Cassazione Penale, Sentenza n. 24467/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per rapina aggravata sostenendo: 1) violazione del diritto di difesa per la trasformazione del rito da ordinario a cartolare nonostante fosse stata tempestivamente richiesta la trattazione orale (PEC del 30/12/2021); 2) violazione dell'art. 603 c.p.p. e vizio di motivazione per la mancata rinnovazione di una perizia volta a stabilire la manualità (destrorso/mancino) del ricorrente; 3) violazione dell'art. 628 c.p. e vizio di motivazione in relazione alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso sul primo motivo: dalla istruttoria è emerso che, pur essendo il processo avviato secondo le forme ordinarie e con trattazione orale richiesta, la Corte di appello ha poi trasformato il rito in cartolare, decisione non prevista e idonea a violare il diritto di difesa. Tale modifica ha prodotto una "nullità generale a regime intermedio" tempestivamente dedotta; la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. Le altre censure (perizia e valutazione delle dichiarazioni della persona offesa) non sono state decise nel merito, essendo intervenuto l'annullamento per vizio procedurale.
Norme richiamate
d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020
Citata in relazione alla modalità di celebrazione del procedimento (contraddittorio scritto); comunque la Corte ha rilevato che il dibattimento si era svolto con forme ordinarie e che la successiva trasformazione in rito cartolare, non prevista e non prevedibile, ha offeso il diritto di difesa
art. 603 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla rinnovazione dell'istruzione probatoria (perizia sulla manualità); la Corte di cassazione non si è pronunciata nel merito su questo profilo, avendo annullato la sentenza per nullità procedurale con rinvio
art. 628 cod. pen.
Norma che definisce il reato di rapina, ossia la fattispecie per cui il ricorrente era stato condannato; la Corte di cassazione non ha confermato o riformato la valutazione di merito sul reato, avendo disposto l'annullamento per vizio procedurale
Massime di principio
- Un processo avviato e celebrato con le forme ordinarie non può essere unilateralmente trasformato in processo cartolare: tale cambiamento, se non previsto e se incide sulle prerogative difensive, può integrare una nullità tale da determinare l'annullamento della sentenza.
- La richiesta tempestiva di trattazione orale e la partecipazione alle udienze sono garanzie del diritto di difesa; la loro elusione ingiustificata può essere decisiva in sede di cassazione.
- Quando la Corte di cassazione annulla per nullità procedurale, le censure di merito (es. perizie non svolte, vizio di motivazione nella valutazione delle prove) restano aperte e dovranno essere riesaminate nel nuovo giudizio di merito.
- Le questioni tecniche relative alla mancata rinnovazione di prove o perizie devono essere sollevate con precisione e tempestività; tuttavia se sussiste una nullità procedurale dominante essa può rendere superfluo o rinviabile il giudizio sulle questioni probatorie.
- In caso di celebrazione con modalità telematiche o miste (videocollegamento), è importante documentare adeguatamente le richieste difensive (PEC, istanze formali) per poter eccepire eventuali violazioni del diritto di difesa.
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