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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42413/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso articolava tre motivi: (1) nullità/insufficienza della motivazione con riferimento alla valutazione degli elementi di prova, in particolare l'attendibilità del riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa; (2) errata applicazione della legge penale ritenendo sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. (notturna), deducendo che l'azione in orario notturno da sola non sarebbe sufficiente; (3) inosservanza della legge penale e difetto di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con la censura che la negazione sarebbe fondata su formule di stile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e infondata: la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente l'affidamento al riconoscimento fotografico, sostenuto dalla deposizione ripetuta e certa della persona offesa e corroborato da riscontri estrinseci (coincidenza dei tratti somatici e rinvenimento di capi ed effetti personali riconducibili al reo). Sul secondo motivo la Corte ha considerato la doglianza generica e manifestamente infondata: la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. non si fonda solo sull'ora notturna ma sulle circostanze concrete favorite dalla scelta dell'ora, e la Corte d'appello aveva adeguatamente valutato tali elementi in conformità alla giurisprudenza (es. Cardellini). Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e priva di fondamento: la Corte d'appello ha motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando la gravità dei precedenti specifici e la pervicacia dell'indole criminale del ricorrente; inoltre la giurisprudenza consente al giudice di limitarsi agli elementi ritenuti decisivi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen. (tentativo)

    Indica la disciplina del tentativo; la condotta contestata è stata qualificata come tentativo di reato e valutata alla luce delle regole sul tentativo

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma relativa al furto in abitazione; in combinato con le altre imputazioni, ha qualificato il fatto come tentativo di furto in appartamento

  • art. 625 co. 1 n. 2 cod. pen.

    Prevede l'aggravante per il furto commesso con determinate modalità/condizioni; richiamata tra le imputazioni

  • art. 61 n. 5 cod. pen.

    Circostanza aggravante legata alla commissione del fatto in orario notturno: interpretata dalla Corte come non basata solo sulla fascia oraria, ma sulla valutazione di circostanze concrete favorite dalla notte (oscurità, isolamento, condizioni che indeboliscono la reazione)

  • art. 99 comma 4 cod. pen.

    Riguarda il cumulo di circostanze o effetti della pena; citata tra le norme collegate alle imputazioni e alla determinazione della responsabilità

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di enunciazione dei motivi nella cassazione (obbligo di esposizione nei limiti strettamente necessari); la Corte ha rilevato che i motivi erano generici e non confrontavano compiutamente la motivazione della sentenza impugnata

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (conv. L. 176/2020) e art. 16, comma 1, D.L. n. 228/2021 (conv. L. 15/2022)

    Norme che hanno consentito il trattamento del procedimento in forma cartolare (decisione sulla base degli atti scritti senza udienza pubblica)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze in caso di declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese e possibile irrogazione di ammende quando ricorrono profili di colpa nella formulazione del ricorso

  • Principio giurisprudenziale: Sez. U. n. 40275 del 15/07/2021 (Cardellini)

    Sez. U n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095

    La circostanza aggravante dell'art. 61 n. 5 richiede valutazione delle concrete condizioni rese favorevoli dall'ora notturna (oscurità, isolamento, indebolimento della reazione pubblica/privata), non la sola indicazione della fascia oraria

  • Giurisprudenza su motivazione diniego attenuanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010)

    Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244

    Il giudice, nel negare le circostanze attenuanti generiche, non è obbligato ad esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli; può limitarsi a richiamare quelli ritenuti decisivi per giustificare il diniego

Massime di principio

  • Un ricorso alla Corte di Cassazione deve confrontarsi puntualmente e specificamente con la motivazione della corte di merito: censure generiche o non direttamente confutanti risultano inammissibili
  • Il riconoscimento fotografico è valutabile come prova attendibile se supportato da deposizioni coerenti e dalla presenza di riscontri estrinseci (descrizioni somatiche coincidenti, oggetti o abiti rinvenuti); la difesa deve indicare elementi concreti di inaffidabilità per contrastarlo
  • La circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 5 c.p. non si applica automaticamente per il solo fatto che il reato sia stato commesso di notte: occorre dimostrare che la scelta dell'ora notturna abbia concretamente favorito l'azione (oscurità, isolamento, impedimento della reazione)
  • Il giudice non è obbligato a elencare e valutare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole ai fini delle attenuanti generiche; può motivare il diniego richiamando quegli elementi ritenuti decisivi (es. precedenti specifici, pervicacia criminale)
  • Chi impugna deve evitare argomentazioni vaghe: per ottenere accoglimento è necessario indicare profili di vizio di diritto o di motivazione specifici e spiegare in che modo la motivazione della corte territoriale sia illogica, contraddittoria o manifestamente insufficiente
  • In caso di ricorso inammissibile, è concreto il rischio di condanna alle spese processuali e, se vi sono profili di colpa nella formulazione del ricorso, dell'applicazione di ammende (es. somma irrogata nel caso in esame)

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