Cassazione Penale, Sentenza n. 10161/2024 del 11/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione articolando sei motivi. Principale e decisivo è il primo: violazione del diritto al contraddittorio e alla difesa per aver trattato il gravame con il rito camerale non partecipato nonostante la difesa avesse tempestivamente richiesto la trattazione orale ai sensi dell'art. 23‑bis d.l. 137/2020 (conv. L.176/2020) e avesse depositato l'istanza via PEC il 23/12/2022. Gli altri motivi denunciavano: vizi formali e di motivazione sulla costituzione di parte civile (mancanza delle complete generalità e dell'originale della procura speciale), uso in motivazione di e‑mail non acquisite nel fascicolo, errata qualificazione come "distrazione" di somme corrisposte agli imputati (emolumenti vs compensi per attività contrattuale), insufficiente prova e vizi nella valutazione della prova (attribuzione di ruolo di amministratori di fatto e responsabilità per contabilità irregolare e omissioni contributive/tributarie) e vizi nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo assorbente: è stata riconosciuta la nullità per violazione del diritto di difesa in quanto la difesa aveva depositato tempestiva istanza di trattazione orale via PEC eppure la Corte d'appello ha deciso con rito camerale non partecipato. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio. Le altre censure sono risultate assorbite dalla declaratoria di nullità e non sono state decise nel merito.
Norme richiamate
art. 23‑bis d.l. n. 137/2020 (conv. L. 176/2020)
art. 23‑bis d.l. 137/2020, comma 4
Disciplina la possibilità di chiedere la trattazione orale in appello anche in regime di misure emergenziali; la Corte ha ritenuto che la tempestiva richiesta via PEC imponeva lo svolgimento dell'udienza orale e l'omessa partecipazione abbia determinato nullità per violazione del contraddittorio.
art. 178 cod. proc. pen.
art. 178, comma 1 lett. c
Richiama i principi relativi alla nullità e alle garanzie difensive; utilizzato per sostenere la violazione del diritto di difesa.
art. 180 cod. proc. pen.
Norme sulle nullità processuali e sulle conseguenze delle stesse in relazione al contraddittorio; richiamata a supporto dell'annullamento.
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo e della ragionevole durata; invocato per sottolineare la tutela del diritto di difesa.
art. 6 CEDU
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Tutela del diritto a un equo processo; richiamata per la violazione del contraddittorio e della partecipazione alla trattazione.
art. 78 cod. proc. pen.
art. 78, comma 1 lett. a e lett. c
Stabilisce i requisiti della costituzione di parte civile (generalità del rappresentante e procura speciale). La Corte territoriale ha evidenziato l'assenza dell'originale della procura speciale nel fascicolo, con rilievo sulla possibile inammissibilità, ma ha valutato la questione nei limiti del fascicolo processuale.
art. 526 cod. proc. pen.
Regola i limiti della motivazione e l'uso di elementi non acquisiti nel dibattimento. I ricorrenti lamentavano l'uso in motivazione di e‑mail mai acquisite: la norma viene richiamata per contestare l'utilizzo di mezzi di prova estranei al fascicolo.
artt. 110, 216, 219, 223 cod. pen. / norme fallimentari
art. 110 cod. pen.; art. 216, comma 1 nn. 1 e 2 (riferimento alla legge fallimentare); art. 223 commi 1 e 2 n.2; art. 219 comma 2 n.1 l.fall.
Articoli richiamati per la contestazione dei reati collegati al fallimento (ripartizione di responsabilità, distrazione di beni, ecc.). La Corte d'appello aveva ritenuto sussistere i reati e condannato gli imputati, ma la Cassazione ha annullato il giudizio per vizi procedurali.
Massime di principio
- Se la difesa deposita tempestiva richiesta di trattazione orale ai sensi dell'art. 23‑bis tramite PEC, la mancata celebrazione dell'udienza orale e la decisione con rito camerale non partecipato determina nullità per violazione del contraddittorio; tale nullità può essere denunciata in Cassazione.
- La costituzione di parte civile deve rispettare i requisiti formali dell'art. 78 c.p.p.; l'assenza nel fascicolo dell'originale della procura speciale può compromettere la validità della costituzione, salvo che l'originale sia effettivamente acquisito agli atti.
- Non è ammissibile l'utilizzo in motivazione di prove (es. e‑mail) che non siano state formalmente acquisite nel fascicolo dibattimentale; la loro impiego può integrare vizio di motivazione e violazione dei criteri di valutazione probatoria.
- Quando si contestano compensi come "distrazione" occorre una precisa valutazione materiale della natura delle somme (compenso contrattuale, provvigioni, retribuzioni per consulenza) e della loro correlazione al ruolo societario; la qualificazione sommaria come emolumento per amministratore può essere censurata.
- Le questioni di responsabilità per gestione contabile e omissioni contributive/tributarie richiedono elementi probatori concreti e diretti: l'attribuzione di un ruolo di amministratore di fatto o di compartecipazione a sistemi evasivi non può fondarsi su presunzioni prive di riscontro documentale.
- Quando la Corte di legittimità annulla per vizi procedurali gravi (es. violazione del diritto di difesa), le altre doglianze sostanziali possono rimanere assorbite e devono essere valutate nel nuovo giudizio di merito.
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