Sentenza n. 868/2026 - Ancona, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato, avente a oggetto l'assegnazione delle somme spettanti per il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme riconosciutele da una sentenza del giudice del lavoro, regolarmente notificata e passata in giudicato, che aveva accertato il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici considerati. L'amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha contestato la spettanza né l'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione, e fondato nel merito, poiché il titolo giudiziale non era stato eseguito. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ordinato all'amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, detraendo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente presso il Ministero, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituiva il fondamento sostanziale del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudice del lavoro; la sentenza amministrativa ne impone l'esecuzione nei limiti risultanti dal giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione costituisce presupposto di procedibilità dell'azione di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 39 c.p.a.
Richiamato in relazione alla distrazione delle spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 93 c.p.c.
Richiamato quale base della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è procedibile, nei confronti di una pubblica amministrazione, quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale, secondo quanto previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce una prestazione economica determina inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare all'amministrazione l'integrale adempimento del titolo, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine fissato dal giudice dell'ottemperanza, è legittima la nomina preventiva di un commissario ad acta, con attribuzione dei poteri necessari a compiere gli atti contabili e organizzativi indispensabili all'esecuzione del giudicato.
- La costituzione meramente formale dell'amministrazione, senza contestazione della spettanza o dell'azionabilità della pretesa fondata sul giudicato, non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando l'inadempimento risulti accertato.
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