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Sentenza

Sentenza n. 2059/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 490/2024.

Giustizia amministrativa202504040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 490/2024, recante condanna all'accredito di € 3.000 sulla carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 490/2024, notificata al Ministero il 27 novembre 2024 e non impugnata, aveva condannato l'Amministrazione ad accreditare € 3.000 sulla carta elettronica del docente. Nonostante la formazione del giudicato, attestata da certificazione della cancelleria del 9 luglio 2025, il Ministero è rimasto inadempiente. La ricorrente ha chiesto l'accertamento della mancata esecuzione, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo integrati i presupposti dell'art. 114 c.p.a., in ragione della mancata impugnazione della sentenza posta in esecuzione e dell'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Ha inoltre disposto, a carico del Ministero e in favore della ricorrente, una penalità di mora pari agli interessi legali calcolati sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfo oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il commissario dovrà depositare gli atti tramite PAT. Il Ministero è stato infine condannato al pagamento di € 500,00 per spese di lite, oltre accessori e contributo unificato se versato, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per l'ulteriore inottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso esaminato, uno dei presupposti per procedere all'esecuzione coattiva del titolo nei confronti dell'Amministrazione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, nonché il termine per la presentazione della relativa parcella; il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione.

  • art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio del commissario, ritenuto autorizzato.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    È richiamato unitamente all'art. 55 d.P.R. n. 115/2002 per le spese di utilizzo del mezzo proprio del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare la formazione del giudicato, documentata dalla mancata impugnazione del titolo, e l'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni, per ordinare all'amministrazione l'esecuzione integrale del giudicato entro un termine assegnato dal giudice.
  • In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta individuato anche nell'ambito dell'amministrazione inadempiente, purché dotato delle adeguate competenze tecniche; l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata, per l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria risultante dal giudicato, in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfo o, se anteriore, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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