigorosa dei fatti costitutivi della falsità o dell'assenza di convenzione autorizzativa; non è sufficiente una mera prospettazione alternativa dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussione
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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