Cassazione Civile, Ordinanza n. 31355/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda proposta da una dipendente di un comune per ottenere il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di lavoro aggiuntivo e/o straordinario, indennità di anagrafe, stato civile ed elettorale e indennità di responsabilità per i Servizi Demografici, limitatamente al periodo settembre-dicembre 2012. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto. Avverso tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità, però, le parti hanno depositato un'istanza congiunta chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, allegando un verbale di conciliazione e una transazione stragiudiziale intervenuta a seguito di conciliazione sindacale. Hanno quindi chiesto la definizione del giudizio con integrale compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto dell'intervenuto accordo negoziale tra le parti e ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso, rilevando che l'accordo ha fatto venir meno l'efficacia della sentenza impugnata. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio. La Corte ha anche escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, poiché il giudizio non si è concluso con rigetto o inammissibilità del ricorso, ma con cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 375, comma 2, c.p.c.
norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 382, comma 3, c.p.c.
richiamato per escludere che la fattispecie rientri nelle ipotesi tipiche di decisione previste dalla norma
art. 383 c.p.c.
richiamato per escludere l'inquadramento della vicenda in tale tipologia di decisione
art. 384 c.p.c.
richiamato per escludere l'inquadramento della vicenda in tale tipologia di decisione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato opera solo se il giudizio di cassazione si conclude con rigetto, inammissibilità o improcedibilità; non si applica alla cessazione della materia del contendere
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo menzionato dal comma 1-quater
Massime di principio
- Quando nel giudizio di legittimità le parti definiscono consensualmente la controversia con un accordo negoziale, la Corte deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno il bisogno di tutela giurisdizionale.
- La cessazione della materia del contendere per accordo tra le parti determina il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata; non si tratta di una cassazione della decisione, ma dell'accertamento della sua sopravvenuta inefficacia per effetto della regolazione convenzionale della lite.
- La richiesta congiunta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere esclude l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per disinteresse delle parti alla decisione.
- Il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si chiude con cessazione della materia del contendere, perché tale esito non equivale a rigetto o a declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del ricorso.
- In presenza di accordo transattivo che definisca integralmente la lite, le spese possono essere compensate secondo quanto concordato dalle parti o comunque in coerenza con l'esito consensuale del processo.
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