Cassazione Civile, Ordinanza n. 10949/2023 del 26/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una divisione bonaria di beni comuni e da una successiva transazione, con la quale le parti si erano reciprocamente riconosciute il diritto di costruire un muro di confine e, a ridosso di esso, una baracca per ricovero legna e un piccolo forno entro limiti predeterminati. Il proprietario di un fondo ha poi sostenuto che il vicino avesse edificato il muro e la baracca sconfinando su una fascia del suo terreno. In primo grado il Tribunale ha ritenuto lo sconfinamento minimale e l'ha considerato tollerabile, rigettando le domande di entrambe le parti. In appello gli eredi dell'attore hanno contestato tale impostazione, chiedendo il rilascio della porzione di fondo occupata e la riforma della statuizione sulle spese di c.t.u.; il convenuto ha proposto appello incidentale sulla riconvenzionale. La Corte d'appello ha escluso l'applicabilità della tolleranza, ma ha poi qualificato la domanda come azione volta all'adempimento di obblighi negoziali derivanti dalla transazione e ha ritenuto che, trattandosi di inadempimento non grave, non potesse disporsi la demolizione/riduzione in pristino. I ricorrenti hanno censurato questa impostazione con sei motivi: ultrapetizione o mutamento della domanda per avere la Corte attribuito loro una domanda di risoluzione mai proposta; violazione del diritto di proprietà e delle norme sull'inadempimento per non avere ordinato la restituzione della porzione abusivamente occupata; contraddittorietà nel subordinare la demolizione alla risoluzione del contratto; nullità della motivazione per perplessità e incomprensibilità; violazione delle norme sull'interpretazione degli atti processuali; e omessa considerazione della natura autodeterminata del diritto di proprietà.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, ritenendo la sentenza d'appello affetta da motivazione solo apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile, perché contiene passaggi tra loro logicamente inconciliabili: dapprima riconosce lo sconfinamento e il diritto del proprietario al rispetto dei confini, poi nega la configurabilità di una domanda di regolamento di confini, poi ricostruisce la domanda come esecuzione in forma specifica di un obbligo contrattuale, esclude l'applicazione dell'art. 936 c.c., e infine nega la demolizione perché l'inadempimento non sarebbe grave e non giustificherebbe la risoluzione del contratto. Tali argomentazioni, secondo la Corte, non consentono di comprendere la reale ratio decidendi e integrano nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione o mutamento d'ufficio della domanda
art. 360 c.p.c.
comma I n. 4; comma I n. 3
usato come base dei motivi di ricorso per nullità della sentenza e violazione di legge
art. 832 c.c.
richiamato a sostegno della tutela del diritto di proprietà e del rispetto dei confini
art. 1453 c.c.
evocato in relazione alla risoluzione per inadempimento del contratto/transazione
art. 99 c.p.c.
richiamato per la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il contenuto della domanda
art. 2907 c.c.
richiamato quale norma generale sulla tutela giurisdizionale dei diritti
art. 113 c.p.c.
richiamato insieme agli artt. 112 e 345 c.p.c. nel censurare la decisione d'appello
art. 345 c.p.c.
richiamato come norma sulle preclusioni nel giudizio di appello
art. 936 c.c.
la Corte di merito ne aveva escluso l'applicazione per la presenza di un regolamento contrattuale; la Cassazione registra tale passaggio nella motivazione censurata
art. 132 c.p.c.
norma posta a presidio dell'obbligo di motivazione, la cui violazione integra nullità della sentenza
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato come parametro dell'obbligo di motivazione
art. 111 Cost.
richiamato a presidio del requisito di motivazione della decisione
art. 360 c.p.c., n. 4
consente di denunciare la motivazione apparente o inesistente, che incide sul nucleo fondamentale della decisione
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è nulla quando, pur esistendo graficamente, risulta internamente contraddittoria al punto da non rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Se la decisione alterna qualificazioni incompatibili della stessa domanda e collega a ciascuna effetti giuridici inconciliabili, il provvedimento è affetto da motivazione solo apparente e va cassato.
- In cassazione la censura ex art. 360, n. 4, c.p.c. è ammissibile quando investe il nucleo essenziale dell'obbligo di motivazione, cioè l'intelligibilità della ratio decidendi, non il merito della valutazione.
- Quando il giudice di merito riconosce lo sconfinamento e la lesione del diritto di proprietà, deve coerentemente individuare il titolo e il rimedio azionati, senza sovrapporre adempimento, risoluzione contrattuale ed esecuzione in forma specifica in modo logicamente incompatibile.
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